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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 884630 di data 07 dicembre 2021

"deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 3 dicembre 2021 recante l’aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1."

AI COMUNI 

ALLE COMUNITA’

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino 

LORO SEDI


Trento,    07 dicembre 2021

Prot.    A042 / S013 / 2021 / 884630


Oggetto: deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 3 dicembre 2021 recante l’aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 3 dicembre 2021 recante  “Aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Sostituzione del testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n.1531 del 25 giugno 2010 con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011, n. 1858 del 26 agosto 2011 e n. 2712 del 20 dicembre 2013”, è stata approvata la deliberazione che rivede il sistema delle premialità edilizie previste dall’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

Si sottolinea che l’articolo 22 del disegno di legge 8 novembre 2021, n. 121 recante “Legge provinciale di stabilità 2022”, all’esame allo stato del Consiglio provinciale, propone un’ulteriore modifica del comma 3, lettera b) dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 disponendo quanto segue:

“1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita dalla seguente:
"b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell’importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;".
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:
“5 bis. La lettera b) del comma 3, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore di questo comma, continua a trovare applicazione fino all’individuazione della riduzione del contributo di costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera.".

Conseguentemente, per effetto dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2022, verrà novellata, per i suoi effetti, anche la deliberazione n. 2091 del 3 dicembre 2021 nella parte corrispondente prevedendo che sarà il regolamento edilizio comunale a determinare, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, la misura della premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione, compresa comunque tra il 10 e il 20 per cento dell’importo dovuto; nelle more della determinazione di detta percentuale da parte dei regolamenti edilizi, si applica la riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell’importo dovuto.

Di detta sopravvenienza normativa è già stato dato atto nella deliberazione.

La deliberazione n. 2091 approvata dalla Giunta provinciale il 3 dicembre 2021, trova applicazione a partire dal 31 dicembre 2021, secondo le norme del comma 8 dell’articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, successivamente modificato dall’articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15, che disciplina anche la fase transitoria; segnatamente:

“8. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, come sostituito dal comma 3, e la relativa delibera attuativa si applicano a partire dal 31 dicembre 2021. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, con la relativa deliberazione attuativa. Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 2021, con riguardo:
a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;
b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;
c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 dicembre 2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge”.

Nel demandare alla lettura esplicativa delle novità introdotte con la deliberazione n. 2091 del 3 dicembre 2021 restano a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e l’Agenzia provinciale per le risorse idriche e per l’energia per eventuali necessità di approfondimento.

Distinti saluti

- Mario Tonina -



Allegato: note esplicative delle novità introdotte con la deliberazione n. 2091 del 3 dicembre 2021 (7 pagine - consulta versione PDF)

 

 
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