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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 2163 di data 11 marzo 2010

"Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 – Articolo 34 “Modificazioni dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”"
[ presentazione ricorso alla Giunta provinciale avverso provvedimenti paesaggistici non favorevoli ]

Trento,          11 marzo 2010

Prot. n.         2163 / 10                             - 13 I DG - CB

Oggetto:      Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 – Articolo 34 “Modificazioni dell’articolo 148 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”

 

Spett.le
Ufficio della Tutela del paesaggio
SEDE

Spett.li
Commissioni Comprensoriali
per la Tutela paesaggistico-ambientale
LORO SEDI

Spett.le
Commissione provinciale
per la Tutela paesaggistico-ambientale
SEDE

 

La legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, entrata in vigore il giorno 5 marzo 2010,  ha previsto una serie di modificazioni alla legge urbanistica provinciale, introducendo disposizioni in materia di incentivazione dell’edilizia sostenibile, di semplificazione in materia urbanistica e di riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, nonché ulteriori modificazioni alla legge provinciale sui lavori pubblici, alla legge provinciale sul commercio ed alla legge provinciale in materia di disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolare, l’articolo 34 della nuova normativa provinciale ha previsto delle modifiche all’articolo 148 “Disposizione per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali” introducendo il comma 6 septies. Tale comma dispone che fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC (Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, prevista dall’articolo 8 della l.p. n. 1 del 2008) avverso i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio” è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste dall’articolo 101 della l.p. n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti dall’articolo 99 “Autorizzazioni di competenza del Sindaco” della citata ultima normativa.

Il predetto articolo 101 “Ricorsi” della legge provinciale n. 22 prevede che i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione (negativi ovvero positivi con prescrizioni) rilasciati ai fini della tutela del paesaggio dalle competenti commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale ovvero dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale possono proporre, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva.

Alla luce della nuova normativa introdotta dal citato articolo 34 della l.p. n. 4 del 2010, è oggi possibile esperire ricorso alla Giunta provinciale nei confronti di tutti i provvedimenti emessi dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991.

In particolare, sarà possibile adire la Giunta provinciale, sempre nel termine di trenta giorni fissato dall’articolo 101 citato, nei confronti dei provvedimenti emessi sia dalle Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, sia dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale anche nel caso in cui tali organi si esprimano ai sensi dell’articolo 127 “Coordinamento delle sanzioni pecuniarie” di cui alla l.p. n. 22 del 1991, nonché nei confronti delle determinazioni del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio assunte in materia paesaggistica ai sensi dell’articolo 96 della citata normativa, concernenti le opere da eseguire all’interno del Parco nazionale dello Stelvio.

In relazione ai provvedimenti emessi dai competenti organi di tutela, ai sensi dell’articolo 127 della legge provinciale n. 22 del 1991, si precisa che il ricorso alla Giunta provinciale potrà essere promosso nei confronti dei provvedimenti rilasciati in base al comma 2, lettera b) (interventi che non recano grave pregiudizio all’assetto paesaggistico-ambientale) del predetto articolo, sia nell’ipotesi in cui è prevista la maggiorazione nella misura del 40 per cento della sanzione pecuniaria comminata dall’Amministrazione comunale, sia nel caso in cui il rilascio della sanatoria paesaggistica è subordinata ad interventi finalizzati a rendere l’opera abusiva compatibile con la tutela paesaggistico-ambientale. Sarà altresì possibile presentare ricorso alla Giunta provinciale contro i provvedimenti che abbiano accertato un contrasto delle opere con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali ai sensi del comma 2, lettera c) dell’articolo 127 sopra citato.

Si precisa che, ai fini della decisione della Giunta provinciale sul ricorso, il Servizio richiederà il parere preventivo della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, ancorché non espressamente richiesto dalla legge, per i provvedimenti delle CTC e del Dirigente del Servizio. Per i provvedimenti della CTP resta fermo quanto stabilito dall’articolo 101 e quindi la competenza diretta del Servizio.

Tenuto conto delle nuove disposizioni sopra richiamate, gli organi di tutela paesaggistico-ambientale dovranno prevedere espressamente nella lettera di comunicazione da inviare al richiedente la possibilità di esperire ricorso alla Giunta provinciale.

Al fine di uniformare le lettere di comunicazione predette si suggerisce di inserire nelle stesse la seguente dicitura:

“Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

·       ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 101 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) e s.m.i., nei termini di trenta (30) giorni dall’avvenuto ricevimento;  

·       ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro il termine di sessanta (60) giorni dall’avvenuto ricevimento;

·       ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dall’avvenuto ricevimento”.

 

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

DG/CB

 
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