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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 050963 di data 20 gennaio 2023

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023 – norme di rilevanza urbanistica.

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LORO SEDI


Trento,    20 gennaio 2023

Prot. n.    A042 / S013 / 2023 / 050963 / 18.3

Oggetto: legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023 – norme di rilevanza urbanistica

 

Si illustrano di seguito le novelle legislative introdotte in materia urbanistica dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023, la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19.

L’articolo della legge collegata 2023 di interesse urbanistico è l’articolo 21; per completezza si menziona anche l’articolo 26 che detta norme di proroga dei plateatici degli agriturismi.

Si riportano di seguito gli articoli della collegata 2023.


Art. 21
Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)


1. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 dopo la lettera d novies) è inserita la seguente:
"d decies) gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili di cui all'articolo 78, comma 3 bis."

2. Nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "le coperture dei plateatici" sono sostituite dalle seguenti: "i plateatici e le loro coperture".


3. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:
"3 bis. Possono inoltre essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, e nel rispetto delle altre condizioni previste dal comma 3, gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Tali elementi non possono configurare spazi stabilmente chiusi, non possono determinare la creazione di nuova superficie utile netta o l'ampliamento di quella esistente e non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Essi devono inoltre avere caratteristiche tecnico-costruttive che favoriscano una naturale microaerazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici, e caratteristiche estetiche tali da ridurre al minimo l'impatto visivo inserendosi sulle preesistenti linee architettoniche. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC previsto dall'articolo 7, comma 8, lettera b).".

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: ", destinati alle unità abitative per l'alloggio degli ospiti dell'esercizio alberghiero" sono sostituite dalle seguenti: "ed è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura ricettiva".

5. Fino al 30 giugno 2023 continua ad applicarsi l'articolo 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e sono prorogate le autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo. Dopo tale data si applica l'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, come modificato dal comma 2, e le disposizioni comunali relative ai plateatici con esso compatibili.


Art. 26
Disposizione transitoria relativa ai plateatici degli agriturismi

1. Fino alla data prevista dall'articolo 21, comma 5, continua ad applicarsi l'articolo 46, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2020”.



Nuovi interventi liberi con comunicazione
Le vetrate panoramiche amovibili - Ve.PA 
e i plateatici

Le vetrate panoramiche amovibili - Ve.PA 
L’articolo 21 della legge provinciale collegata 2023 ha incluso, tra gli interventi liberi con comunicazione previsti dall’articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, quelli relativi all’installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.
La norma, che detta precise condizioni per l’installazione delle vetrate, recepisce la dettagliata disciplina delle cosiddette Ve.PA, introdotta con l’art. 33-quater del cd. Decreto aiuti bis (decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge del 21 settembre 2022, n. 142 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il medesimo giorno; in sede di conversione è stato inserito l’art. 33 – quater di modifica del DPR 380/2001 – T.U. edilizia).
La norma provinciale ha previsto inoltre che, se ricadenti in area di tutela del paesaggio, detti interventi liberi con comunicazione debbano acquisire l’autorizzazione paesaggistica del Sindaco e qualora invece realizzati negli insediamenti storici anche di carattere sparso è richiesto il parere sulla qualità architettonica della CPC.
Resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

I Plateatici
L’articolo 21 della legge provinciale collegata 2023 ha incluso, tra gli interventi liberi con comunicazione previsti dall’articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, i plateatici e non solo le loro coperture come era nel sistema previgente. 
Peraltro la norma proroga al 30 giugno 2023 l’applicazione dell'articolo 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e proroga le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del medesimo articolo, ma rafforza al contempo il ruolo delle disposizioni comunali relative ai plateatici che dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2023, cui ci si dovrà necessariamente riferire per definizioni, caratteristiche e tipologie dei plateatici da ricondurre agli interventi edilizi liberi con comunicazione.

Interventi in fascia lago
L’articolo 21, comma 4, della legge provinciale collegata 2023 ha introdotto una modificazione all’articolo 119 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di calcolo del limite dell’incremento di volumetria per gli interventi in fascia lago su edifici ricettivi esistenti, andando a specificare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 3, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, l’incremento di volume è calcolato con riferimento al volume edilizio di ciascuna struttura.
La norma, pur all’interno della cornice del quadro regolatorio del Piano urbanistico provinciale di cui all’articolo 22 delle norme di attuazione, introduce una specificazione sostanzialmente migliorativa rispetto alla norma previgente, perché introduce la facoltà di incrementare la volumetria esistente delle strutture ricettive prendendo a parametro di riferimento il volume edilizio, quindi il volume complessivo esistente, entro e fuori terra, di ciascuna struttura ricettiva.

Nel ricordare che la novella legislativa è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, per eventuali approfondimenti resta a disposizione il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. 

Distinti saluti.

 

- Mario Tonina -

 

 
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