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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Carta di sintesi della pericolosità - PRESENTAZIONE

 

La sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo della pianificazione territoriale provinciale che, a partire dal Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con lp. n. 26 del 1987, ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l'uso del territorio. Gli studi, condotti nel corso della attuazione del PUP, hanno portato alla elaborazione della Carta di sintesi geologica provinciale, prevista dalla Variante 2000 al PUP (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003, quale strumento per la disciplina del pericolo idrogeologico, periodicamente aggiornata, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati dall'Amministrazione provinciale nella gestione del territorio.

L’entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP),  reso esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento.  Il PGUAP concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Peraltro, le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP (deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006) e per l’applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP (deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2078 del 20 novembre 2015 hanno definito sotto il profilo metodologico e organizzativo le modalità per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico e per l’approvazione degli studi di compatibilità previsti dal Piano generale.

Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosità, quale strumento di unificazione e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell’instabilità territoriale, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per le attività di pianificazione urbanistica e di trasformazione del territorio rispetto al tema del pericolo. L’articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) – a conferma del previgente articolo 14 della legge urbanistica provinciale 2008 - prevede espressamente che, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

La Giunta provinciale provvede all’approvazione della Carta di sintesi della pericolosità sulla base delle carte della pericolosità, di cui all’articolo n. 10 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, riferite alle diverse tipologie di fenomeni.

Il lavoro di elaborazione delle carte della pericolosità è stato avviato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2759 del 22 dicembre 2006 di approvazione delle “Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte delle pericolosità” e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1708 del 6 ottobre 2014 sulla base dei contenuti dettati dall’articolo 10 sopra richiamato e quindi, da ultimo, rivista con deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto “Criteri e metodologia per la redazione e l’aggiornamento delle carte della pericolosità”. Con tale deliberazione la Provincia ha definito i criteri per la rappresentazione unificata e coerente, sull’intero territorio provinciale, dei principali fenomeni che possono prevedibilmente ripercuotersi in maniera negativa sulle diverse attività umane, condizionando di fatto l’uso del territorio e le relative attività di pianificazione e in particolare, ha fissato i criteri per perimetrare e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi.

 

Sulla base della classificazione della pericolosità dei fenomeni geologici, idrologici e nivologici o forestali, derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo e condotta nelle carte della pericolosità previste dalla legge in materia di protezione civile, la Carta di sintesi della pericolosità individua le aree con diversi gradi di penalità (elevata, media, bassa e altri tipi di penalità), dettandone la relativa disciplina urbanistica attraverso gli articoli 15-16-17-18 delle norme del PUP.

La trasposizione delle classi di pericolosità nei diversi gradi di penalità è condotta sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto “Disposizioni tecniche per la redazione della ‘Carta di sintesi delle pericolosità’ in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 ‘Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale’”.

L’articolo 14, comma 3 delle norme di attuazione del PUP stabilisce che “la Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse”, contenute nella Carta di sintesi della pericolosità . Questa deliberazione detta anche gli interventi ammessi nelle aree con penalità elevate per incendi boschivi, definendo gli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo previsti dall’articolo 15, comma 3, lett. d) e la disciplina d’uso delle aree con altri tipi di penalità, prevista dall’articolo 18, comma 2, delle norme del PUP.

 

 
 
 
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