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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 470960 di data 9 settembre 2016

"Legge provinciale n. 11 del 2016: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015."
(Nota informativa)

Trento,    9 settembre 2016

Prot. N. A041/  470960  / 18

Ai COMUNI
LORO SEDI

Alle COMUNITA’
LORO SEDI

Al CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

Alla FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI della Provincia Autonoma di Trento
Via Secondo da Trento, 7
38122 TRENTO

Agli ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

Ai DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Ai PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –
Pale di S. Martino
LORO SEDI

 

Nota informativa

Oggetto:   legge provinciale n. 11 del 2016: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.

 

Si segnala che la legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11 ha modificato la legge provinciale sulle foreste introducendo la disciplina del Parco naturale dello Stelvio.

La legge contiene altresì alcune minime modifiche alla legge provinciale per il governo del territorio 2015, introdotte prevalentemente per ragioni sistematiche e di coordinamento con altre fonti normative.

In particolare gli articoli da 25 a 29 della  legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11 hanno modificato gli articoli 7, 9, 41, 66 e 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in tema di parere del corpo dei vigili del fuoco nelle CEC e CPC; conferma della competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel rendere l'autorizzazione paesaggistica per gli impianti di radiodiffusione e di telecomunicazione e per le aree sciabili, secondo le discipline di settore, specificazioni in materia di SCIA in caso di procedimento di AUT nel caso di mancato assenso del comune.

Le modifiche sono entrate in vigore il 10 agosto 2016.

Le modifiche apportate agli articoli 7 e 9 della l.p. n. 15/2015 sono finalizzate al coordinamento delle disposizioni urbanistiche con la l.r. n. 24 del 1954 relativa al Servizio antincendi. Considerato che l’articolo 16 di detta legge regionale stabilisce che “il comandante del corpo volontario fa parte di diritto della commissione edilizia” del rispettivo comune, con le modifiche apportate all’articolo 7, comma 13 e all’articolo 9, comma 4, è stato stabilito che:

- il comandante dei vigili del fuoco, individuato secondo l’articolo 9, comma 2, lett. d), integra la CPC nel caso in cui detta Commissione assuma anche i compiti di CEC, per quei comuni che non intendono costituire la commissione edilizia comunale e si avvalgono appunto della CPC;

- il comandante dei vigili del fuoco non esprime uno specifico parere nel caso di interventi che non sono assoggettati al parere della commissione edilizia comunale in quanto autorizzati o valutati dalla CPC, ma si esprime nell’ambito della CEC o della CPC a cui il comune ha assegnato i compiti di CEC. Riguardo a problematiche specifiche, nel caso di interventi non esaminati dalla CEC, si rinvia al confronto tra strutture tecniche comunali e comandante dei vigili del fuoco per un approfondimento rispetto alle conoscenze ed eventuali esigenze di intervento (accessibilità dei mezzi dei vigili del fuoco al costruendo edificio, accessibilità al tetto da parte dei vigili del fuoco e vicino reperimento di adeguate fonti idriche).

Con il comma 3 bis dell’articolo 66 è stato chiarito che è in capo al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio:

- la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e degli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalle norme di settore; in questi casi l’autorizzazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è resa nell’ambito della Conferenza di servizi di cui agli articoli 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012 n. 25-100/leg;

- la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica delle strutture alpinistiche e degli interventi ricadenti in area sciabile che sono autorizzati dalla Commissione di coordinamento di cui alla l.p. n. 7 del 1987; in questi casi l’autorizzazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è resa nell’ambito della predetta Commissione di coordinamento.

Riguardo agli interventi per cui è stata rilasciata l’autorizzazione unica territoriale l’articolo 85, comma 2, lett. c bis) ha disposto che detti interventi sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, quando il comune non ha rilasciato l’atto di assenso nella conferenza di servizi prevista dalla norma vigente.

La procedura dei piani urbanistici e delle deroghe urbanistiche nel territorio ricompreso nel Parco naturale dello Stelvio, è disciplinata dagli articoli 44 sexies e 44 septies della l.p. n. 11 del 2007.

Cordiali saluti

- Carlo Daldoss -

 
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