"Legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15 (Disposizioni urgenti di modificazione della legge urbanistica provinciale)."
Trento, 3 agosto 2010
Prot. n. 6411 / 10 13-I-PGM
Oggetto: Legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15 (Disposizioni urgenti di modificazione della legge urbanistica provinciale).
Si comunica che con la legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15, (Disposizioni urgenti di modificazione della legge urbanistica provinciale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 20 luglio 2010 ed entrata in vigore il 21 luglio 2010, sono state emanate alcune disposizioni urgenti intese ad assicurare la proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale in attesa della costituzione delle nuove commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità.
Le norme contenute nel disegno di legge si sono rese necessarie per coordinare la fase transitoria di passaggio di competenze dalle commissioni comprensoriali a quelle delle comunità in relazione al previsto svolgimento delle elezioni per la nomina delle nuove assemblee delle comunità nel mese di ottobre di quest’anno.
Ad avvenuta costituzione dei nuovi organi assembleari per tutte le comunità saranno presenti le condizioni per nominare anche le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio.
La legge reca altreś disposizioni di chiarimento in materia di composizione delle commissioni edilizie comunali.
In particolare, l’articolo 1 del disegno di legge prevede una modifica all’articolo 8 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, intesa a chiarire che la nomina delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità avviene per la durata dell’assemblea della comunità. Conseguentemente le commissioni medesime sono rinominate in seguito al rinnovo delle assemblee delle comunità.
L’articolo 2 reca delle precisazioni in materia di partecipazione dei comandanti dei vigili del fuoco alle commissioni edilizie. In particolare, mediante una modifica all’articolo 36 della l.p. n. 1/2008, si precisa che i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari sono componenti di diritto delle commissioni edilizie, ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), ma non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal comma 1, lettera i), numero 3), del citato articolo 36 della l.p. n. 1/2008. Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi dei vigili del fuoco, il componente della commissione edilizia ed il suo sostituto sono designati dall'ispettore distrettuale competente per il territorio dell'unione a cui appartengono i corpi medesimi, sentiti i loro comandanti. I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali.
Per effetto di tale disposizione si precisa che i comuni che hanno già provveduto alla nomina delle nuove commissioni edilizie, comprendendo nel numero massimo dei componenti, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera i), numero 3), della l.p. n. 1 /2008, anche il comandante dei vigili del fuoco, potranno procedere ad integrare la commissione medesima con un ulteriore componente.
L’articolo 3, mediante una modifica alla lettera c) del comma 6 bis dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale, ha disposto una ulteriore proroga di diritto delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale fino alla costituzione delle commissioni delle comunità (CPC) e comunque non oltre il termine di un anno (ottobre 2011) dall’elezione delle assemblee delle comunità, previsto per ottobre di quest’anno dall’articolo 10 della l.p. n. 15 del 2009.
In merito a tale disposizione, si precisa che:
· rientra nella disciplina anche la Valle di Fassa, che ha eletto il Comun General de Fascia, il 16 maggio 2010, in quanto si fa riferimento al termine (ottobre 2010) e non alla prima elezione diretta degli organi delle comunità;
· nel caso di comunità che non coincidono territorialmente con il precedente comprensorio, la commissione comprensoriale continua ad operare con competenza limitata alla porzione di territorio le cui comunità corrispondenti non hanno ancora nominato la CPC.
Il comma 2 dell’articolo 3 della l.p. n. 15/2010 precisa inoltre che, nel caso in cui la comunità abbia provveduto alla nomina della CPC prima della elezione dell’assemblea prevista per ottobre 2010, la commissione è prorogata di diritto, senza quindi che sia necessario il suo rinnovo a distanza di pochi mesi dalla sua nomina, salvo che la comunità medesima non decida di procedere al rinnovo medesimo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Distinti saluti
- Mauro Gilmozzi -
PGM