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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 3502 di data 22 aprile 2010

"Precisazioni in merito all’obbligo di nuovo deposito dei Piani regolatori generali in seguito a modifiche intervenute in accoglimento di osservazioni (articoli 33, comma 5, e 148, comma 5, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008)"

Trento,        22 aprile 2010

Prot. n.        3502 / 10   - 13 I PGM

Oggetto:      Precisazioni in merito all’obbligo di nuovo deposito dei Piani regolatori generali in seguito a modifiche intervenute in accoglimento di osservazioni (articoli 33, comma 5, e 148, comma 5, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008)

 

            Con la presente si forniscono alcune precisazioni ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nuovo deposito dei piani regolatori generali e relative varianti, in caso di modifica del piano o variante adottati in seguito all’accoglimento di osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 33, comma 5, e 148, comma 5, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008.

            Per quanto concerne la disciplina delle procedure di approvazione dei piani regolatori generali, la nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, ha, infatti, introdotto il principio dell’obbligo di nuova pubblicazione in caso di modifica del piano adottato in seguito all’accoglimento di osservazioni.

            In particolare, l’articolo 33, comma 1, prevede che: “Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.  (omissis)  .”

            Le norme transitorie di cui all’articolo 148, comma 5, lettera d), della medesima legge urbanistica provinciale dispongono analogamente che “se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni.  (omissis).”

            Le disposizioni citate della nuova legge urbanistica provinciale hanno quindi recepito il più recente orientamento del Giudice amministrativo in ordine alla necessità di ripubblicazione del piano in caso di modifiche del piano adottato per effetto dell’accoglimento di osservazioni (si vedano, fra le altre, TRGA Trento, 5 marzo 2004, n. 91 e 3 giugno 2004, n. 208; TAR Brescia, 3 giugno 2003, n. 826). In particolare, la previsione legislativa è diretta ad assicurare la possibilità di presentare nuove osservazioni, limitatamente alle parti modificate, per consentire ai soggetti interessati o contro interessati di far valere le proprie ragioni in caso di modifiche che possono risultare lesive dei loro interessi rispetto alle diverse previsioni di prima adozione del piano o variante. Tale obbligo deriva dal principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e dal principio generale di partecipazione ai procedimenti amministrativi che, nel caso dei procedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, attribuiscono alle osservazioni dei soggetti interessati una funzione di tipo collaborativo con l’amministrazione competente alla formazione del piano: ciò ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alle scelte pianificatorie, con il minor sacrificio possibile degli interessi privati. Riguardo alle osservazioni pervenute, si sottolinea che l’amministrazione non è tenuta a rispondere espressamente a tutte le singole osservazioni, potendo, nel caso in cui lo decida, riunirle per gruppi omogenei che andranno eventualmente trattati assicurando il principio della parità.

            Ciò premesso, si precisa che del tutto diverso è il caso delle modifiche al piano “obbligatorie”, in quanto richieste dagli organi provinciali competenti a rilasciare i pareri nel periodo successivo alla adozione del piano o variante (Commissione urbanistica provinciale o Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio), al fine di assicurare il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale sovra ordinati (Piano urbanistico provinciale, Piano territoriale della comunità, Piano provinciale della mobilità ed altri strumenti di pianificazione generale o settoriale che prevalgono sui piani locali), delle disposizioni della legge urbanistica e di altre leggi di settore nonché dei relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale di attuazione. La giurisprudenza amministrativa considera obbligatorie le modifiche indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere ed impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio, dei complessi storici, dei beni ambientali e culturali, il rispetto degli standards urbanistici. In analogia a quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa, l’articolo 41, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ha individuato equivalenti fattispecie di modifiche che la Giunta provinciale può apportare in sede di approvazione del piano o variante. In tal caso la giurisprudenza medesima ha chiarito che non sussiste l’obbligo di nuova pubblicazione, in quanto l’adeguamento del piano è un atto dovuto e le osservazioni dei privati non possono incidere sull’obbligo di adeguamento (si vedano, fra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 1197; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 giugno 2003. n. 4977).

            In coerenza con il predetto orientamento giurisprudenziale, è necessario quindi precisare che non sussiste l’obbligo di ulteriore deposito, nel caso di adeguamenti e modifiche “obbligatorie” richieste, secondo quanto sopra precisato, dalle citate disposizioni della legge urbanistica provinciale, ove ricorrano le seguenti ipotesi:

a)     modifiche richieste per assicurare il rispetto, la compatibilità e la coerenza degli strumenti di pianificazione territoriale alle:

1)     previsioni del Piano urbanistico provinciale e relativi atti e provvedimenti di attuazione;

2)     previsioni della legge urbanistica provinciale e relativi regolamenti e atti di attuazione;

3)     previsioni di altre leggi e relativi regolamenti ed atti di attuazione ovvero strumenti di pianificazione o di programmazione che richiedono un adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale;

b)     modifiche per la correzione di errori materiali e per l’adeguamento degli elementi cartografici agli atti di cui ai numeri precedenti della lettera a).

            Si precisa, tuttavia, che il secondo deposito è comunque richiesto nel caso in cui le modifiche da apportare al piano o variante - in seguito alle osservazioni degli organi provinciali ovvero, a regime, della commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della comunità (articolo 31 della legge provinciale n. 1 del 2008) - riservino al comune un certo margine di discrezionalità nella scelta delle previsioni che possono formare oggetto di modifica. Tale ipotesi si verifica quando è mantenuta la previsione originaria in alcuni casi e si provvede, invece, alla sua modifica in altri, differenziando quindi l’incidenza della decisione rispetto alle posizioni giuridiche dei soggetti interessati. Rientra, ad esempio, in questo caso la riduzione di nuove aree residenziali in accoglimento dell’osservazione degli organi provinciali o della comunità - che richiede una revisione del dimensionamento residenziale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e dalle comunità – salvo che i predetti organi forniscano precisi criteri e indicazioni per individuare quali aree devono essere ricondotte alla previsione originaria, in quanto riconosciute come non idonee rispetto ad altre quanto alla destinazione residenziale, per motivi di ordine paesaggistico-ambientale, di sicurezza, di igiene pubblica, di interferenza con infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, ecc.. In questo secondo caso il nuovo deposito non è richiesto in quanto la modifica è riconducibile a quelle “obbligatorie”, come sopra individuate, atteso che la non idoneità delle aree ha carattere oggettivo, derivando da intrinseche caratteristiche della aree, ovvero che la previsione interferisce con programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico.

In generale si invita a prendere preliminarmente contatto con il competente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. Si segnala nello specifico che l’Ufficio Pianificazione urbanistica (tel. 0461.497055) è a disposizione per la verifica preventiva nonché per gli eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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