Disposizioni in materia di impianti di radiodiffusione e telecomunicazioni
(legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)
Legge di riferimento:
Legge Provinciale 28 aprile 1997, n. 9 "Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione" (testo ufficiale dalla banca dati del Consiglio Provinciale)
Disposizioni regolamentari:
Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/leg "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)" (testo vigente dalla banca dati del Consiglio Provinciale)
Provvedimenti rilevanti:
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2482 di data 11 ottobre 2002 "Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 bis L.P. 28 aprile 1997 n. 9. Determinazioni e pareri in materia di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazioni. Sostituzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, come modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001, e parziale modifica della deliberazione n. 2368 del 22 settembre 2000." | Allegato | Testo criteri L.P. 9/1997
NOTA: anche se il Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 bis della L.P. 9/1997 e' stato soppresso per effetto delle successive modifiche normative intervenute, e l'autorizzazione per l'installazione o modifica degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione e' ora demandata ad una Conferenza di Servizi indetta dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali (attualmente l'APPA), i criteri stabiliti con la deliberazione n. 2482/2002 restano ancora applicabili, in attesa dell'adozione di un nuovo provvedimento da parte della Giunta provinciale.