Articolo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (estratto)
"Art. 3 Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni 1. Ai fini di questo regolamento e, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste in questo articolo. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge provinciale. 2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l'integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale. (omissis)"
Articolo 104 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (estratto)
"Art. 104 Disposizioni transitorie e di prima applicazione 1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. 2. Entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo. (omissis)"