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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 940431 di data 29 dicembre 2021

"Legge provinciale di stabilità 2022 e legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 – norme di rilevanza urbanistica"

AI COMUNI 

ALLE COMUNITA’

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
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38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino 

LORO SEDI

 

Trento,        29 dicembre 2021

Prot. n.        A042 / S013 / 2021 / 940431

 

Oggetto: legge provinciale di stabilità 2022 e legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 – norme di rilevanza urbanistica

 

Si illustrano di seguito le novelle legislative introdotte in materia urbanistica rispettivamente dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 e dalla legge provinciale di stabilità 2022. Entrambe le leggi provinciali sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione – numero straordinario 3 del 27 dicembre 2021 e sono entrate in vigore il 28 dicembre 2021.

Art. 36 legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 
(legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21)

L’articolo 36 legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022 proroga al 31 dicembre 2022, in ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica, le misure contenute nell’articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. Legge “Ripartenza Trentino 2”, in materia di  semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità delle autorizzazioni paesaggistiche e dei titoli edilizi, per il cui commento si rinvia alla circolare del 15 maggio 2020, prot. n. 267994.

Si sottolinea che la novella abroga il comma 5 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 che disponeva: “Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere elevato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza”.

Art. 37 legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022
(legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21)

Questo articolo inserisce all’articolo 122 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 il seguente comma 8 quater che prevede: “Il dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza per gli interventi edilizi previsti dall'articolo 119, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La novella è rilevante in quanto prevede che per gli interventi edilizi rientranti tra quelli che accedono a sostegni finanziari indicati dalla norma – condizione questa indispensabile - (in via esemplificativa il cd. Superbonus) è consentita la deroga alle norme ordinarie in tema di distanze per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, anche al rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile.

E’ importante sottolineare che questa norma di legge, nei limiti del suo campo di applicazione sopra descritto, supera eventuali norme diverse contenute in leggi provinciali anteriori e in deliberazioni provinciali attuative di queste che sono da intendersi abrogate implicitamente o  disapplicate.

Ci si riferisce in particolare al comma 4 del novellato articolo 86 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 e alla sua deliberazione attuativa n. 2091 del 3 dicembre 2021, in particolare al punto 2 dell’Allegato – Criteri di scomputo dagli indici edilizi laddove prevedono che gli scomputi si applicano in deroga alle norme sulle distanze dai confini e dagli edifici, “salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile”.

Qualora dunque gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 dovessero accedere a sostegni finanziari, trova applicazione il nuovo articolo 122, comma 8 quater della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 che consente la deroga anche alle distanze minime previste dal Codice civile.

Per converso, per gli interventi edilizi, anche quelli riconducibili all’articolo 86 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 che non siano sorretti da misure di sostegno economico, trova applicazione il comma 4 del novellato articolo 86 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 e la sua deliberazione attuativa n. 2091 del 3 dicembre 2021, in particolare il punto 2 dell’Allegato – “Criteri di scomputo dagli indici edilizi” che prevedono che gli scomputi si applicano in deroga alle norme sulle distanze dai confini e dagli edifici, salvo il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 

Art. 39 legge provinciale di stabilità 2022
(legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22)

Questo articolo introduce una modifica in materia di premialità edilizie all’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) nel senso di prevedere che per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo, unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno; nelle more delle modificazioni dei regolamenti edilizi comunali continua ad applicarsi la riduzione del contributo pari al 20 per cento.

La novella declina le richieste espresse dal Consiglio delle autonomie locali rispetto all’incidenza della norma sui bilanci comunali, demandano alle amministrazioni comunali la scelta di modulare la riduzione del contributo di costruzione, in una misura compresa tra il 10 e il 20 per cento, introducendo una specifica previsione nel regolamento edilizio comunale.

Questa novella legislativa è già stata anticipata con la circolare del 7 dicembre 2021, prot. n. 884630, cui si rinvia integralmente, di commento della deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 attuativa dell’articolo 86 in materia di nuova disciplina delle premialità edilizie, che si rammenta trova applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2021.


Nel ricordare che le novelle legislative sono entrate in vigore il 28 dicembre 2021, per eventuali approfondimenti resta a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. 

Distinti saluti.

- Mario Tonina -

 

 
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