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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

L.P. 15/2015: Disposizioni transitorie previste dal Capo VII della L.P. 3/2020 e s.m. - TERMINI VIGENTI

(disposizioni transitorie legate alla situazione eccezzionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19)

In ragione della situazione eccezzionale venutasi a creare negli anni 2020 e 2021 in conseguenza della pandemia di COVID-19, con il Capo VII (articoli da 41 a 50) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e s.m., sono state introdotte alcune disposizioni transitorie in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, applicabili all'anno 2020 o fino al 31 dicembre 2021, a seconda della specifica disposizione.

Considerato che tali termini sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (e in due casi fino al 30 giugno 2023) con varie modifiche normative e alcune deliberazioni della Giunta provinciale, si ritiene opportuno fornire un quadro di riepilogo delle singole norme transitorie, con il termine aggiornato alla data odierna.

La L.P. 13 maggio 2020, n. 3 è stata pubblicata sul B.U. 13 maggio 2020, n. 19, straordinario n. 6, ed è entrata in vigore il 14 maggio 2020.

 

 

ARTICOLO

DESCRIZIONE, TERMINE ORIGINALE ED EVENTUALI MODIFICHE

TERMINE ATTUALE

Articolo 41

"Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e disposizione in materia di pianificazione urbanistica"

i Comuni possono prorogare l'efficacia dei piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge (14 maggio 2020).

(nessuna modifica)

Articolo 42

"Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi"

- Il termine originale era fissato al 31 dicembre 2021;

- l'articolo 36 della L.P. 27 dicembre 2021, n. 21 (legge collegata al bilancio provinciale 2022) ha spostato tale termine al 31 dicembre 2022.

31 dicembre 2022

Articolo 43

"Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico"

- Il termine originale era fissato al 31 dicembre 2021;

- con l'articolo 26 della L.P. 27 dicembre 2021, n. 21 è stato aggiunto a questo articolo il comma 10 bis, che prevede che "con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta provinciale può estendere fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia di questo articolo, ad eccezione dei commi 6 e 9;

- con deliberazione n. 2404 del 30 dicembre 2021 la Giunta provinciale ha esteso questo termine fino al 30 giugno 2022;

- con deliberazione n. 1121 del 24 giugno 2022 la Giunta provinciale ha esteso questo termine fino al 31 dicembre 2022;

- con l'articolo 21, comma 5, della L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, l'efficacia dell'articolo 43 è stata estesa fino al 30 giugno 2023.

30 giugno 2023

Articolo 44

Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

non è ammessa l'adozione dei piani regolatori generali e varianti fino alla convocazione dei nuovi comizi elettorali.

(disposizione superata)

Articolo 45 bis

Disposizioni relative all'attività di lavorazione dei materiali di cava per l'anno 2022

(articolo aggiunto dall'art. 27 della L.P. 27 dicembre 2021, n. 21)

- nel 2022 i Comuni possono individuare nuovi profili di scavo mediante l'approvazione di una variante al programma di attuazione;

- entro il 30 giugno 2022 la variante è sottoposta alla valutazione preliminare prevista dalla VAS.

(nessuna modifica)

Articolo 46

Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

comma 1 e comma 2
(somministrazione di pasti o bevande, o degustazione di prodotti aziendali in modalità di consegna a domicilio o di asporto, da parte di imprese agrituristiche ed enoturistiche)

- la norma originale prevedeva "per l'anno 2020", tuttavia il comma 7 di questo articolo prevedeva che "con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6";

- con deliberazione G.P. n. 2219 del 22 dicembre 2020 l'efficacia di questa norma transitoria è stata estesa all'anno 2021;

- con deliberazione G.P. n. 2309 del 23 dicembre 2021 l'efficacia di questa norma transitoria è stata estesa all'anno 2022.

per gli anni 2020, 2021 e 2022

Articolo 46 - continua

comma 4
(ampliamento spazi per ristorazione utilizzando superfici esistenti o realizzando plateatici e relative coperture degli spazi di pertinenza, da parte di imprese agrituristiche ed enoturistiche)

- la norma originale prevedeva "per l'anno 2020" , tuttavia il comma 7 di questo articolo prevedeva che "con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6";

- con deliberazione G.P. n. 2219 del 22 dicembre 2020 l'efficacia di questa norma transitoria è stata estesa all'anno 2021;

- con deliberazione G.P. n. 2309 del 23 dicembre 2021 l'efficacia è stata estesa fino alla fine del periodo di emergenza nazionale (all'epoca fissata al 31 marzo 2022) salva cessazione anticipata e salva proroga dello stesso;

- con l'articolo 26, comma 1, della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19, l'efficacia del comma 4 è stata estesa fino al 30 giugno 2023.

fino al 30 giugno 2023

Articolo 46 - continua

comma 6
(ampliamento spazi per ristorazione utilizzando superfici esistenti o realizzando strutture leggere, da parte di imprese che svolgono agricoltura sociale nei confronti di preadolescenti)

- la norma originale prevedeva "per l'anno 2020" , tuttavia il comma 7 di questo articolo prevedeva che "con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6";

- con deliberazione G.P. n. 2219 del 22 dicembre 2020 l'efficacia di questa norma transitoria è stata estesa all'anno 2021;

- con deliberazione G.P. n. 2309 del 23 dicembre 2021 l'efficacia è stata estesa fino alla fine del periodo di emergenza nazionale (all'epoca fissata al 31 marzo 2022) salva cessazione anticipata e salva proroga dello stesso.

31 marzo 2022
(fine emergenza nazionale)

Articolo 46 - continua

comma 7
(con propria deliberazione, motivata dal protrarsi delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  la Giunta provinciale può estendere al 2021 l'efficacia dei commi 1, 2, 4 e 6 del presente articolo)

- la norma originale prevedeva una estensione "al 2021";

- con l'articolo 48 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18, l'estensione ammessa è "al 2021 e al 2022".

può estendere al 2021 e al 2022

Articolo 50

Cambio d'uso temporaneo negli esercizi alberghieri

"Per favorire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale negli esercizi alberghieri, fino al 31 dicembre 2021 non costituisce variazione negli elementi di classifica ... il cambio d'uso temporaneo delle sale comuni dell'esercizio alberghiero ... in sale di somministrazione di alimenti e bevande.

(nessuna modifica)

 

 

(pagina aggiornata il 31 gennaio 2023)

 
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