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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 
24/10/2013

CODICE dell'Urbanistica: aggiornata una FAQ (domanda frequente)

Sezione "Pianificazione" - sostituita la risposta alla FAQ n. 2 (codice #54)

 

Sezione "Pianificazione" - sostituita la risposta alla FAQ n. 2 (codice #54)

 

2) Per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge urbanistica è previsto un procedimento specifico di adozione? [#54]

NO, questi accordi intervengono nell’ambito del procedimento volto all’adozione di una variante al PRG e non necessitano di un procedimento urbanistico ad hoc. Gli accordi di pianificazione disciplinati dal citato articolo consentono al Comune, solo in casi particolari ed adeguatamente motivati finalizzati ad attuare progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, di recepire attraverso e nell’ambito di una variante puntuale al piano regolatore generale il contenuto dei predetti accordi. Essi hanno natura pianificatoria come gli strumenti urbanistici cui sono legati e ne seguono le forme di pubblicità e partecipazione. Di norma questi accordi vengono predisposti con la forma dello schema di accordo che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di adozione della variante al PRG; conseguentemente, ad avvenuta adozione della variante, essi si perfezionano con la sottoscrizione delle parti. L’accordo così sottoscritto va trasmesso alla struttura provinciale competente, unitamente alla variante adottata, posto che il loro contenuto deve essere confermato in sede di approvazione della variante al PRG. Qualora, come accade in casi residuali, i predetti accordi vengano approvati e sottoscritti, secondo le ordinarie norme che disciplinano gli accordi degli enti locali, prima ed indipendentemente dall’adozione di una variante al PRG, essi devono necessariamente essere riapprovati nell’ambito del procedimento volto all’adozione di una variante al PRG.

NO , tali accordi intervengono nell’ambito del procedimento volto all’adozione di una variante al PRG costituendo parte integrante della deliberazione di adozione della medesima, non necessitando di un procedimento urbanistico ad hoc. Gli accordi di pianificazione disciplinati dal citato articolo consentono al Comune, solo in casi particolari ed adeguatamente motivati finalizzati ad attuare progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, di recepire mediante una variante puntuale al piano regolatore generale il contenuto dei predetti accordi. Si ricorda che la norma individua la stipula dell’accordo come atto che precede la procedura di variante, nella quale l’accordo si innesta. Pertanto, dato il contenuto di atto pianificatorio propria degli accordi previsti dall’articolo 30 si ravvisa l’opportunità di una valutazione dell’accordo da parte degli organi politici comunali, preventiva alla stipula del medesimo.

 
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