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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 320518 di data 28 aprile 2023

Decorrenza degli effetti degli accordi urbanistici.

Spettabili 
COMUNI TRENTINI

e, p.c. Spettabile 
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 
Interoperabilità PiTre 

 

Trento,    28 aprile 2023

Prot. n.    A042 / S013 / 2023 / 320518 / 18.3

Oggetto:  decorrenza degli effetti degli accordi urbanistici

 

La legge provinciale per il governo del territorio 2015 disciplina, in via generale, gli accordi urbanistici agli articoli 25 e 25 bis e all’articolo 38 e 39 per gli aspetti procedimentali della loro approvazione e per la decorrenza degli effetti.

Gli articoli 25 e 25 bis dispongono:

Art. 25 
Accordi urbanistici

1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità. 
3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti. 
4. La Provincia può concludere accordi urbanistici che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e d'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. In questo caso lo schema di accordo è trasmesso al comune per l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai suoi contenuti ed è contestualmente depositato per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune rilascia il parere nel termine perentorio di trenta giorni. Nel termine di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli strumenti urbanistici.


Art. 25 bis 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degli enti e organismi indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale non utilizzati o al reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazione urbanistica può essere determinata nell'ambito di un accordo urbanistico. Con quest'accordo può essere riconosciuto che al comune territorialmente interessato spettano somme connesse agli introiti derivanti dal recupero, valorizzazione o alienazione dell'immobile. L'accordo produce effetti a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante semplificata al PRG disciplinata dal comma 3. 
2. Ai fini di questo articolo l'accordo urbanistico è approvato e sottoscritto in via preliminare dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene e dal sindaco del comune territorialmente interessato. L'avviso che l'accordo è stato sottoscritto in via preliminare è pubblicato su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Il testo dell'accordo è messo a disposizione presso gli uffici comunali e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di pubblicazione. Decorso il termine l'accordo, eventualmente modificato in base alle osservazioni pervenute, è sottoscritto dai medesimi soggetti in via definitiva. 
3. Il consiglio comunale ratifica l'adesione del sindaco all'accordo urbanistico nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva. A tal fine il sindaco presenta la proposta di deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo s'intende ratificato e ha effetto di adozione definitiva della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 39 se il consiglio comunale non si esprime negativamente con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo. 
4. Resta fermo il rispetto della normativa ambientale, della disciplina relativa alla tutela dei beni culturali e dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

 

In via estremamente sintetica e generale i provvedimenti di pianificazione concordata o negoziata si connotano per la coesistenza e la convergenza di un livello pubblicistico, che resta prevalente e predominante, e di uno privatistico. 

Pubblicistico è il potere pianificatorio, e dunque quello di imprimere una nuova destinazione urbanistica alla zona o prevedere nuove destinazioni funzionali e dettarne la disciplina specifica, riservato all’ente locale che deve altresì dimostrare, secondo quanto indicato dalla legge per il governo del territorio 2015, la rilevanza pubblicistica dell’interesse e delle finalità perseguite con quell’accordo e con quella variante semplificata che lo approva. 

Privatistico è il contenuto parzialmente contrattato dell’accordo, laddove vengono definiti gli obblighi reciproci delle parti, temporalmente definiti, anche relativi alla fase attuativa dell’accordo, vengono definite le forme di garanzia a sostegno dell’adempimento degli obblighi definiti nell’accordo, spesso con il rinvio espresso alle norme del codice civile in tema di obbligazioni, di inadempimento e di recesso e, qualora si tratti di accordi per la valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell’articolo 25 bis, con rinvio espresso all’applicazione della disciplina normativa in materia di contratti e modalità di gestione del patrimonio pubblico, di scelta e affidamento ad eventuali contraenti terzi della gestione dell’immobile e/o della realizzazione di lavori. 

In questa cornice normativa, giova evidenziare che gli accordi, comunque denominati, sottoscritti dalle Amministrazioni per il governo e la pianificazione del territorio, inclusi i provvedimenti adottati a seguito di obbligo di ripianificazione, esplicano effetti di rilevanza urbanistica a decorrere dalla loro approvazione da parte del Consiglio comunale unitamente all’adozione della variante urbanistica cui accedono. 

Segnatamente, i provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, approvano in via preliminare, e successivamente in via definitiva, l’accordo urbanistico, sorretto da specifici e reciproci obblighi delle parti, e contestualmente la variante semplificata cui sono strettamente legati e di cui determinano il contenuto; laddove risultasse necessario per ragioni di coerenza pianificatoria e rispetto agli istituti normativi coinvolti, non è precluso al Consiglio comunale, né alla Giunta provinciale in sede di approvazione, emendare, anche solo parzialmente, il contenuto della proposta di accordo urbanistico e della variante semplificata correlata. 

E’ solo con l’adozione preliminare della variante che come detto approva, come parte integrante e sostanziale, l’accordo preliminare urbanistico che cominciano ad esplicarsi i primi effetti di natura urbanistica propri di un atto pianificatorio di prima adozione, restando l’accordo – prima di tale momento – una obbligazione tra le parti che l’hanno sottoscritta, non avendo tuttavia ancora, né per contenuto, né per forza giuridica, la capacità di determinare riflessi ed effetti urbanistici, riservati al provvedimento assunto dal Consiglio comunale.  

In via esemplificativa, gli accordi sottoscritti dalle parti non determinano ancora, prima dell’adozione preliminare, l’avvio del procedimento pianificatorio vero e proprio, né fanno decorrere i termini procedimentali prescritti, nemmeno quelli con effetto estintivo e decadenziale, né tanto meno fanno decorrere il regime di salvaguardia. 

Il progressivo affinamento dei contenuti dell’accordo e degli elaborati di variante di piano si produce con l’adozione definitiva da parte del Consiglio comunale che, di norma, autorizza anche in quella sede la sottoscrizione definitiva dell’accordo urbanistico e delle eventuali correlate convenzioni. 

Da ultimo, si rammenta che la piena efficacia dell’accordo urbanistico decorre poi, in via definitiva, dall’entrata in vigore della variante semplificata, che lo approva e che, a sua volta, acquista efficacia nel momento e nelle forme prescritti dall’articolo 38, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Distinti saluti. 

- Mario Tonina -

 
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