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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Aprile 2011 - 22 NUOVE FAQ


22 nuove FAQ    (11 aprile 2011)

---- queste FAQ sono state pubblicate nelle pagine relative agli specifici argomenti il 5 maggio 2011 ----

 

54) Per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge urbanistica è previsto un procedimento specifico di adozione?

NO , tali accordi intervengono nell’ambito del procedimento volto all’adozione di una variante al PRG costituendo parte integrante della deliberazione di adozione della medesima, non necessitando di un procedimento urbanistico ad hoc. Gli accordi di pianificazione disciplinati dal citato articolo consentono al Comune, solo in casi particolari ed adeguatamente motivati finalizzati ad attuare progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, di recepire mediante una variante puntuale al piano regolatore generale il contenuto dei predetti accordi. Si ricorda che la norma individua la stipula dell’accordo come atto che precede la procedura di variante, nella quale l’accordo si innesta. Pertanto, dato il contenuto di atto pianificatorio propria degli accordi previsti dall’articolo 30 si ravvisa l’opportunità di una valutazione dell’accordo da parte degli organi politici comunali, preventiva alla stipula del medesimo.

 

55) La trasformazione d’uso a fini abitativi di volumi che, pur appartenenti alla categoria residenziale, non erano in origine abitabili, quale ad esempio la trasformazione di soffitta in locali abitabili, senza aumento di unità immobiliari, per ampliare l’alloggio esistente, a quale titolo edilizio è soggetta?

L’intervento in argomento è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica in quanto si configura come ipotesi di trasformazione dell’utilizzo di locali accessori alla residenza in locali abitabili. Restano fermi i criteri per il pagamento del contributo di concessione.

 

56) Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA in difformità da quelli previsti nel titolo, interventi che oggi, singolarmente considerati, sarebbero soggetti alla comunicazione al comune, quale sanzione deve essere applicata?

Se gli interventi sono privi di autonoma funzionalità e non sono materialmente scindibili dall’opera principale, la sanzione da applicarsi sarà quella prevista per la realizzazione di interventi in difformità alla DIA ai sensi dell’articolo 134 della legge urbanistica, in quanto tali interventi devono essere considerati come modifica al titolo edilizio, non essendo scindibili.

 

57) E’ possibile la riduzione della sanzione pari a 500 euro prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica?

NO , l’articolo 136 della legge provinciale prevede la possibilità della riduzione del venticinque per cento esclusivamente per le sanzioni previste dal Titolo VI, nel quale non rientra l’articolo 97.

 

58) Chi è tenuto a dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, ecc., ai sensi dell’articolo 97, comma 1 bis) della legge urbanistica nel caso di lavori realizzati all’interno di un’unità immobiliare (per esempio, demolizione o realizzazione tramezze, impiantistica, ecc.)?

L’articolo 97, comma 1 bis, prevede espressamente che le opere di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lettera "a bis" dello stesso articolo devono essere realizzate nel rispetto delle norme esistenti in materia. La violazione delle stesse comporta che tali opere siano considerate come realizzate in assenza di titolo. Spetta al soggetto richiedente operare nel rispetto delle regole citate.

 

59) Quale titolo edilizio è necessario per l’installazione delle linee vita di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991?

L’installazione delle linee vita non è soggetta al rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo.

 

60) Come deve essere calcolata l’altezza di un edificio nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010?.

In base all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, per la determinazione dell’altezza di un edificio non si computano, tra l’altro, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86 della legge urbanistica. Ne consegue pertanto, che nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, l’altezza di un edificio deve essere calcolata non computando, nei limiti di quanto stabilito dallo stesso Allegato, le parti oggetto di scomputo. All’altezza andranno quindi sottratte non soltanto le parti riguardanti la copertura dell’edificio, ma anche le opere volte al risparmio energetico interessanti i solai.

 


 

 

61) Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA e che oggi sono soggetti a mera comunicazione (ad esempio, pannelli solari ed opere interne) qual è la sanzione che deve essere applicata?

In tale ipotesi sarà applicabile la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica per gli interventi realizzati in assenza di comunicazione al Comune (500 Euro).

 

62) E necessario apporre la marca da bollo sul modello di comunicazione al Comune per la realizzazione di determinati interventi?

NO , non è necessaria l’apposizione della marca da bollo sul modello di comunicazione al comune, in quanto la comunicazione al comune non si configura come istanza presentata all’amministrazione.

 

63) Quale sanzione si applica nel caso di variante in corso d’opera ex articolo 107 della legge urbanistica presentata dopo il 1 ottobre 2010 per lavori effettuati precedentemente all’entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008?

Nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, la sanzione da applicare per la variante in corso d’opera inoltrata successivamente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 sarà quella prevista dall’articolo 134, comma 6, come disciplinato dall’articolo 107, comma 2.

Nel caso in cui invece non sia stata presentata ancora la dichiarazione di fine lavori non dovrà essere applicata nessuna sanzione indipendentemente dall’epoca in cui tali lavori sono stati realizzati.

 

64) Le opere esterne su edifici classificabili come manutenzione straordinaria che non comportano modifiche all’aspetto esterno dell’edificio in quanto consistono nella sostituzione di elementi con altri della stessa forma, tipologia e colore (ad esempio serramenti, poggioli, tinteggiatura, ecc.) necessitano di comunicazione ovvero di denuncia di inizio attività?

Qualora non sussistano espressi manuali tipologici, nel caso in cui vengano realizzate opere di manutenzione straordinaria che interessano elementi esterni dell’edificio, le stesse saranno soggette a denuncia di inizio attività, anche nell’ipotesi in cui si sostituiscano elementi con altri della stessa forma, tipologia e colore.

 

65) A quali adempimenti è tenuto il Comune nell’ipotesi in cui richiede per conto del privato ai sensi del comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica l’autorizzazione paesaggistica all’autorità competente?

L’Amministrazione comunale sarà tenuta a richiedere all’interessato tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda all’autorità in materia di tutela del paesaggio comprensiva anche dell’imposta di bollo. La domanda viene inoltrata dal Comune per conto del privato.

 

66) L’intervento di sostituzione di caldaia o la sostituzione di un impianto a gasolio con un impianto a metano è da considerarsi come manutenzione straordinaria?

SI , gli interventi di cui sopra si configurano come manutenzione straordinaria e come tali sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera a bis.

 

67) Quali sanzioni si applicano ad interventi oggi considerati “liberi”, ma realizzati in assenza di titolo edilizio prima dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica?

Per gli interventi che ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica sono considerati “liberi” non sarà applicabile alcuna sanzione, ancorché realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge in assenza di titolo edilizio. Peraltro, per ritenere “liberi” gli interventi in argomento e conseguentemente non assoggettarli a sanzioni, gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 1 bis del medesimo articolo 97.

Nel caso in cui non risultino rispettati i requisiti previsti, le opere saranno considerate realizzate in assenza di titolo edilizio e quindi soggette alle sanzioni stabilite dal Titolo VI della legge urbanistica.

 

68 ) Quale titolo edilizio è necessario per lavori relativi a movimenti terra, riempimenti e sbancamenti, modifiche del terreno o realizzazione di terrapieni artificiali?

Qualora gli interventi soprariportati siano connessi ad un normale esercizio dell'attività agricola si dovrà far riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.P. 8-40/Leg di data 8 marzo 2010.

Nel caso invece in cui tali interventi non siano connessi all’attività agricola questi saranno soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica, ad esclusione di quelli riconducibili alla fattispecie prevista dall'articolo 100, comma 1. lettera e) della medesima legge.

 

69) La realizzazione o il rifacimento di recinzioni oppure muri di sostegno e contenimento di altezza inferiore ai 3 metri possono rientrare tra gli interventi liberi ai sensi della lettera a-quater), comma 1, dell’articolo 97 della l.p. 1/2008 quali opere di finitura degli spazi esterni?

NO . L’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente n. 18-50/Leg. di data 13/07/2010 (Regolamento attuativo della l.p. 1/2008) indica espressamente quali sono le opere di finitura degli spazi esterni e tra queste non sono previste le opere sopraindicate. E’ pertanto necessario presentare una DIA ai sensi dell'articolo 105, comma 1 sia nel caso di recinzioni che per i muri di contenimento e di sostegno sotto i tre metri di altezza. Per quelli superiori a tre metri è richiesta la  concessione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera e).

 

70) Per gli interventi diversi dalle nuove costruzioni e recuperi che interessino parti strutturali dell’edificio oppure che comportino un cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, contemplati espressamente dall’articolo 103 bis della l.p. 1/2008 quali adempimenti sono necessari ai fini dell’agibilità?

Nel caso di interventi non espressamente indicati dall’articolo 103 bis della l.p. 1/2008 (ad es. aumento delle unità immobiliari oppure risanamento conservativo che non incida sulle parti strutturali) la norma non prevede l’obbligo di richiedere l’agibilità (ai sensi del comma 2 per le nuove costruzioni) o attestare l’agibilità (per gli interventi di recupero e cambio d’uso ai sensi del medesimo comma 2); pertanto non è stata predisposta alcuna modulistica relativa a tale fattispecie. Rimane comunque fermo l’obbligo, per tutte le tipologie di intervento, di presentare entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori la certificazione di conformità delle opere al progetto approvato di cui al comma 1 dell’articolo citato.

 


 

 

71) Nel caso di agibilità per le opere pubbliche, ai sensi del comma 5 dell’articolo 103-bis della l.p. 1/2008 cosa si intende per “soggetto competente”?

Nel caso di opere pubbliche il soggetto competente, che attesta l’agibilità mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3, corrisponde al soggetto che rappresenta l’ente richiedente. Tale soggetto potrebbe coincidere, ma non necessariamente, anche con il tecnico abilitato alla certificazione (si pensi ad esempio al caso del Dirigente del servizio-ufficio preposto alla realizzazione di opere pubbliche che potrebbe essere abilitato alla progettazione).

Nell’ipotesi in cui tale soggetto non coincida con il tecnico abilitato alla certificazione, tale certificazione sarà sottoscritta anche dal tecnico abilitato (ad esempio Direttore dei Lavori).

 

72) Nel caso di aumento delle unità immobiliari ai fini del calcolo del contributo di concessione secondo i criteri dettati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191 del 24 settembre 2010, cosa si intende per volume/superficie utile esistente?

Per volume esistente/superficie utile esistente ai sensi delle deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2010 ed ai fini del calcolo del contributo di concessione da versare nel caso di aumento di unità immobiliari si intende il volume/superficie oggetto dell’intervento, con esclusione dei volumi/superfici esentabili ai sensi dell’articolo 117 della l.p. 1/2008.

 

73) Quale titolo edilizio abilitativo è necessario per la posa in opera di cartelli ovvero di insegne pubblicitarie?

La posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari (insegne) al di fuori dei centri abitati non necessita di alcun titolo edilizio abilitativo in quanto intervento che non comporta una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. In tali aree peraltro, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera d), sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica-ambientale. Per quanto riguarda invece la realizzazione di tali interventi all'interno dei centri abitati vale quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

 

74) Per le opere pubbliche che rientrano nel novero degli interventi previsti dall’articolo 97 della l.p. n. 1 del 2008 quale adempimenti procedurali sono richiesti in capo alle Amministrazioni che realizzano le opere?

Per le opere pubbliche che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 97 della legge urbanistica provinciale, la verifica di conformità di cui agli articoli 108, 109 e 110 della medesima legge provinciale, ancorché non esplicitamente prevista si intende soddisfatta con il deposito, in allegato alla deliberazione di approvazione del progetto, di una dichiarazione a firma del progettista dell’opera o del responsabile tecnico dell’ufficio competente che attesta il rispetto delle medesime condizioni previste dall’articolo 97 comma 1 bis, (primo periodo) della l.p. n. 1 del 2008.

 

75) Ai fini del calcolo del contributo di concessione, nel caso di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia è possibile scomputare il volume e/o superficie dell’edificio preesistente ?

Considerato che il Decreto del Presidente della provincia 18 -50/Leg di data 13 luglio 2010 ha innovato la disciplina relativa al contributo di concessione prevedendo all’articolo 47, comma 1, lettera c) che tra gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico sono ricompresi anche quelli di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia nel caso in cui prevedano un aumento delle unità immobiliari ovvero un cambio di destinazione d’uso ai sensi della lettera d) del medesimo articolo, ne deriva che sarà possibile scomputare il volume e/o la superficie dell’edificio preesistente solamente qualora l’intervento previsto non comporti un aumento del carico urbanistico. Infatti, con l’entrata in vigore del regolamento attuativo sopra citato le disposizioni dei regolamenti comunali relativi al contributo di concessione non trovano più applicazione per le parti disciplinati dal D.P.P. 18-50/Leg.

 


 
 
 
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