- aggiornato il testo coordinato della Tabella allegata alla deliberazione n. 1554 del 26 luglio 2013;
- pubblicata deliberazione della Giunta provinciale n. 916 del 9 giugno 2014.
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 916 di data 9 giugno 2014 - pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 24 giugno 2014 ed entrata in vigore il 9 luglio 2014 - e' stata integrata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 di data 26 luglio 2013 e s.m., prevedendo la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione per le attività di cui alle categorie C3, D3.2 e D3.3 della tabella allegata alla predetta deliberazione n. 1554/2013, laddove le stesse vengano svolte in sottosuolo attraverso il recupero dei siti estrattivi e minerari esauriti nel rispetto dall’articolo 36, comma 2, lettera c) dell’Allegato B) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 recante "Norme di attuazione del Nuovo Piano urbanistico provinciale".
La citata deliberazione n. 916/2014 ha disposto inoltre che le iniziative svolte in sottosuolo, per le quali è disposta la riduzione ad un terzo del costo medio di costruzione, possono essere finalizzate all’insediamento di attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli o di altre attività riconducibili alla coltivazione del fondo, al deposito e magazzinaggio, all’insediamento di attività produttive e di attività e servizi alle imprese.
Restano confermate le riduzioni previste dall'articolo 116 della legge urbanistica provinciale.