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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 474067 di data 01 luglio 2021

"legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15 recante: “Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015”. Precisazione"

AI COMUNI

ALLE COMUNITA’

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino

 

Trento,    01 luglio 2021

Prot.     A042 / S013 / 2021 / 474067

 

Oggetto: legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15 recante: “Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015”. Precisazione

 

Con riferimento a quanto introdotto con la l.p. 15/2021 a integrazione dell’articolo 86 bis della l.p. n. 15/2015, si richiama la finalità della norma di semplificazione delle attestazioni relative allo stato legittimo per i soli interventi che hanno ad oggetto l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, per l’accesso ai benefici fiscali. Il nuovo comma 3 bis del predetto articolo 86 bis qualifica detti interventi come manutenzione straordinaria e li assoggetta a presentazione di CILA.

Come riportato nella Circolare di questo Assessorato del 24 giugno 2021 prot. 456391 il modello di CILA, approvato e aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 994 di data 17 luglio 2020, è già compatibile e idoneo, anche nella versione digitale, ad accogliere queste modifiche normative in ragione del fatto che non è stata eliminata ogni dichiarazione sullo stato legittimo dell’immobile, ma debbono comunque essere rese le dichiarazioni del titolare della CILA e del professionista incaricato, attestanti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1 settembre 1967.

In caso di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili ai sensi dell'articolo 86bis, comma 3 bis della l.p. n. 15 del 2015, come novellato dall’articolo 2 della l.p. n. 15/2021, nel modello di CILA si provvederà a:

- nel campo “Descrizione dell’intervento” si dovrà specificare che si tratta di intervento di efficientamento energetico soggetto alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 119 della legge 77/2020, previsto su immobile esistente senza interventi di demolizione e ricostruzione; nello stesso campo andranno indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1 settembre 1967; il compilatore sia del modulo cartaceo che del digitale aggiungerà alla descrizione che, in quanto intervento di efficientamento energetico ai sensi dell’articolo 86bis, comma 3bis della l.p. n. 15 del 2015 non dovrà effettuare la dichiarazione di cui al punto 1 dello stesso modello, per la parte di corrispondenza tra stato autorizzato e stato attuale dell’immobile;

- al punto 1 “Corrispondenza tra stato autorizzato e stato attuale” si rinvierà a quanto specificato nel campo “Descrizione dell’intervento”;

- nel caso di avvenuta presentazione della CILA per gli interventi di cui all’articolo 119 della legge 77/2020 e successivamente sia necessario apportare modifiche progettuali, nel campo “Descrizione dell’intervento” della nuova CILA da presentare, si indicheranno gli estremi della prima comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al medesimo intervento di riqualificazione energetica. 

L’inserimento di queste specificazioni – disposte con la novella legislativa - nel campo “Descrizione dell’intervento” consente di utilizzare il modello CILA vigente, circoscrivendo la responsabilità del proponente e del progettista alle dichiarazioni da rendere a termini di legge, in modo da  rispondere alla finalità e celerità delle misure di incentivazione e insieme rispettare la norma collegata alle medesime. 

Distinti saluti

- Mario Tonina -

 

 
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