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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 21945 di data 16 gennaio 2017

"Legge provinciale di stabilità 2017: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015"

Trento, 16 gennaio 2017
Prot. n. A041 - 21945 / 2017

AI COMUNI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA’
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
LORO SEDI

AI DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –
Pale di S. Martino
LORO SEDI


Oggetto: legge provinciale di stabilità 2017: modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.

 

Si informa che l’articolo 46 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) ha apportato limitate modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, che si evidenziano in sintesi di seguito:

1) Composizione della commissione edilizia comunale

All'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nella lettera d) del comma 2, dopo le parole: "i comandanti del corpo dei vigili del fuoco
    permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari" sono inserite le seguenti: "o i loro sostituti";

  2. nel comma 6, dopo le parole: "sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta" sono inserite le parole: "e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune".

La norma introduce quali componenti delle CEC anche i sostituti dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco ed introduce anche per i Corpi, con riguardo alle CEC d’ambito di gestione associata, il principio partecipazione sulla base della competenza territoriale e conseguentemente, come per i sindaci e gli assessori, anche i componenti dei Corpi dei vigili del fuoco sono chiamati a trattare le questioni del comune di competenza.

 

2) Accordi urbanistici per la valorizzazione del patrimonio pubblico.

E’ stato introdotto il nuovo articolo 25 bis recante “Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” che in sintesi prevede:

  1. per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili, di proprietà della Provincia e degli enti e organismi assimilati, che non siano più utilizzati o per il reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazione urbanistica può essere determinata nell'ambito di un accordo urbanistico. Con quest'accordo può essere riconosciuto che al comune territorialmente interessato spettano somme connesse agli introiti derivanti dal recupero, valorizzazione o alienazione dell'immobile. L'accordo produce effetti a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante semplificata al PRG;

  2. l'accordo urbanistico è approvato e sottoscritto in via preliminare dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene e dal sindaco del comune territorialmente interessato. L'avviso che l'accordo è stato sottoscritto in via preliminare è pubblicato su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Il testo dell'accordo è messo a disposizione presso gli uffici comunali e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di pubblicazione. Decorso il termine l'accordo, eventualmente modificato in base alle osservazioni pervenute, è sottoscritto dai medesimi soggetti in via definitiva;

  3. il consiglio comunale ratifica l'adesione del sindaco all'accordo urbanistico nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva. A tal fine il sindaco presenta la proposta di deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo s'intende ratificato e ha effetto di adozione definitiva della variante urbanistica semplificata se il consiglio comunale non si esprime negativamente con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo;

La norma consente dunque la valorizzazione o l'alienazione dei beni pubblici e la determinazione della loro destinazione urbanistica attraverso un accordo urbanistico con effetto di variante che è sorretto da un procedimento particolarmente accelerato per la sua approvazione.

 

3) In tema di varianti destinate alla trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all’insediamento, l’articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è modificato dall’introduzione dell’obbligo per il comune di valutare entro il 30 giugno di ogni anno, le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed adottare, eventualmente, una variante conseguente. Il comune è tenuto a comunicare ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, deve motivare il mancato accoglimento della richiesta.

 

4) Interventi di demolizione e ricostruzione di interventi inclusi in piani attuativi.

L'articolo 49, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è modificato per specificare che, in attesa dell’approvazione dei piani attuativi obbligatoriamente previsti dal PRG, gli interventi di demolizione degli edifici esistenti inclusi nei piani attuativi medesimi sono ammessi quando gli edifici non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. La norma specifica altresì che ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie.

 

5) Integrazione delle norme transitorie in materia di procedimento di approvazione delle varianti ai PRG.

Viene specificata una norma transitoria già vigente in materia di procedimento di approvazione delle varianti ai PRG. Dopo il comma 12 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è introdotto il comma 12 bis chedisciplina la fattispecie di varianti ai PRGche, adottati preliminarmente dal comune e già oggetto del parere della struttura provinciale competenteprima dell’entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, non hanno rispettato i termini procedimentali stabiliti dall’articolo 37, comma 8 della l.p. n. 15/2015. L’articolo 121, comma 12 bis ha quindi previsto che per detti piani l’adozione definitiva, avvenuta una volta scaduto il termine di cui all’articolo 37, comma 8, tiene luogo di adozione preliminare; in questo caso – entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della novella legislativa, quindi entro il 30 gennaio 2017 – il Comune provvede agli adempimenti successivi all’adozione preliminare, vale a dire alla pubblicazione dell’avviso relativo alla adozione del piano, al deposito del piano stesso e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale, alla trasmissione del piano medesimo al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

 

Si segnala altresì l’articolo 14 della medesima legge di stabilità in materia di decorrenza dei vincoli finalizzati all’espropriazione ai fini dell’applicazione dell’IMIS.

La legge di stabilità provinciale è stata pubblicata sul n. 52 del B.U.R. del 30.12.2016 ed è entrata in vigore il 31.12.2016.

Cordiali saluti
- Carlo Daldoss -

 
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