"Legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012). Disposizioni in materia di urbanistica."
Trento, 30 dicembre 2011
Prot. n. S013 / 2011 -766199 / 18.
Oggetto: Legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012). Disposizioni in materia di urbanistica.
Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 28 dicembre 2011, numero straordinario 52, è stata pubblicata la legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)”. Ne consegue che le disposizioni recate dalla legge citata sono entrate in vigore il 29 dicembre 2011, giorno successivo a quello della pubblicazione.
Nell’allegato alla presente nota sono illustrati i contenuti delle disposizioni in materia di urbanistica recate dall’articolo 64 della legge finanziaria.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -
LEGGE FINANZIARIA 2012 – Disposizioni in materia di urbanistica
Modifiche alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1
Modifica all’articolo 7
La modifica chiarisce che le funzioni di presidente e vicepresidente della sottocommissione della CUP - competente in materia di tutela del paesaggio - sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio e quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia.
Modifiche all’articolo 8
Le modifiche prevedono:
- il coordinamento fra quanto previsto dall’articolo 8 e dall’articolo 43 in materia di pareri delle CPC sui piani guida, che, in seguito alle modifiche predette, è richiesto solo per i piani guida previsti per le aree produttive di progetto di interesse provinciale di cui all’articolo 33 delle Norme di attuazione del PUP;
- la possibilità di nominare un supplente per gli esperti delle CPC che rappresentano la Provincia e la comunità.
Modifiche agli articoli 23 e 31
Le modifiche intendono semplificare ed accellerare le procedure di approvazione dei PRG, individuando in quali casi non si provvede al secondo deposito del piano in seguito alle modifiche apportate al piano adottato, riducendo i casi che richiedono il secondo deposito.
Modifiche agli articoli 24 e 32
Le nuove disposizioni precisano che le modifiche che la Giunta provinciale può apportare d’ufficio in sede di approvazione del Piano territoriale della comunità e del Piano regolatore generale possono riguardare non solo la compatibilità con il PUP ma anche con altre disposizioni di legge e regolamento.
Modifica all’articolo 34
La modifica è intesa a semplificare ed accelerare l’adeguamento dei PRG alla legenda tipo approvata dalla Giunta provinciale e la loro informatizzazione, anche per favorire una più facile conoscenza delle previsioni urbanistiche da parte dei cittadini.
Modifica all’articolo 35
La modifica semplifica l’individuazione dei casi in cui scatta la salvaguardia in seguito all’adozione di varianti ai PRG, non richiedendo al comune una puntuale individuazione dei casi, spesso complessa nella descrizione.
Modifica all’articolo 37
La modifica semplifica le procedure per il rilascio delle deroghe urbanistiche all’interno dei parchi provinciali, disponendo che l’autorizzazione alla deroga è rilasciata dalla giunta esecutiva dell’ente parco anziché dal comitato di gestione.
Modifica all’articolo 43
Per la presente modifica si veda quanto precisato in merito alla modifica all’articolo 8.
Modifiche all’articolo 59
La modifica intende perseguire una più razionale e ragionevole utilizzazione di parcheggi pubblici esistenti per soddisfare standard per servizi pubblici e di interesse pubblico, anche in coerenza con gli obiettivi intesi a perseguire una mobilità sostenibile che privilegia il trasporto pubblico rispetto alla mobilità privata.
Modifica all’articolo 62
La modifica intende chiarire che in caso di utilizzo da parte di imprese agricole della densità fondiaria relativa a fondi ricadenti in comuni limitrofi a quelli in cui viene realizzato l’intervento, si utilizzano gli indici vigenti in quest’ultimo comune.
Modifiche all’articolo 68
Le modifiche prevedono:
- la soppressione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per il taglio di piante d’alto fusto all’interno dei centri abitati;
- la precisazione che l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta per gli interventi che non richiedono il titolo edilizio, ai sensi dell’articolo 97, comma 1. L’autorizzazione paesaggistica non è altresì richiesta per gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, i quali possono essere realizzati senza necessità di specifica previsione degli strumenti urbanistici.
Modifiche all’articolo 74
Le modifiche prevedono la reintroduzione di competenze paesaggistiche dei sindaci per interventi minori (recinzioni, muri di sostegno fino a 1,50 m di altezza, pavimentazioni stradali), salvo che i predetti interventi non siano liberi, ai sensi dell’articolo 97.
Modifiche all’articolo 76
Le modifiche prevedono:
- per il comune di Rovereto e per il Comune di Trento e gli altri comuni del territorio individuati dall’articolo 11 della legge di riforma istituzionale (Aldeno, Cimone e Garniga Terme), si precisa che i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio adottati in qualità di CPC dalle commissioni edilizie sono presentati alle rispettive giunte comunali. Resta fermo l’obbligo di richiedere preventivamente, ai fini della decisione sul ricorso – così come previsto per la Giunta provinciale e per gli organi esecutivi delle comunità - il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
- si precisa che la Giunta provinciale può annullare non solo le autorizzazioni delle CPC, ma anche i provvedimenti di decisione dell'organo esecutivo della comunità sui ricorsi avverso i provvedimenti delle CPC; anche in questo caso, così come previsto per le autorizzazioni delle CPC, la comunità deve trasmette copia dei provvedimenti alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.
Modifiche all'articolo 84
Le modifiche precisano:
- che le disposizioni provinciali in materia di prestazioni energetiche sono adottate anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell'edilizia e in coerenza con le disposizioni statali in materia;
- per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare il certificato energetico è redatto da esperti adeguatamente formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
Modifiche all’articolo 97
Le modifiche precisano:
- che nel caso della manutenzione straordinaria il titolo edilizio è richiesto solo per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali che possono pregiudicare la staticità dell'edificio;
- per gli interventi liberi, l’obbligo di rispettare le norme in materia di tutela del paesaggio e qualità architettonica è limitato ai soli casi specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
Modifica all’articolo 106
La modifica consente alla Giunta provinciale di stabilire termini più brevi per l’inizio dei lavori dopo la presentazione della DIA.
Modifiche agli articoli 108 e 110
Le modifiche hanno soppresso l’obbligo di richiedere il parere preventivo della CPC per gli accertamenti di conformità urbanistica delle opere pubbliche degli enti territoriali.
Modifiche all’articolo 112
Le modifiche prevedono:
- che il parere della CPC sulle deroghe urbanistiche è richiesto solo per gli interventi rilevanti individuati con il regolamento di attuazione. Ne consegue che in attesa di tale individuazione continuano ad applicarsi le norme transitorie di cui all’articolo 148, comma 6 nonies, come modificato con il comma 27 della l.p. n. 18 del 2011;
- per il rilascio della concessione in deroga nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona - che richiedono il nulla osta della Giunta provinciale - il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo anche per la decisione della Giunta provinciale.
Modifica all’articolo 114
La modifica ha carattere tecnico e di coordinamento con le modifiche all’articolo 108.
Modifica all’articolo 134
La modifica è diretta a risolvere alcune imprecisioni esistenti nei rinvii ad altre norme.
Modifiche all’articolo 148
Le modifiche alle norme transitorie chiariscono che:
- le richieste di autorizzazioni e i pareri assegnati alla competenza delle CPC, presentate prima della loro nomina, sono evase dagli organi competenti ai sensi della disciplina in vigore antecedentemente alla nomina delle CPC; resta ferma la competenza delle CPC sulle richieste di autorizzazioni e pareri presentate prima della loro nomina spettanti ai sensi del previgente ordinamento alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale;
- continua ad applicarsi la disciplina transitoria in materia di deroghe urbanistiche di cui all’articolo 148, comma 6 nonies, fino all'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza.
Modifica all’articolo 149 bis
La modifica prevede che in caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giuntaprovinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.
Introduzione dell’articolo 113 bis
La modifica introduce nella legge urbanistica una specifica disciplina in materia di parcheggi pertinenziali che integra quella prevista dalla legge n. 122 del 1989 (legge Tognoli).
Modiche all’articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010
Le modifiche prevedono:
- la precisazione che sono compresi negli incentivi anche gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio;
- la possibilità di concedere gli incentivi anche per gli edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, purché non siano soggetti alla disciplina del restauro, del risanamento conservativo, dei beni ambientali, culturali e del patrimonio edilizio tradizionale.
Norme transitorie in materia di accertamenti di conformità urbanistica
Le disposizioni transitorie di cui ai commi 31 e 32 dell’articolo 64 della legge finanziaria prevedono quanto segue:
- sono fatti salvi gli accertamenti della conformità urbanistica effettuati fino alla data di entrata in vigore della legge, anche prescindendo dal parere della CPC previsto dagli articoli 108, comma 2, e 110, comma 2, della legge urbanistica provinciale, nel testo in vigore prima delle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 2012;
- in prima applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 27, sono fatti salvi i pareri espressi fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2012 dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e dalle commissioni edilizie ai fini del rilascio della concessione in deroga, anche prescindendo dal parere della CPC previsto dall'articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale nel testo in vigore prima della modificazioni introdotte dal comma 22 e dal comma 27 della legge finanziaria.