(ex art. 97 della L.P. 1/2008, ora art. 78 della L.P. 15/2015)
Strutture per il foraggiamento della fauna selvatica:
questi manufatti non sono soggetti all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, purché siano conformi ai criteri stabiliti (art. 78, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15)
Gli appostamenti fissi di caccia conformi alle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia - con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno - non sono subordinati a concessione edilizia o presentazione DIA in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi (art. 78, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15).
(pagina aggiornata da ultimo il 21 agosto 2018)