"Legge provinciale 4 marzo 2008 , n. 1, articolo 62, comma 7 ter - Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per attrezzature e manufatti per lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname."
Con la deliberazione n. 2040 di data 24 novembre 2014, la Giunta provinciale ha approvato il documento relativo alle "Caratteristiche tecniche e limiti dimensionali per l’insediamento di attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione di legname grezzo in aree agricole ai sensi dell’articolo 62, comma 7 ter della l.p. 4 marzo 2008. n. 1", anche in coerenza con quanto previsto dal d.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-58/Leg., di attuazione della l.p. n. 11/2007, in materia di piazzali e rimesse forestali.
Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale ha stabilito inoltre che le caratteristiche e i limiti dimensionali di cui ai punti 4 e 5 del documento allegato sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dai comuni, salvo che i medesimi strumenti di pianificazione territoriale non prevedano una disciplina espressa di tutela paesaggistico-ambientale delle aree agricole escludendone ogni edificazione.
La deliberazione n. 2040/2014 sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2014 ed entrera' in vigore il 3 dicembre 2014.