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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

DPP 8/2017 - Disposizioni transitorie

Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale entra in vigore il 7 giugno 2017.

 

Principali disposizioni transitorie previste dall'art. 104 del regolamento:

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni del regolamento, salvo che non sia diversamente disposto, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento stesso.

3. Le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3,comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) del regolamento, relative a piano dell'edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urbanistico, NON si applicano immediatamente ma a seguito della entrata in vigore della variante al PRG

4. Per la determinazione del contributo di costruzione e dello standard di parcheggio, le definizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, lettere m), n) e r), relative a superficie utile lorda, a superficie utile netta e volume urbanistico, sono immediatamente applicabili.

...

9. Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della legge provinciale, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, il costo medio di costruzione per ciascuna categoria previsto dall'articolo 87, comma 5, della legge provinciale è quello indicato nella Tabella B allegata al regolamento.

10. Alle domande di permesso di costruire e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, nonché dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali.

11. Alle domande di permesso di costruire ed alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento e fino all'entrata in vigore della variante al PRG prevista dal comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate e dei regolamenti edilizi e, ove esistenti, di altri provvedimenti comunali, relative alle seguenti definizioni dei parametri geometrici: altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda e superficie utile netta.

 

 

(pagina pubblicata il 19 maggio 2017)

 

 
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