legge provinciale 16 maggio 2022, n. 6 recante: “Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro" – prime indicazioni sulle modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.
AI COMUNI
ALLE COMUNITA’
AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTOAGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA
AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA
AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. MartinoLORO SEDI
Trento, 11 luglio 2022
Prot. n. A042 / S013 / 2022 / 488240
Oggetto: legge provinciale 16 maggio 2022, n. 6 recante: “"Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro" – prime indicazioni sulle modificazioni alla legge provinciale per il governo del territorio 2015.
Con legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 recante “Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali” sono state introdotte modificazioni rilevanti, tra le quali quelle di modifica di alcuni articoli della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e prime fra tutte quelle relative al procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
La legge provinciale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 24 - numero straordinario n. 01 del 17 giugno 2022 ed è entrata in vigore il 18 giugno 2022.
Si commenta, di seguito, la novella legislativa, per aree tematiche della legge provinciale per il governo del territorio 2015, evidenziando che la novella contiene altre significative innovazioni su altre leggi di settore e sulla legge provinciale sul procedimento amministrativo 1992.
Occorre avere riguardo al Capo II “Disposizioni in materia di gestione del territorio” - articoli 15-22 della novella.
Nel demandare alla lettura puntuale delle novità introdotte dalla legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 resta a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per eventuali necessità di approfondimento.
Distinti saluti
- Mario Tonina -
Pianificazione attuativa d’iniziativa pubblica e mista pubblico-privata
Art. 15 - Modificazioni degli articoli 50 e 56 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)
Le modificazioni agli articoli 50 e 56 della legge provinciale per il governo del territorio sono dirette ad estendere agli strumenti di pianificazione attuativa d’iniziativa mista pubblico-privata gli effetti propri di quelli di iniziativa pubblica. La norma si adegua ad una realtà oggettiva dove sempre più il pubblico è affiancato dal privato nelle proposte di riqualificazione e pianificazione attuativa. Conseguentemente, i piani di riqualificazione urbana e i piani per specifiche finalità contengono la pianificazione di dettaglio per la trasformazione delle aree e, se d'iniziativa pubblica o mista pubblico privata, producono gli effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Controlli a campione sulle CILA
Art. 16 - Modificazione dell’articolo 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015
“I comuni effettuano controlli a campione sulle CILA entro trenta giorni dalla loro presentazione”.
La norma è diretta a declinare un obiettivo specifico del PNRR in materia di valore pubblico inserendo un termine specifico, prima assente, per i controlli a campione sulle CILA, determinando così maggiore certezza del diritto in termini più rapidi.
Rateizzazione contributo di costruzione e sanzioni per omessa comunicazione e omessa presentazione della CILA
Art. 17 - Modificazioni degli articoli 78, 78 bis e 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 concernenti la rateizzazione delle sanzioni e del contributo di costruzione
Oltre alla prevista possibilità di rateizzare la sanzione, pari a 500 euro, per l’omessa presentazione della comunicazione per opere libere e quella, pari a 1.000 euro, per l’omessa presentazione della CILA, più significativa è la possibilità riconosciuta ai comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, di consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione a condizione che la somma dovuta sia superiore a 3.000 euro e senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria, salvo i casi in cui la somma dovuta come contributo di costruzione ecceda l’importo di 10.000 euro; in detti casi, pur potendo rateizzare il contributo di costruzione fino al 100% della somma dovuta, va prestata idonea garanzia. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può in ogni caso superare i trentasei mesi.
Questo complesso di norme introduce dunque un favore per il cittadino che può chiedere la rateizzazione dell’intera somma dovuta a titolo di contributo di costruzione, purché come detto si parta dalla soglia di 3.000 euro e senza prestare idonea garanzia salvo che la misura del contributo di costruzione superi i 10.000 euro: in tal caso, il favor per il cittadino è stato controbilanciato con la necessità di cautelare la certezza delle risorse finanziarie comunali e dei processi contabili.
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire – conferenza decisoria
Art. 18 - Modificazioni dell’articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Art. 19 - Modificazioni dell’articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Queste modificazioni costituiscono rilevanti novità in tema di procedimento per il rilascio del permesso di costruire. La novella dà ingresso anche nel procedimento diretto al rilascio del permesso di costruire all’obbligo di ricorrere alla conferenza decisoria, operativo a livello statale e regionale già dagli anni della cd. “riforma Madia” che si colloca nell’ambito di un generale processo di semplificazione, accelerazione e snellimento dell'azione amministrativa (legge n. 124/2015, entrata in vigore il 28 agosto 2015, e decreti legislativi correlati del 2017 che hanno modificato la legge n. 241 del 1990) e già operativo, come istituto generale, anche nella legge provinciale sul procedimento amministrativo 1992, a sua volta novellata dalla legge provinciale in commento.
Per l’inquadramento generale dell’istituto della conferenza dei servizi, ed in particolare della “conferenza decisoria”, suoi presupposti, modalità di convocazione, di svolgimento e suoi effetti, si rinvia alla circolare dell’Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione del 5 luglio 2022, prot. n. 474021, limitandosi in questa sede a fornire prime indicazioni sulle specificità di detto istituto all’interno del procedimento diretto al rilascio del permesso di costruire.
La conferenza decisoria nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Richiamando quanto detto sin qui, a livello provinciale l’istituto, già operativo da diversi anni, viene reso obbligatorio anche nel procedimento diretto al rilascio del permesso di costruire, per effetto delle modificazioni agli articoli 81 e 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 introdotte dagli articoli 18 e 19 della novella.
Per comodità di lettura riportiamo l’intero articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, così come novellato, evidenziando le modificazioni. Si sottolinea che l’articolo 82 novellato tratta delle specificità del procedimento del permesso di costruire e per quanto non disciplinato trova applicazione la legge provinciale sul procedimento amministrativo 1992 che, a sua volta rinvia espressamente alla L. 241 del 1990 disponendo che “Con riferimento ai presupposti, alle modalità d’indizione, svolgimento e conclusione delle conferenze dei servizi si applicano gli articoli da 14 a 14 quater della legge n. 241 del 1990”.
Art. 82
Procedimento di rilascio del permesso di costruire1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.
1 bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1 ter e 1 quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest’ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento.
1 ter. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non sono già nella disponibilità del comune o non possono essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine previsto dal comma 1, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa.
1 quater. Entro il termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento, illustrandone le ragioni, può chiedere di apportare modifiche al progetto, quando queste sono necessarie per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali.
2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.
3. Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.
4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per il rilascio del titolo e una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 86, comma 3, i termini previsti per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista.
5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87. Nel caso di silenzio assenso il contributo di costruzione è calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.
6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.
6 bis. La conferenza di servizi decisoria prevista da quest’articolo è convocata anche per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando è necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni o strutture provinciali.
Dunque, per soffermarsi al cuore della novella, e tenendo in considerazione le norme della legge provinciale sul procedimento amministrativo 1992 e della legge n. 241 del 1990 in quanto richiamata in tema di conferenza dei servizi, pur restando il termine finale complessivo per il rilascio del permesso di costruire invariato a 60 giorni, elevabile a 90 giorni in caso di maggiore complessità, qualora sia necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni diventa obbligatorio convocare la conferenza cd. decisoria entro tempi precisi e la stessa si deve poi svolgere e concludere entro termini certi, brevi e perentori.
All’interno del procedimento diretto al rilascio del permesso di costruire si innesta dunque obbligatoriamente la conferenza dei servizi decisoria in tutti i casi in cui risulti necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune, e che imprime una forte accelerazione e perentorietà al procedimento, tenuto conto che una volta convocata detta conferenza decisoria, non solo il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza decisoria stessa non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute), ma soprattutto diventano pochi i margini di azione sulle sospensioni e interruzioni del procedimento per generiche esigenze istruttorie.
Riassumendo e specificando:
1) il termine massimo stabilito per il rilascio del permesso di costruire resta invariato: 60 giorni, elevabile a 90 giorni (art. 82 l.p. 15 del 2015, comma 1);
2) il responsabile del procedimento, cura l’istruttoria e svolge le azioni previste dal comma 1 bis: questo comma descrive in generale l’attività del responsabile del procedimento, poi declinata dai commi successivi, e fissa il principio dell’obbligatorietà della conferenza dei servizi (art. 82 l.p. 15 del 2015, comma 1 bis);
3) il responsabile del procedimento che, nel frattempo, ha avviato il procedimento, ha fatto un primo esame documentale ed avviato l’istruttoria, incontra un primo step a 30 giorni dal ricevimento dell’istanza: entro questo primo termine può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non siano già nella disponibilità del comune o non possano essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine massimo previsto di 60 giorni (o 90), che ricomincia a decorrere ex novo dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa (art. 82 l.p. 15 del 2015, comma 1 ter);
4) il responsabile del procedimento, entro il termine massimo di 60 giorni (o 90) può chiedere anche di apportare modifiche al progetto, quando queste siano necessarie per il rilascio del permesso di costruire. Per fare ciò può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1, che è sempre quello massimo di 60 giorni (o 90) per il rilascio del permesso di costruire è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali (art. 82 l.p. 15 del 2015, comma 1 quater); com’è noto con l’istituto della sospensione, i termini ricominciando a decorrere computando quelli già trascorsi.
E’ importante sottolineare che per svolgere questa attività non è previsto un termine intermedio specifico da questo comma e che si può svolgere contestualmente alla fase n. 3); anzi è auspicabile che ciò avvenga in quanto tutta l’attività svolta in questa fase dal responsabile del procedimento è prodromica e funzionale alla convocazione della conferenza decisoria che resta l’obbligo più rilevante del procedimento;
5) il responsabile del procedimento, quando è presente una certa stabilità documentale e progettuale è tenuto a convocare la conferenza dei servizi cd. decisoria qualora sia necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni;
6) quando è indetta la conferenza decisoria il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza stessa e nell'ambito di quest’ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento (art. 82 l.p. 15 del 2015, comma 1); per l’analisi dettagliata di questi aspetti si sottolinea nuovamente il rinvio alla circolare dell’Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione del 5 luglio 2022, prot. n. 474021;
7) decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (60 o 90g), il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; tuttavia il silenzio assenso non si forma mai per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. In presenza di questi vincoli l'amministrazione deve sempre adottare un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.
Giova rammentare che, è sempre possibile - confermando un'ipotesi già consolidata - che possa essere indetta la conferenza di servizi preliminare per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, prima di giungere alla convocazione della conferenza decisoria. Può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). La peculiarità di questa conferenza è di essere convocata su richiesta del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione formale di un’istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (art. 14, co. 3 L. 241 del 1990).
Al fine di stemperare l’onere derivante alle Amministrazioni comunali dalla gestione, in termini organizzativi oltre che di processo, della conferenza dei servizi decisoria, si suggerisce di utilizzare la conferenza dei servizi preliminare nei casi sopra indicati ed ogniqualvolta vi sia il rischio di giungere alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria in presenza di un quadro progettuale o procedimentale ancora immaturo, perché, come detto, la conferenza decisoria, una volta convocata accellera il procedimento e ne segna gli esiti in tempi ristretti e perentori.
Giova anche rammentare che la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, ha contenuto decisorio e valore provvedimentale, è essa stessa, per quanto qui rileva, il permesso di costruire.
Al di là di queste specificazioni descritte ai punti precedenti, per quanto non disciplinato dall’articolo 82, e ad esclusione dei casi in cui è convocata la conferenza di servizi (che rimane disciplinata dalla L. n. 241 del 1990, al procedimento per il rilascio del permesso di costruire continua ad applicarsi la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; ciò risulta particolarmente utile in materia di sospensioni ulteriori del procedimento, quelle ad esempio previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, cui si potrà ricorrere sussistendone i presupposti; in particolare la sospensione del procedimento prevista dal comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 potrà essere disposta unicamente per chiedere documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella prescritta per il permesso di costruire ed indicata nella modulistica di riferimento.
La nuova disciplina appena commentata, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 121, comma 23 bis, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, così come integrato dall’articolo 21 di questa legge, si applica a partire dal 1° settembre 2022 e contestualmente viene abrogato l’art. 42 della legge provinciale 3 del 2020 che aveva introdotto una prima disciplina della conferenza decisoria, prodromica per così dire, legandola però alla fase emergenziale.
La norma transitoria prevede nello specifico:
“23 bis. Gli articoli 81 e 82, come modificati dagli articoli 19 e 20 della legge provinciale concernente: "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali", si applicano a partire dal 1° settembre 2022; dalla medesima data è abrogato il comma 6 dell'articolo 42 (Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Alle domande di permesso di costruire presentate prima di tale data continuano ad applicarsi gli articoli 16, comma 1, e 42, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2020, ancorché abrogati.”
Le modificazioni all’articolo 81 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 rappresentano un conseguente coordinamento con il novellato articolo 82.
Annullamento in autotutela e poteri di annullamento dell’organo di vigilanza
Art. 20 - Modificazioni dell’articolo 101 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
La proposta normativa riduce il termine per la Giunta provinciale di annullare le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, portandolo da cinque a tre anni dal loro rilascio e scaduto il termine (di dodici mesi) per l’annullamento d’ufficio – previsto dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 da parte del comune o della comunità. previo espletamento del procedimento di annullamento d’ufficio da parte del comune.
La proposta inoltre riduce il termine per l’emissione del provvedimento di annullamento portandolo da 18 a 12 mesi dall’accertamento delle violazioni, recependo identica norma nazionale, già introdotta dai cosiddetti “decreti semplificazione”.
La norma nel complesso risponde a ragioni di certezza del diritto sia per il cittadino che per la pubblica amministrazione riducendo il periodo di “vulnerabilità” dei provvedimenti degli enti locali che, benché definitivi e opponibili davanti alla giustizia amministrativa sin dalla loro emanazione ed entro termini specifici ridotti (60 giorni davanti ai tribunali amministrativi regionali o 120 giorni davanti al Capo dello Stato), restano opponibili con ricorso amministrativo alla Giunta provinciale quale organo di vigilanza per lungo tempo, che viene altresì ridotto da 5 a 3 anni. La norma novellata esclude anche che si possa ricorrere alla Giunta provinciale se prima non sia stato chiesto e attivato, avendone la facoltà, il procedimento di annullamento d’ufficio davanti all’ente che ha emanato l’atto (comune o comunità) e questo non si sia espresso. Si vuole così invertire la prassi sempre più frequente di rivolgersi all’organo di vigilanza quando ben potrebbe l’ente locale esercitare i propri poteri di annullamento, entro i dodici mesi prescritti, ed arginare altresì la prassi di alcuni enti locali che, potendosi esprimere nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, lasciano decorrere infruttuosamente e nel silenzio i termini a disposizione senza giungere ad una conclusione del procedimento e invitando così i cittadini a rivolgersi all’organo di vigilanza che tuttavia, come è noto, non ha facoltà di annullare i provvedimenti degli enti locali per sole ragioni di legittimità – sostituendosi così ai tribunali regionali amministrativi – ma deve motivare l’annullamento su superiori ragioni di interesse pubblico.
La nuova disciplina appena commentata, per effetto della norma transitoria contenuta nell’articolo 121, comma 23 ter, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, introdotto dall’articolo 21 della novella, si applica alle domande di annullamento presentate dopo l’entrata in vigore di questa legge (e quindi dal 18 giugno 2022).
Integrazione delle norme transitorie di cui agli articoli 121 e 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Art. 21 - Integrazione dell’articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Art. 22 - Integrazione dell’articolo 122 della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Oltre alle norme transitorie in materia di procedimento per il rilascio del permesso di costruire e in tema di poteri di annullamento già commentate, l’art. 22 della novella rinvia al regolamento di modificazione del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg in materia di edilizia sostenibile, in fase approvazione, l’individuazione della data di entrata in vigore degli obblighi di efficienza energetica previsti dal medesimo regolamento.