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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare del Servizio Urbanistica prot. 532167 di data 2 ottobre 2013

"Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 – Nuova disciplina sulla VIA. Disposizioni in materia di urbanistica."

Trento,        2 ottobre 2013

Prot. n.        S013 / 2013 / 532167 / PGM

Oggetto:      Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 – Nuova disciplina sulla VIA. Disposizioni in materia di urbanistica.

 

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

 

            Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione del giorno 24 settembre 2013, n. 39, suppl. n. 1, è stata pubblicata la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 “Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)”.

            L’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di VIA è subordinata all’approvazione del relativo regolamento di esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 della legge n. 19 del 2013.

            La legge predetta ha introdotto altresì delle modifiche alla legge urbanistica provinciale, la cui entrata in vigore è prevista in corrispondenza del quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge e quindi il giorno 9 ottobre 2013. Si espongono di seguito le predette  modifiche.

 

Art. 28, comma 1 e comma 2 - Modifiche in materia di piani attuativi

Il nuovo comma 5 bis dell’articolo 38 della legge urbanistica provinciale prevede che i piani attuativi sono adottati e approvati dalla giunta comunale, anziché dal consiglio, nei seguenti casi:

a)    quando riguardano un'area di superficie inferiore a un ettaro e mezzo, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b)    quando riguardano un'area di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti."

              Tale disposizione non si applica in caso di piani attuativi e piani guida con effetto di variante al PRG, ai sensi del comma 5 dell’articolo 38 e dell'articolo 43, comma 3, nonché nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri comunali chieda che della questione sia investito il consiglio. Al fine di consentire ai consiglieri di esprimersi in merito, gli organi comunali competenti devono informare preventivamente il consiglio sull’attivazione della procedura di approvazione del piano attuativo da parte della giunta comunale.

All'articolo 42 della legge urbanistica provinciale è inserito il nuovo comma 5 bis, ai sensi del quale, nei comuni con popolazione inferiore ai 300 abitanti, si prescinde dall'obbligo di redazione del piano attuativo, in caso di interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della modifica.

 

Art. 28, commi 3 e 4 - Modifiche all’articolo 46 e all’articolo 50 della l.p. n. 1 del 2008

 Le modifiche conseguono alle nuove disposizioni dell’articolo 38 concernenti l’attribuzione alla giunta comunale della competenza in materia di approvazione dei piani attuativi.

 

Art. 28, commi 5 e 6 - Modifiche all’articolo 62 della l.p. n. 1 del 2008

Le modifiche intervengono sulla disciplina dei depositi di legname in area agricola, di cui ai commi 7 ter e 7 quater dell’articolo 62. Si precisa, in particolare, che sono ammessi gli stoccaggi, attrezzature e manufatti strumentali di attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree. E’ comunque esclusa la possibilità di realizzare manufatti destinati ad attività produttiva per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose, intesa come produzione artigianale o industriale di legname da opera effettuato dalle segherie e quindi da attività diverse da quelle connesse all’attività silvo-colturale di valorizzazione del prodotto forestale. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definiti i criteri ed i limiti degli interventi ammessi.

 

Art. 28, comma 7 - Modifiche all’articolo 68 della l.p. n. 1 del 2008

La nuova disposizione precisa che nelle aree a bosco il regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale può prevedere la possibilità di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Tale disposizione si coordina con la modifica apportata all’articolo 97, ai sensi della quale le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge non sono soggette a preventivo titolo edilizio ma solo ai provvedimenti permissivi previsti dalla legge provinciale sulle foreste n. 11 del 2007.

Tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge sulle foreste in materia di vincolo idrogeologico ed in particolare dall’articolo 6 del d.p.p. 27 aprile 2010, n. 13 – 45/Leg., come modificato con il d.p.p. 6 settembre 2013, n. 21 – 123/Leg., sono realizzabili senza titolo edilizio, con esclusione delle opere di infrastrutturazione, i seguenti interventi soggetti a procedura semplificata:

a) ripristino di aree prative di estensione inferiore a 5.000 m2 ;

b) ripristino di aree pascolive, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d);

c) ripristino di più aree prative e pascolive, anche appartenenti a proprietari diversi, su iniziativa delle comunità, senza limiti di superficie e fatto salvo quanto previsto dalla lettera d);

d) bonifiche agrarie non ricadenti in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 m2 , con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza; sono escluse le autorizzazioni in sanatoria.

Si precisa che mentre la norma che rende non soggetti a titolo edilizio i predetti interventi entra in vigore il 9 ottobre 2013, per l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica è richiesta la preventiva disciplina attuativa mediante regolamento.

 

Art. 28, comma 8 - Modifiche all’articolo 72 della l.p. n. 1 del 2008

La modifica, in coerenza con l’impostazione della nuova legge sulla VIA, dispone che per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nei territori ricadenti nelle aree di tutela ambientale, l'autorizzazione paesaggistica è resa dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può richiedere un parere preventivo alla CUP. Tale disposizione si applica solo in seguito all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della nuova legge sulla VIA.

 

Art. 28, comma 9 - Modifiche all’articolo 97 della l.p. n. 1 del 2008

Per le modifiche a questo articolo in materia di trasformazioni del bosco, si rinvia a quanto già precisato in merito alle modifiche recate dal comma 7 all’articolo 68 della legge urbanistica provinciale.

 

Art. 28, comma 10 - Modifiche all’articolo 146 della l.p. n. 1 del 2008

La modifica in materia di funzioni e composizione della commissione edilizia del Comune di Trento per quanto concerne le sue funzioni anche di CPC, prevede che il presidente della commissione può essere un componente nominato dal sindaco del Comune di Trento.

 

Art. 28, comma 11 - Modifiche all’articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008

              La modifica alle norme transitorie in materia di procedure di approvazione dei PRG in attesa dell’approvazione dei piani territoriali delle comunità, ha sostituito l’attuale previsione che richiedeva il parere della CPC sulle varianti ai PRG in seguito alla redazione del documento preliminare definitivo sulla base degli esiti del tavolo di confronto e consultazione. La nuova norma prevede ora che in seguito all'approvazione del documento preliminare definitivo, la comunità può chiedere alla Giunta provinciale che le varianti ai PRG siano sottoposte al parere della CPC. In caso di accoglimento della richiesta, la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per assicurare il supporto agli uffici della comunità da parte della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. A decorrere dall'attribuzione alla CPC della valutazione delle varianti ai PRG non è più richiesta la valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, e la CPC si esprime in merito alla coerenza delle varianti medesime rispetto al PUP ed al documento preliminare; in seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma, la valutazione è effettuata anche rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere della CPC è richiesto dal comune ed è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

 

 
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