Articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come introdotto con l'articolo 5 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Disciplina degli alloggi destinati a residenza". Individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.
(provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 57, comma 3, della l.p. n. 1 del 2008)
Testo coordinato:
(L'Allegato 2 e' stato aggiornato con i Comuni inseriti nella Tabella 1 con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2814 del 22 dicembre 2006, n. 1711 del 23 luglio 2010 e n. 1591 del 22 luglio 2011)