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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 344403 del 13 giugno 2012

"Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Modifiche alla legge urbanistica provinciale."

Trento,    13 giugno 2012

Prot. n.    S013 / 2012 / 344403 / PGM

Oggetto: Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Modifiche alla legge urbanistica provinciale.

 

            Con la legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 1 giugno 2012, numero straordinario n. 22, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 2 giugno 2012, con l’articolo 5 sono state apportate, fra l’altro, significative modifiche alla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Le modifiche sono dirette in particolare a favorire l’accelerazione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi al fine di contribuire al sostegno del settore dell’edilizia.

            Di seguito si espongono sinteticamente i contenuti delle norme predette.

            Con l’introduzione del comma 4 bis nell’articolo 101 della l.p. n. 1 del 2008, in materia di presentazione della domanda di concessione edilizia, è stato disposto che se entro il termine stabilito per la conclusione dei procedimenti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalle norme di settore - diverse da quelle urbanistiche - per realizzare gli interventi, il richiedente può diffidare il responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso delle autorizzazioni paesaggistiche, decorso inutilmente l’ulteriore termine di trenta giorni la domanda si intende accolta. La disposizione richiamata, concernendo espressamente la richiesta degli atti di assenso diversi dai titoli edilizi previsti da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio, è applicabile anche per l’acquisizione dei predetti atti di assenso ai fini della presentazione della DIA, tenuto conto del rinvio al citato articolo 101 previsto dall’articolo 106, comma 4, della legge urbanistica provinciale.

     Con la modifica del comma 1 bis dell'articolo 102, della legge urbanistica provinciale in materia di rilascio della concessione edilizia, è stato previsto che in caso di mancato rispetto da parte del comune del termine per il rilascio della concessione, l’interessato, in alternativa alla diffida ad adempiere - entro venti giorni decorsi i quali l’interessato può iniziare i lavori purché abbia provveduto al pagamento del contributo di concessione e sia in possesso degli atti di assenso previsti da norme diverse da quelle urbanistiche - può chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige) mediante la nomina di un commissario ad acta.

Con il nuovo comma 1 ter dell’articolo 102 è stato previsto che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2014, si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1 bis sopra citato e la domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando che l’interessato deve aver provveduto al pagamento del contributo di concessione e deve essere in possesso degli atti di assenso previsti da norme diverse da quelle urbanistiche.

La lettera a bis) aggiunta nel comma 3 dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale prevede inoltre che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4 bis, la Giunta provinciale può determinare i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; la nuova lettera a) non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità.

Con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 103 della legge urbanistica provinciale è stato disposto l’allungamento del periodo di validità della concessione edilizia da tre a cinque anni ed il periodo per l’inizio dei lavori da uno a due anni dal rilascio.

Le modifiche all’articolo 105 della legge urbanistica provinciale hanno comportato l’estensione dei lavori soggetti a DIA, non richiedendo più la presenza di precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per effettuare sopraelevazioni e ampliamenti di edifici esistenti che non comportano l'aumento delle unità immobiliari ovvero per  realizzare pertinenze prive di autonoma funzionalità nonché per la realizzazione di progetti già previsti da piani attuativi.

Infine con il nuovo comma 4 quater dell'articolo 149 sono state previste delle norme di coordinamento fra la disciplina della Carta di sintesi geologica e il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), disponendo che, fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dal nuovo PUP, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), delle norme di attuazione del PGUAP.

            Si precisa che, in assenza di norma transitorie specifiche, le disposizioni sopra elencate in materia di procedure di rilascio degli atti di assenso richiesti in via preliminare per l’acquisizione del titolo edilizio nonché in materia di silenzio assenso per il rilascio della concessione edilizia si applicano, oltre che alle domande già presentate, anche ai procedimenti in corso non ancora conclusi.

     L’articolo 6 della l.p. n. 10 del 2012 prevede inoltre una misura transitoria per contribuire al rilancio del settore edilizio, nei comuni soggetti all’applicazione delle disposizioni in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze di cui alla disciplina della legge provinciale n. 16 del 2005 ora contenuta nel vigente articolo 57 della l.p. n. 1 del 2008. In particolare, nei comuni nei quali non è vigente - alla data di entrata in vigore della l.p. n. 10 del 2012 - la specifica disciplina del piano regolatore generale disposta ai sensi dell'articolo 57, comma 3, quinto periodo, per gli anni 2012-2014 è consentito il cambio diretto di destinazione d'uso dei volumi non residenziali esistenti fino al limite massimo del 50 per cento del volume, nel rispetto delle altre previsioni del piano regolatore generale.

Sono fatte salve in ogni caso le varianti ai piani regolatori generali approvate dopo l’entrata in vigore della l.p. n. 10 del 2012 che prevedono una disciplina diversa da quella della norma transitoria citata.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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