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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 4586 di data 26 maggio 2010

"Precisazioni in merito al rinnovo delle commissioni edilizie, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1."

Trento,        26 maggio 2010

Prot. n.        4586 / 10  -  13  I  PGM

Oggetto:      Precisazioni in merito al rinnovo delle commissioni edilizie, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

 

            Al fine di fornire i chiarimenti richiesti da alcune Amministrazioni comunali in merito alle modalità di nomina delle commissioni edilizie conseguente al rinnovo dei consigli comunali, nel rispetto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 1, lettera i), e 149, comma 4 ter, della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, si forniscono le seguenti precisazioni.

            L’articolo 36 della l.p. 1/2008, come modificato con la legge provinciale n. 4 del 2010, alla lettera i) del comma 1 ha ridisciplinato le modalità ed i criteri per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell’ordinamento delle commissioni edilizie.

            In particolare, la lettera citata, dispone che il regolamento edilizio determina “l'ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l'individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

1)     non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

2)     i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territori del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;

3)     il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti”

     Ai sensi del comma 4 ter dell’articolo 149 della l.p. 1/2008, “I Comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011.”

            In attuazione delle disposizioni sopra richiamate, i comuni, in seguito alla nomina dei nuovi consigli comunali conseguente alle elezioni di maggio 2010, saranno quindi tenuti al rinnovo delle commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, anche in assenza dell’adeguamento dei regolamenti edilizi vigenti.

            Sotto il profilo procedurale, si sottolinea che il rinnovo delle commissioni edilizie deve avvenire tenendo conto non solo delle nuove disposizioni della legge urbanistica, ma anche delle norme in materia di proroga degli organi amministrativi. In particolare, si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 6, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni (d.p.reg. n. 3/L del 2005), ai sensi del quale le nomine e designazioni previste dalla lettera m) del comma 3 del medesimo articolo 26 sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta.

            Si precisa, in proposito che la fissazione del termine massimo del 1 gennaio 2011 per il rinnovo delle commissioni edilizie secondo le nuove disposizioni non costituisce una deroga alle norme in materia di proroga degli organi amministrativi e non può quindi essere inteso come una proroga ex lege delle commissioni edilizie costituite nella precedente consiliatura. Tale termine massimo è riferito solamente all’obbligo di applicazione del nuovo regime nell’eventualità in cui i Comuni non provvedano al rinnovo delle commissioni nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia di proroga degli organi amministrativi ovvero con riguardo ai Comuni per i quali non intervenga alcuna elezione entro il 31 dicembre 2010.

            Si ritiene, pertanto, che i nuovi consigli comunali, considerati i termini massimi previsti dal regime di proroga cui sono soggette le commissioni edilizie, dovranno adottare urgentemente i provvedimenti relativi alle seguenti questioni:

a)     l’eventuale soppressione della commissione edilizia, ove ritenuta opportuna e comunque mediante apposita variante al regolamento edilizio, attribuendo le funzioni ad essa spettanti all’ufficio tecnico comunale competente in materia ovvero alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), ove costituita;

b)     se il Comune intende costituire la commissione, devono essere stabiliti i nuovi criteri di nomina e formazione della commissione, mediante una modifica del regolamento edilizio, in coerenza con le nuove disposizioni della l.p. 1/2008. In tal caso, anche in pendenza dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento edilizio, gli organi comunali competenti potranno procedere alla costituzione della commissione edilizia nel rispetto delle nuove disposizioni, considerato che il comma 4 ter dell’articolo 149 della l.p. 1/2008 prevede espressamente che il rinnovo possa avvenire anche in assenza di adeguamento dei regolamenti edilizi e quindi anche in pendenza di eventuali modiche già deliberate ma non ancora entrate in vigore.

     In ogni caso rimane fermo quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 8 della l.p. 1/2008, ai sensi del quale “I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente.”. Tale facoltà dei Comuni di avvalersi della CPC in luogo delle commissioni edilizie potrà essere esercitata, anche dopo la nomina delle commissioni edilizie, in seguito alla costituzione delle commissioni delle comunità.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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