"Deliberazione della Giunta provinciale n. 1732 del 23 luglio 2010. Modifica delle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di standard per parcheggi per gli impianti di risalita."
(NORMATIVA PREVIGENTE)
Trento, 26 luglio 2010
Prot. n. 6223 / 10 13-I-PGM
Oggetto: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1732 del 23 luglio 2010. Modifica delle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale in materia di standard per parcheggi per gli impianti di risalita.
Si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1732 del 23 luglio 2010, è stata modificata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, in materia di spazi di parcheggio, relativamente alla disciplina concernente gli impianti di risalita di cui all’articolo 8.
In particolare si evidenzia che già con la precedente deliberazione n. 2100/2008 era stato modificato l’articolo 8 citato prevedendo che, per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l’utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti, sia per gli impianti che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento, accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi.
Peraltro, l’esperienza concreta finora maturata in ordine alla formazione e all’approvazione dei piani integrati di intervento, previsti dal comma 2 dell’articolo 8 della disciplina in materia di parcheggi, ha evidenziato oggettive difficoltà di interazione tra i vari interlocutori del piano integrato nonché con riferimento agli aspetti tecnici e finanziari. Tanto più, difficoltà si sono manifestate anche in presenza del recente rinnovo di amministrazioni comunali, che implica anche una fase di approfondimento e di rivalutazione delle proposte di piano da parte della nuova amministrazione eletta.
In tali contesti, si è ritenuto quindi opportuno introdurre nell’articolo 8 sopra citato la seguente disposizione a carattere transitorio, concernente l’utilizzazione provvisoria di parcheggi pubblici, per tener conto del tempo tecnico necessario per la conclusione dei procedimenti di adozione definitiva del piano integrato di intervento relativo ai parcheggi:
“3 . In attesa dell’approvazione da parte del comune del piano integrato di intervento e dello schema di convenzione di cui al comma 2, e comunque fino alla stipula della predetta convenzione, il comune può autorizzare – su richiesta dei soggetti interessati – l’utilizzo provvisorio di parcheggi pubblici comunali a servizio delle attività ivi previste, determinando il periodo di tempo, i criteri e le modalità per la loro utilizzazione nonché i relativi oneri a carico dei titolari delle medesime attività. Il predetto utilizzo provvisorio è accordato sulla base di motivate esigenze connesse a specifici eventi o a situazioni di particolare valenza sotto il profilo socio-economico o dell’ attrattività turistica, tenendo conto delle compatibilità afferenti l’uso multifunzionale dei parcheggi pubblici.”
La novella introdotta dalla deliberazione n. 1732 del 23 luglio 2010 si applica immediatamente anche con riguardo ai procedimenti in corso concernenti l’approvazione dei piani integrati di intervento.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -
PGM