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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 257 di data 13 gennaio 2010

"Legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010). Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,      13 gennaio 2010

Prot. n.    257 / 10              -13-I-PGM

Oggetto:    Legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010). Disposizioni in materia di urbanistica.

 

            Con la presente nota si segnalano delle nuove disposizioni in materia di urbanistica recentemente approvate con la legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17 e con la legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010).

  1. Legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17

            Con la l.p. n. 17 del 2009, con la quale è stato approvato il disegno di legge 10 giugno 2009, n. 47 di iniziativa consigliare, sono state apportate delle modificazioni all’articolo 104 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e al corrispondente articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di realizzazione di parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica. Le disposizioni predette entrano in vigore il giorno 13 gennaio 2010 in conseguenza della avvenuta pubblicazione della nuova legge provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 29 dicembre 2009.

            In particolare, nei due articoli citati, è stato introdotto il seguente comma:

“1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici."

            Ne consegue che con l’entrata in vigore della l.p. n. 17 del 2009 i comuni potranno dare attuazione alla predetta disposizione con riferimento ad edifici esistenti con destinazione commerciale che risultino privi degli standard richiesti dalle disposizioni in materia di urbanistica commerciale, ai fini del raggiungimento degli standard di parcheggio mancanti, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1 bis richiamate. Si precisa che le nuove disposizioni sono direttamente applicabili, non richiedendo disposizioni particolari di attuazione, anche in assenza di un adeguamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1927 del 27 luglio 2001 e successive modificazioni, recante norme di attuazione della l.p. n. 22 del 1991 in materia di deroghe urbanistiche.

  1. Legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010)

Con la legge finanziaria provinciale per l’anno 2010 (l.p. n. 19 del 2009), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 29 dicembre 2009 ed entrata in vigore il 30 dicembre 2009 - a termini dell’articolo 73 della legge medesima - sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di urbanistica che si sintetizzano di seguito.

Articolo 32 della l.p. n. 19 del 2009

            L’articolo 32 ha introdotto le seguenti modificazioni alla l.p. n. 1 del 2008:

-        all’articolo 62, recante la disciplina in materia di edificazione nelle aree agricole, è stato precisato che per il calcolo della densità fondiaria richiesta dai piani regolatori generali per l’edificazione nelle aree agricole possono essere computati anche appezzamenti ricadenti in comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto;

-        all’articolo 117, concernente i casi di esenzione dal pagamento del contributo di concessione, nella lettera e) del comma 1, sono stati aggiunti gli interventi riguardanti "i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European Business and Innovation Centre Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 141”. La medesima modifica è stata introdotta all’articolo 111 della l.p. n. 22 del 1991 (comma 6 dell’articolo 32 della l.p. n. 19 del 2009), con la conseguenza che la disposizione è immediatamente applicabile;, anche in attesa delle disposizioni attuative della l.p. n. 1 del 2008;

-        all’articolo 148, nella lettera c) del comma 6 bis, concernente la proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale - in attesa della costituzione delle nuove commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, di cui all’articolo 8 della l.p. n. 1 del 2008 - è stato disposto il prolungamento del regime di proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. In caso di mancata costituzione delle commissioni delle comunità entro il predetto termine, rimane ferma l’applicazione del comma 6 quater del citato articolo 148, ai sensi del quale è prevista la nomina di nuove commissioni territoriali da parte della Giunta provinciale;

-        all’articolo 149, recante disposizioni transitorie diverse in sede di prima applicazione della l.p. n. 1 del 2008, con il nuovo comma 4 bis è stato introdotto un regime transitorio in materia di contributi per la redazione dei piani regolatori generali, previsto dall’articolo 161 della precedente legge urbanistica n. 22 del 1991. La disposizione fa salvi i contributi già concessi prima dell’entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008, fermo restando l’obbligo di adeguamento delle varianti alle nuove disposizioni in materia di unificazione e informatizzazione dei piani urbanistici, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008;

-        dopo l’articolo 149 è introdotto l’articolo 149 bis che disciplina le modalità di certificazione energetica degli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali della Provincia medesima, anche mediante l’utilizzo del sistema di certificazione LEED.

Articolo 33 della l.p. n. 19 del 2009

      L’articolo 33 della l.p. n. 19 del 2009 ha disposto una serie di modifiche alla disciplina del Piano provinciale della mobilità e del Piano generale per gli interventi per la viabilità. In particolare, per quanto concerne il futuro Piano provinciale della mobilità, disciplinato dall’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, come sostituito con l’articolo 152 della l.p. n. 1 del 2008, sono state introdotte le seguenti modifiche:

-        si sottolinea la funzione di strumento di programmazione - anche urbanistica - delle opere ed interventi di carattere strategico, sotto l’aspetto della mobilità e della mobilità sostenibile, del Piano provinciale per la mobilità, anche in attuazione del Piano urbanistico provinciale;

-        è prevista la quantificazione finanziaria di massima delle opere ed interventi individuati dal Piano;

-        è prevista la possibilità di approvazione del Piano anche per stralci tematici o relativi a singole opere ed interventi strategici;

-        sono state meglio precisate le procedure di approvazione del Piano;

-        è prevista l’individuazione preventiva da parte della Giunta provinciale delle opere ed interventi di carattere strategico da inserire nel Piano;

-        è stato precisato che all’attuazione delle iniziative individuate dal Piano si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui alla l.p. n. 4 del 1996 (legge sulla programmazione provinciale);

-        è stato precisato che per la realizzazione delle opere ed interventi previsti dal Piano, fino all’applicazione degli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 151 della l.p. n. 1. del 2008, si continuano ad applicare le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della l.p. n. 13 del 1997. Ciò vale anche per quanto concerne il Piano generale degli interventi per la viabilità approvato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 17 della l.p. n. 4 del 1996;

-        il comma 1 bis dell’articolo 152 della l.p. n. 1 del 2008 è stato abrogato in conseguenza delle modificazioni sopra richiamate.

Articolo 38 della l.p. n. 19 del 2009

            L’articolo ha introdotto delle modificazioni alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, recante la disciplina in materia di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti di radio diffusione sonora e televisiva, al fine di adeguarne le disposizioni alla nuova modalità di diffusione dei segnali radio televisivi mediante la tecnica digitale.

            Al fine di semplificare le procedure amministrative, è stato stabilito che la semplice sostituzione di impianti preesistenti con nuovi impianti funzionali alla trasmissione secondo la tecnica digitale - nel rispetto dei limiti e degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e purché le relative installazioni riguardino strutture già esistenti ubicate in siti previsti dal vigente piano nazionale delle frequenze - è soggetta alla sola comunicazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.p. n. 19 del 2009, sulla base di un apposito modello fornito dall'agenzia.

            Gli impianti non localizzati nelle zone previste dal piano dei siti o in altri siti individuati con deliberazione della Giunta sono rimossi entro trecentosessantacinque giorni dalla data di adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze alle esigenze della radiodiffusione televisiva del segnale in tecnica digitale, secondo le procedure dell’articolo 4 della l.p. n. 9 del 1997.

Articolo 49 della l.p. n. 19 del 2009

            L’articolo ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave), prevedendo in particolare:

-        la possibilità di introdurre con lo strumento della variante al Piano cave modifiche o inserimenti di aree estrattive non significative per l’impostazione del piano, tanto da non richiederne un aggiornamento;

-        la semplificazione delle procedure di approvazione delle varianti predette, sostituendo il parere dellaCommissione urbanistica provinciale con quello del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ed il parere del Comitato cave allargato con quello del Comitato cave in composizione ordinaria, ai sensi dell’articolo 2 della l.p. n. 7 del 2006.

Distinti saluti.
- Mauro Gilmozzi -

PGM/

 
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