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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Commissione della Comunità - CPC (FAQ)

(6 febbraio 2014 - 18 faq)

1) Nei casi in cui la normativa richiede in materia edilizia il parere della CPC, in attesa della nomina di quest’ultima, qual è l’organo competente ad esprimersi (vedi articolo 8, comma 2, lettera c), articolo 43, comma 1, articolo 110, comma 2 ed articolo 128, comma 3, lettera d)? [#05]

Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, il rilascio dei pareri della commissione medesima spetta alla Commissione edilizia comunale competente per territorio ovvero, se il Comune non ha costituito la Commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia, anche in analogia a quanto disposto dall’articolo 148, comma 6 nonies, lettera b), della legge urbanistica provinciale.

[a seguito della nomina della CPC da parte di tutte le Comunità di Valle, avvenuta tra ottobre e dicembre 2011, la faq n. 1 é ormai superata]

 

2) Ai sensi dell’articolo 2 ”Criteri generali per l’individuazione degli interventi edilizi rilevanti” del Regolamento di attuazione della legge urbanistica qual è l’organo competente ad esprimersi in merito alla qualità architettonica dell’intervento? [#49]

In attesa dell'individuazione, da parte dei piani territoriali delle Comunità ovvero da parte della Giunta provinciale in attesa dei piani territoriali delle Comunità, degli interventi edilizi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico-architettonico, non ricadenti in aree soggette a tutela del paesaggio non è richiesto il parere sulla qualità architettonica. Una volta individuati tali interventi, la competenza ad esprimersi in merito agli interventi proposti per l'aspetto di cui sopra, spetterà alle CPC

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

 [le faq dalla 3 alla 17 sono state pubblicate il 22 maggio 2012]

3) E’ obbligatoria la nomina di un vice presidente all’interno della CPC, posto che la legge urbanistica provinciale non detta disposizioni specifiche in merito? [#78]

L’articolo 8, comma 7 della legge urbanistica prevede che la CPC per il suo funzionamento provveda secondo proprie determinazioni. La nomina di un vice presidente è possibile ed opportuna poiché in caso di assenza o impedimento del presidente la Commissione non potrà operare. L’individuazione del vice presidente dovrà necessariamente avvenire all’interno dei componenti effettivi della CPC.

 

4) Nel caso di assenza dell’esperto della Provincia la CPC può deliberare? [#79]

L’articolo 8, c. 6, lett. b), della legge urbanistica provinciale, come modificato dalla legge finanziaria 2012, entrata in vigore il giorno 29 dicembre 2011, prevede che, per l’esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della Comunità, sia nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

Qualora dovesse verificarsi la contemporanea assenza dell’esperto designato dalla Provincia e del suo supplente, la CPC deve ritenersi validamente insediata o riunita con il quorum qualificato dei 2/3 dei componenti (quorum strutturale qualificato). Ancorchè la fattispecie in esame non risulti espressamente disciplinata dall’articolo 8 della legge urbanistica provinciale, la previsione di un quorum costitutivo rafforzato garantisce maggiormente il corretto funzionamento dell’organo.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

5) Il voto favorevole dei due terzi dei componenti richiesto dall’articolo 8, comma 7, della legge urbanistica è sempre necessario nel caso di espressione di voto negativo dell’esperto designato dalla Provincia? [#80]

Il voto favorevole dei due terzi dei componenti richiesto nel caso di espressione di voto negativo dell’esperto di nomina provinciale è necessario nel caso del rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica o di pareri favorevoli sulla qualità architettonica. Per gli altri atti di competenza della CPC non si applica questa disposizione e le decisioni sono assunte a maggioranza ordinaria.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]


 

 

6) La designazione dell’assessore quale componente della CPC è atto riservato ed esclusivo del Presidente della Comunità? [#81]

 Fatta salva la specifica disciplina delle commissioni integrate dei Comuni di Trento e Rovereto, ai sensi dell’articolo 8 della legge urbanistica provinciale, l’assessore prescelto a fare parte della CPC viene designato con atto di nomina di esclusiva competenza del Presidente della Comunità. La designazione ha natura fiduciaria ed è atto riservato del Presidente e l’organo esecutivo della Comunità si limita a prenderne atto.

 

7) Il parere della CPC sulla qualità architettonica per gli interventi rilevanti, deve essere richiesto dal Comune? [#82]

Il parere sulla qualità architettonica, come l’autorizzazione paesaggistica di competenza delle CPC, deve essere richiesto dal Comune in luogo dell’interessato qualora non risulti già allegato alla richiesta di concessione.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

8) Qualora la CPC intenda pronunciarsi negativamente sugli interventi ritenuti non compatibili con la tutela del paesaggio e proceda con un preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 74, comma 2, della legge urbanistica provinciale, tra le soluzioni alternative che l’interessato può proporre rientra anche la rielaborazione degli interventi? [#83]

L’interessato, in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego, può presentare direttamente le proposte di intervento utilmente modificate in coerenza con le indicazioni della CPC. In tale caso la CPC si pronuncia in via definitiva sulle nuove proposte.

  

9) Le varianti ai piani attuativi richiedono sempre il parere sulla qualità architettonica, se non ricadenti nelle aree di tutela paesaggistica, o una nuova autorizzazione paesaggistica se in area di tutela? [#84]

L’articolo 12, comma 2 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale, prevede che il piano attuativo può stabilire che determinate modifiche non sostanziali, individuate nel piano medesimo, possono essere effettuate in fase di esecuzione senza richiedere la predisposizione di una variante al piano.

Se non è stata prevista e regolamentata dal piano medesimo tale possibilità, ogni modifica dovrà essere oggetto di variante che dovrà essere approvata con la stessa procedura relativa al piano attuativo (articolo 12, comma 1, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale). Ne consegue che la variante andrà sottoposta alla CPC per il parere sulla qualità architettonica, o per l’autorizzazione paesaggistica qualora l’area sia soggetta a vincolo di tutela.

 

10) Il parere obbligatorio ai fini dell’adozione dei piani regolatori comunali, e relative varianti, e sui regolamenti edilizi comunali previsto dall’articolo 8, comma 2, lett. a), della legge urbanistica provinciale rientrano fra le competenze assunte dalla CPC fin dalla sua nomina? [#85]

Il parere obbligatorio della CPC sui regolamenti edilizi comunali è richiesto fin dalla nomina della commissione qualora il regolamento sia rivisto per adeguarlo ai contenuti previsti dall’articolo 36 della legge urbanistica provinciale ed anche qualora si tratti di modifiche ai regolamenti stessi.

Il parere sui piani regolatori comunali o loro varianti sarà necessario solo a seguito dell’approvazione del PTC. In attesa del PTC, qualora sia stato redatto il documento preliminare derivante dagli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto dall’articolo 22, c. 2, della legge urbanistica, le varianti ai PRG vigenti devono essere sottoposte, ai sensi dell’articolo 148, comma 6, octies, della legge urbanistica provinciale, al parere della CPC che si esprime in merito alla loro coerenza con il predetto documento.


 

 

11) Rientra fra le competenze della CPC la realizzazione di un impianto idroelettrico privo di diga per la formazione di un bacino di carico ed accumulo dell’acqua? [#86]

NO, la competenza per la realizzazione di impianti idroelettrici, ancorché distinti dalla realizzazione di dighe o bacini di carico, spetta alla CUP che rilascerà il proprio parere nell’ambito della procedura di VIA come previsto dall’articolo 72 della legge urbanistica, se l’opera è soggetta alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, o l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 73, se la potenza dell’impianto è inferiore alle soglie limite per l’assoggettabilità alla procedura di verifica (screening) o se la procedura di screening ha determinato che l’opera non è da sottoporre a VIA.

 

12) Per gli impianti fissi di telecomunicazioni con potenza non superiore ai 5 watt, che ai sensi dell’articolo 97, comma 3, della legge provinciale 1 del 2008 non sono soggetti a DIA né ai provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, e necessaria l’autorizzazione paesaggistica della CPC? [#87]

NO, l’autorizzazione paesaggistica di competenza delle CPC non è mai richiesta, nè per gli impianti fissi di telecomunicazioni con potenza al connettore d’antenna non superiore ai 5 watt, nè per quelli superiori ai 5 watt per i quali sia prevista la realizzazione di strutture a palo o tralicci con altezza inferiore ai sei metri.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

13) Il procedimento previsto dall’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale per gli interventi di recupero di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, è applicabile anche agli immobili di proprietà pubblica? [#88]

NO, il procedimento previsto dall’articolo 121, comma 3, della legge urbanistica, è applicabile agli interventi che richiedono il rilascio della concessione edilizia. Per i lavori di recupero da realizzare sugli immobili di proprietà pubblica, non soggetti quindi alla disciplina della concessione edilizia, soggetti alle categorie del risanamento conservativo o della ristrutturazione edilizia da effettuare in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, è infatti percorribile la procedura di deroga ordinaria prevista dall’articolo 114 della legge urbanistica provinciale.

 

14) In sede di esame delle pratiche edilizie, la CEC può dettare prescrizioni contrastanti con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli organi competenti? [#89]

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 4 del regolamento attuativo della legge urbanistica provinciale, la CEC non può prevedere prescrizioni contrastanti con l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’organo competente in materia di paesaggio, o esprimersi in modo difforme dai contenuti dell’autorizzazione medesima. A fronte di quanto sopra, ed in linea generale, qualora il Comune rilevi che l’intervento proposto, pur autorizzato ai fini paesaggistici, contrasta con disposizioni a carattere prescrittivo contenute nel PRG, dovrà negare il rilascio del titolo abilitativo motivando il diniego con la puntuale evidenziazione delle disposizioni nei confronti delle quali sussiste il contrasto.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

15) Nelle aree non soggette a tutela del paesaggio, gli interventi previsti dai piani attuativi sono soggetti al parere sulla qualità architettonica previsto dall’articolo 8 della legge urbanistica? [#90]

NO, gli interventi previsti dai piani attuativi non sono soggetti al parere sulla qualità architettonica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. c) della legge urbanistica. L’articolo 2 del regolamento di attuazione della legge urbanistica (D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50 Leg) stabilisce che gli interventi previsti dai piani attuativi o da manuali tipologici non rientrano tra gli interventi edilizi rilevanti. Rimane comunque ferma la valutazione sulla qualità architettonica del piano attuativo nel suo complesso.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]


 

 

16) Quali sono le competenze della CPC sui Piani attuativi che ricadono all’interno di aree di tutela ambientale (articolo 68, comma 2, lettera c) ed articolo 70, comma 2, della legge urbanistica)? [#91]

Ai sensi dell’articolo 70, comma 2, per i piani attuativi che ricadono all’interno di un’area di tutela ambientale deve essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica-ambientale.
Laddove il piano contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione delle opere in esso contenute in grado di soddisfare le esigenze di tutela e valorizzazione paesaggistiche delle aree contenute nel piano medesimo, si prescinde dall’autorizzazione paesaggistica per i singoli interventi.
Se il piano non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione delle opere in esso contenute occorre chiedere nuovamente l’autorizzazione delle CPC per i singoli interventi (articolo 68, comma 2, lettera c).

Sotto il profilo urbanistico (conformità urbanistica, opere di urbanizzazione, contributi di concessione, ecc.), il piano attuativo è sottoposto alla valutazione della Commissione edilizia comunale. Il comune potrà valutare se sottoporre o meno i singoli interventi ad una nuova valutazione da parte della CEC. (Spetta al Regolamento edilizio comunale stabilire in quali casi è richiesto o meno il parere della Commissione edilizia ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lett. i) della legge urbanistica provinciale).

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.P. 18-50 di data 13 luglio 2010, le CEC non possono prevedere in sede di rilascio dei pareri di competenza prescrizioni in contrasto con le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai competenti organi di tutela.

Per quanto attiene la procedura di approvazione dei piani attuativi che ricadono all’interno delle aree di tutela ambientale si precisa quanto segue:

  • in primo luogo dovrà essere espressa una valutazione da parte della Commissione edilizia comunale relativamente all’ aspetto urbanistico-edilizio del piano attuativo;
  • alla valutazione della CEC seguirà la valutazione della CPC relativamente all’aspetto di merito.

Relativamente ai piani attuativi con effetto di variante al PRG ai sensi dell’articolo 38, comma 5 della legge urbanistica si precisa quanto segue:

  • il Comune provvede all’istruttoria del piano sotto il profilo urbanistico ed edilizio tramite i propri organi tecnici, fermo restando che, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 8 della legge urbanistica, per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC si prescinde dal parere della Commissione edilizia;
  • alla valutazione del comune seguirà il parere ovvero, nelle aree soggette a tutela del paesaggio, l’autorizzazione paesaggistica in area di tutela da parte della CPC per quanto attiene al merito degli interventi la quale dovrà coordinarsi con il Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio ai fini della valutazione della variante;
  • adozione della variante da parte del Consiglio comunale;
  • parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio sulla variante.

[risposta modificata il 31 maggio 2012]

 

17) Quali sono le competenze della CPC sui Piani attuativi che non ricadono all’interno di aree di tutela ambientale della legge urbanistica? [#92]

Per quanto concerne i pareri in materia di edilizia ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge urbanistica i pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l’armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida.

Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC, ai sensi del comma 2, lettera c) si prescinde dal parere della CEC. Tale disposizione è finalizzata ad evitare la duplicazione dei pareri per la stessa funzione consultiva e sottolinea che la funzione del parere della CPC riguarda una valutazione sulla qualità architettonica degli interventi e delle previsioni di strumenti attuativi del PRG e non la conformità urbanistica che rimane di piena competenza comunale. Pertanto, la verifica in merito alla sussistenza della conformità dovrà essere svolta dagli uffici tecnici comunali prima dell’invio della richiesta di parere alla CPC alla quale dovrà essere allegata una relazione di inquadramento urbanistico dell’intervento rispetto alle previsioni del PRG.

Il privato deve richiedere pertanto al comune il rilascio della relazione di inquadramento urbanistico ai fini di sottoporre il piano attuativo al parere della CPC.

Spetta al Comune richiedere alla CPC il parere sulla qualità architettonica del piano attuativo. Qualora il privato presenti il progetto di piano alla CPC per l’espressione del parere di competenza non accompagnato dalla relazione di cui sopra, la CPC dovrà richiedere al comune la relazione di inquadramento urbanistico dell’intervento.

I pareri della CPC sono obbligatori ma non vincolanti, per cui gli organi competenti ad adottare il provvedimento finale di loro competenza possono discostarsene sulla base di un’adeguata motivazione.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c) della legge urbanistica e dell’articolo 3 del d.P.P. 18-50 di data 13 luglio 2010, i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti possono attribuire, mediante specifica previsione del regolamento edilizio la competenza al rilascio dei pareri obbligatori sulla qualità architettonica alla CEC. In questi casi la CEC deve essere integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale.

 

18) Nel caso in cui si demolisca e ricostruisca con il medesimo ingombro planivolumetrico un edificio soggetto ad intervento di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione introdotta con la legge finanziaria provinciale 2013, quando è necessario acquisire il parere preventivo della CEC e quando invece quello della CPC ? [#101]

E’ richiesto il parere della CPC nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici, prevedano soluzioni architettoniche e tipologiche diverse rispetto a quelle previste dal PRG. Questo vale anche per gli edifici ricadenti in aree non soggette a tutela paesaggistica. In tutti gli altri casi, l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal PRG, è soggetto al parere preventivo della CEC.

[faq aggiunta il 6 febbraio 2014]

 

 
 
 
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