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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Nota informativa dell'Assessore all'Urbanistica prot. 65024 del 25 gennaio 2024

Novella legislativa in materia di plateatici - nota informativa

AI COMUNI

ALLE COMUNITA’

AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI SETTORE

AI DIPARTIMENTI E UMST DELLA PROVINCIA

AI SERVIZI E UMSE DELLA PROVINCIA

AI PARCHI NATURALI PROVINCIALI
Adamello – Brenta e Paneveggio –Pale di S. Martino

LORO SEDI

 

Trento, 25 gennaio 2024

Prot. n. A053 / 2024 / 065024 / 18 LFR

Oggetto: novella legislativa in materia di plateatici – nota informativa.

 

Con legge provinciale n. 1 del 25 gennaio 2024 è stato rinnovato, per tutto il 2024 come a livello nazionale, il regime autorizzatorio semplificato dei plateatici, originato, si ricorderà, da ragioni emergenziali sanitarie.

Si dà evidenza che, per effetto della novella legislativa, non è più necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), mentre continua a restare ferma l’acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 106 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rendersi nei termini ordinari di 60 giorni.

Per facilitare la lettura della disciplina, si riporta di seguito il testo del disegno di legge n. 5/XVII approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 23 gennaio 2024 e il testo dell’articolo 43 della legge provinciale 3 del 2020, così come novellato dalla legge provinciale appena approvata.

 

 

DISEGNO DI LEGGE 22 dicembre 2023, n. 5

Disposizioni transitorie relative all'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici e relative modificazioni delle leggi provinciali 13 maggio 2020, n. 3, e 29 dicembre 2022, n. 19

Art. 1
Disposizioni transitorie relative all'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici

1. In relazione alla perdurante efficacia dell'articolo 9 ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e fino alla data stabilita per l'applicazione del predetto articolo, all'installazione di plateatici e relative coperture o di altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche con occupazione di suolo pubblico, continua ad applicarsi l'articolo 43 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), come modificato dalla presente legge. L'installazione non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Dopo la scadenza della proroga prevista dal comma 1 si applica l'articolo 78, comma 3, lettera g), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e le disposizioni comunali relative ai plateatici con esso compatibili.

Art. 2
Modificazioni dell'articolo 43 (Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico) della legge provinciale n. 3 del 2020

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la lettera d) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i commi 4 e 5 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono abrogati.

Art. 3
Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19, relativo ai plateatici, e di disposizioni connesse

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 19 del 2022 e l'articolo 5 della legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4, sono abrogati.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

__________________

ART. 43 LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2020

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provincialee ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati:

a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'intervento;

b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l'installazione;

c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;

d) se l'installazione è soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia; abrogato dal 1 gennaio 2024

e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992per l'acquisizione, se necessari, dell'autorizzazione di cui al comma 5 (non più necessaria per effetto dell’abrogazione del comma 5 l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali, e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine, non prorogabile, di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di cui ai commi 4 e 5 (non più necessarie per effetto dell’abrogazione dei commi 4 e 5 l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre, può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.

4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 dalla struttura comunale competente. abrogato dal 1 gennaio 2024

5. Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004. abrogato dal 1 gennaio 2024

6.omissis (incostituzionale)

7.I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con le modalità previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993. Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

9.omissis (incostituzionale)

10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento.

10 bis. Con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia di quest’articolo, ad eccezione dei commi 6 e 9.

__________________

 

Descritta così la disciplina novellata, si rammenta che il predetto articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio include tra gli interventi liberi con comunicazione:

(…) lett. g) le attrezzature, gli elementi di arredo, i plateatici e le loro coperture, o pergotende, o altre coperture comunque denominate, di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali, eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia; (…).

Con riguardo a queste ultime, il Consiglio provinciale, approvando uno specifico ordine del giorno, ha impegnato la Giunta provinciale ad allargare il confronto con tutte le associazioni di categoria interessate al fine di valutare congiuntamente lo schema di regolamento tipo già predisposto dal Consorzio dei Comuni e a tenere conto, nella definizione dei contenuti, di criteri che favoriscano l’inserimento armonico delle strutture nel contesto architettonico e paesaggistico del luogo.

La novella legislativa trova applicazione dal 1 gennaio 2024.

Cordiali saluti

- avv. Mattia Gottardi -

 

 
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