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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 
19/01/2015

LEGGE URBANISTICA: modifiche apportate dalla L.P. 30 dicembre 2014, n. 14

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)"

Con l'articolo 53 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)" sono stati modificati due articoli della Legge urbanistica provinciale, e precisamente:

  • articolo 30 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" (Capo VI: "Piano regolatore generale")
  • articolo 78 "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio"

La L.P. 14/2014 e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1, ed e' entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Il testo aggiornato della Legge urbanistica provinciale e' gia' disponibile in formato PDF nella banca dati del Consiglio provinciale.
(Il Codice dell'Urbanistica, versione online e pdf scaricabile, sara' aggiornato appena possibile)


 


Con l'articolo 52 della citata L.P. 14/2014 e' stato anche modificato il comma 1 dell'articolo 6 della L.P. 31 maggio 2012, n. 10, avente per oggetto "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino".

Con questa modifica e' stata estesa fino all'anno 2015 (compreso) la misura transitoria prevista dall'art. 6 della L.P. 10/2012 per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei Comuni soggetti all'applicazione delle disposizioni in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57 della L.P. 1/2008.

In particolare, nei Comuni nei quali non era vigente - alla data di entrata in vigore della L.P. 10/2012 [2 giugno 2012] - la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, anche per l'anno 2015 è consentito il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.

Restano fatte salve in ogni caso le varianti ai piani regolatori generali approvate dopo l'entrata in vigore della L.P. 10/2012 che prevedono una disciplina diversa da quella della norma transitoria citata.

 

 
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