"legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 recante: “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021”, di modifica in particolare dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008."
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LORO SEDI
Trento, 31 dicembre 2020
Prot. A042/ 2020 / 846610
Oggetto: legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 recante: “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021”, di modifica in particolare dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.
Con la legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 recante: “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021”, pubblicata sul BUR del 28 dicembre 2020, n. 52 – straordinario n. 2 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2020 sono stati modificati, per quanto attiene alla materia urbanistica, gli articoli 83, 85, 86, 88, 89, 90 e 91 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 concernenti il sistema di premialità edilizie.
L’articolo 23 della legge collegata 2021 ha sostituito in particolare l’art. 86 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, e modificato gli articoli 83, 85, 88, 89 e 91 e abrogato l’articolo 90.
La novella dell’articolo 86 reca:
Art. 86 novellato (articolo 23 novella)
“Premialità edilizie per la diffusione dell’edilizia sostenibile e in legno di qualità
L’articolo 23 della collegata, al comma 8, inoltre prevede;
L’articolo 23 della novella, come detto, abroga l’articolo 90 e introduce agli articoli 83, 85, 88, 89 e 91 modifiche che sono per lo più di coordinamento con la novella dell’articolo 86; si riporta qui il testo, invitando a riferirsi, per una più agile lettura, alla versione coordinata delle norme non appena disponibile sul sito del Consiglio provinciale.
All'articolo 83 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 3 dell'articolo 85 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
All’articolo 88 sono apportate le seguenti modificazioni:
All’articolo 89 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
L’articolo 90 della legge urbanistica provinciale 2008 è abrogato.
Nel comma 1 dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: “e di certificazione della sostenibilità ambientale” sono soppresse.
Ci si sofferma, in particolare, sulla novella dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, come modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, che prevedeva misure specifiche per favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo II del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.
La disciplina attuativa delle premialità previste dall’articolo 86 è stata approvata con la deliberazione n. 1531 del 2010, e successive integrazioni, ora solo parzialmente vigente per effetto delle disposizioni abrogative dell’articolo 105 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg; deliberazione che verrà anch’essa aggiornata a seguito dell’entrata in vigore della novella dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).
Il complesso sistema normativo appena delineato andava ripensato e reso coerente con l’ordinamento urbanistico ed edilizio provinciale novellato e scaturito dalla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15 e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, e dalle loro successive modificazioni, diverso, in modo sostanziale, da quello delineato dalla legge urbanistica provinciale del 2008 e dalle relative disposizioni attuative; come detto, gran parte della disciplina recata dalle delibere attuative della legge urbanistica provinciale del 2008 è già stata dichiarata inefficace dal regolamento urbanistico edilizio provinciale del 2017.
L’esigenza che sta alla base della novella legislativa è dettata primariamente dalla necessità di aggiornare e rendere coerente il sistema delle premialità edilizie del 2010, ormai superato, con la nuova disciplina delle categorie di intervento, degli indici e dei parametri edilizi, del contributo di costruzione e con i principi basilari introdotti dalla legge provinciale del 2015 in tema di limitazione del consumo di suolo e di recupero del patrimonio edilizio esistente.
L’articolo 86, novellato interamente dall’articolo 23della legge collegata 2021, disciplina il sistema delle premialità edilizie al fine di incentivare l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile nonché delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale.
L’articolo, nel demandare ad una deliberazione della Giunta provinciale la disciplina puntuale attuativa, detta dei criteri minimi di applicazione della disciplina delle premialità che si possono così sintetizzare:
In coerenza con l’impostazione del nuovo ordinamento urbanistico del 2015 di dare omogeneità e uniformità di disciplina, l’articolo qui proposto e la relativa deliberazione attuativa prevedono delle norme direttamente applicabili e che prevalgono sulle disposizioni contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali.
Di particolare rilevanza la disciplina che accompagnerà la fase di transizione da un sistema all’altro e che mantiene ferma la previgente disciplina per determinate fattispecie.
Segnatamente, il comma 8 dell’articolo 23 della novella prevede che:
La finalità di mantenere in vigenza la disciplina previgente oltre il 1° luglio 2021 per queste fattispecie consentirà di portare a compimento progetti di intervento, specialmente quelli previsti dai piani attuativi già approvati, sulla base della medesima disciplina senza soluzione di continuità.
Dunque, l’articolo 86 novellato della legge urbanistica provinciale 2008 entra in vigore da subito ma trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2021, garantendo quindi una gradualità nel passaggio da un sistema di premialità all’altro.
Per ogni eventuale approfondimento resta a disposizione il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio.
Distinti saluti
- Mario Tonina -