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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

BANCA della TERRA - criteri e modalità di funzionamento

(articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Riferimento normativo:

Articolo 116 della L.P. 15/2015 e s.m.:

1.    Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento del'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2.    La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

2 bis. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della Banca della terra i comuni pubblicano sull'albo telematico l'avviso relativo all'avvenuta istituzione della Banca della terra e comunicano annualmente alla Provincia le dichiarazioni di disponibilità all'inserimento nell'inventario di cui al comma 2, rese dai proprietari dei terreni, secondo quanto specificato dalla deliberazione attuativa prevista dal comma 3.

2 ter. Ai fini del possibile inserimento nella Banca della terra, le comunità possono effettuare un censimento dei terreni abbandonati e incolti e delle aree forestali che possono essere riportate all'uso agricolo, presenti nel proprio territorio, in collaborazione con i comuni interessati.

3.    La Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


 

 

Regolamento:

  • REGOLAMENTO ATTUATIVO dell'articolo 116 della l.p. 15/2015    [UPDATE]
    "Criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della banca della terra istituita ai sensi dell'articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)"

    ( Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 303 del 23 febbraio 2017 -- aggiornato con l'articolo 5 bis introdotto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1056 del 24 luglio 2020 )


 

 

Provvedimenti:

  • DELIBERA della Giunta provinciale n. 1056 di data 24 luglio 2020    [NEW]
    "Indirizzi per l'attuazione dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).

    [ modifica dell'allegato alla deliberazione n. 303/2017 ]


  • DELIBERA della Giunta provinciale n. 303 di data 23 febbraio 2017
    "Approvazione dei criteri e delle modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della Terra istituita ai sensi dell'art. 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015)."
    | Allegato | Regolamento attuativo dell'art. 116 della L.p. 15/2015     [successivamente modificato con delibera 1056/2020]

 

 

(pagina pubblicata il 10 aprile 2017 e aggiornata il 15 settembre 2020)

 
Consulta anche:
 
 
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