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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 197175 di data 8 aprile 2013

"Legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4. Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,       8 aprile 2013

Prot. n.       S013 / 2013 / 197175/ 18

Oggetto:     Legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4. Disposizioni in materia di urbanistica.

 

            Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 2 aprile 2013, n. 14 è stata pubblicata la legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4 concernente “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale2013” .

            Le disposizioni recate dalla legge citata entrano in vigore il giorno 17 aprile 2013.

            Le norme in materia di urbanistica recate dalla legge in oggetto sono le seguenti:

Art. 13 - Modifiche all’articolo 37 della legge urbanistica

Le modifiche prevedono che il sistema di pianificazione territoriale previsto dall'articolo 3 della legge urbanistica (PUP, PTC, PRG e piani attuativi) tiene conto delle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chirotteri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea. Ne consegue che in sede di redazione dei predetti strumenti di pianificazione dovranno essere verificati tali aspetti, anche con il supporto tecnico delle competenti strutture provinciali (Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Foreste e fauna).

Art. 14 – Modifiche all’articolo 59 della legge urbanistica

Le modifiche consentono di applicare la disciplina dello studio specifico previsto in materia di standard di parcheggio per infrastrutture ed opere di rilievo provinciale nonché per le piste ed impianti di cui al comma 1 bis anche alle situazioni esistenti.

Art. 15 – Modifiche all’articolo 62 della legge urbanistica

La modifica consente di realizzare nelle aree agricole anche lo stoccaggio di legname  grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di stoccaggi e manufatti strumentali ad attività silvo-colturali svolte dal soggetto proprietario dell'area agricola che eserciti in forma imprenditoriale l'attività di coltivazione dell'area medesima; il soggetto deve quindi risultare iscritto all’albo degli imprenditori agricoli ovvero essere iscritto alla camera di commercio ed essere in possesso di partita IVA per l’esercizio dell’attività agricola;

b) gli stoccaggi e i manufatti di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto dei limiti dimensionali e delle caratteristiche tecniche stabilite con regolamento. Ne consegue che l’applicazione della norma è subordinata all’approvazione preventiva di tali specifiche disposizioni regolamentari.

E' in ogni caso escluso l'insediamento nelle aree agricole di manufatti destinati alla lavorazione e alla trasformazione delle biomasse legnose, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio.

Infine la norma prevede che gli stoccaggi di legname grezzo non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Art. 16 – Modifiche all’articolo 134 della legge urbanistica

La modifica risolve alcuni problemi tecnici di coordinamento con la nuova disciplina in materia di ristrutturazione edilizia e relative sanzioni.

Art. 17 – Modifiche all’articolo 149 della legge urbanistica

Anche questa modifica pone rimedio ad un refuso tecnico della precedente norma riguardante il campo di applicazione della nuova disciplina in materia di durata dell’efficacia della concessione edilizia.

Art. 18 – Modifiche all’articolo 70 della legge finanziaria 2013

La modifica è connessa alla nuova disciplina in materia di ristrutturazione introdotta con la finanziaria 2013. In coerenza con quanto anticipato con la circolare esplicativa di data 10 gennaio 2013, prot. n. 14883, si attribuisce espressamente alla commissione edilizia la competenza a valutare nel merito gli interventi di ristrutturazione che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. In particolare, la commissione dovrà valutare la coerenza del progetto con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

 
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