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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 
23/10/2017

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: d.P.P. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg

- aggiornata pagina dedicata al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di Edilizia Sostenibile e certificazione energetica degli edifici)
- aggiornata pagina dedicata al d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale)


Con l'articolo 3 del citato d.p.p. 17-70/2017, e' stato sostituito il comma 10 dell'articolo 4 (Requisiti di prestazione energetica) del d.p.p. 11-13/2009, come segue:

10. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali depositati presso il comune territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati redatti in caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, devono essere evidenziati la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria.

10. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo e, nel caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria devono risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali depositati presso il comune territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

 

 

Con l'articolo 4 del d.p.p. 27 settembre 2017, n. 17-70/Leg e' stata abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 105 (Abrogazioni) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che prevedeva una disposizione abrogativa subordinata al verificarsi di una certa condizione:

[2. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale relativa agli elenchi e ai modelli della documentazione prevista dall'articolo 65, comma 6, sono abrogati e cessano di trovare applicazione:]
a) articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11- 13/Leg (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

 

Ne consegue pertanto che a seguito dell'abrogazione della lettera a) del comma 2 del citato articolo 105 del Regolamento - disposta dall'articolo 4 del d.p.p. 17-70/2017 - il comma 9 dell'articolo 4 del d.p.p. 11-13/2009 resta ancor vigente.

 
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