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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Aree produttive (FAQ)

(4 febbraio 2014 - 2 faq)

 

1) Le disposizioni di cui all’articolo 38 del regolamento di attuazione della legge urbanistica e dell’articolo 4 dell’Allegato 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 in materia di alloggi da realizzare nelle aree produttive sono direttamente applicabili anche in deroga al PRG vigenti e adottati? [#20]

SI.   In merito all'Allegato 6 si precisa che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1828 di data 26 agosto 2011 è stato modificato l’articolo 5 (Norme finali) dell’Allegato 6 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, come modificato in precedenza dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011.
L’articolo in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 (Condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse), 2 (Commercializzazione di prodotti affini) e 3 (Criteri per la realizzazione di foresterie) dell’Allegato in parola sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Le disposizioni di cui all’articolo 4 (Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive) sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni, salvo che il Comune non intenda mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quella recata dall’articolo 4 medesimo, già prevista dal Piano regolatore generale; in tal caso con deliberazione del Consiglio comunale, adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro un anno dall’entrata in vigore di questo provvedimento, decorso inutilmente il quale si applicano le disposizioni dell’Allegato 6).

[risposta modificata il 27 settembre 2011 ed il 4 febbraio 2014]

 

2) L’articolo 4 dell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023, relativo alle distanze tra edifici nelle aree destinate ad insediamenti produttivi stabilisce che in tali aree, in presenza di unità abitative, si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del medesimo Allegato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di unità abitative realizzate all’interno dell’edificio produttivo? [#77]

NO, la previsione dell’articolo 4 dell’Allegato 2 alla deliberazione provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, relativo alle unità abitative nelle aree produttive, è riferita alle sole unità abitative di edifici esistenti con destinazione residenziale strutturalmente distinti ed autonomi rispetto agli edifici con destinazione produttiva.   Nel caso in cui, invece, le unità immobiliari siano presenti o realizzate all’interno degli edifici utilizzati dalle imprese produttive, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, si applicano le distanze previste per gli edifici produttivi, considerato che la citata disposizione del PUP richiede che comunque il volume destinato all’attività produttiva deve essere prevalente rispetto a quello destinato a residenza.

[faq aggiunta il 15 maggio 2012]

 

 
 
 
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