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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Bonus volumetrici / Riqualificazione architettonica (FAQ)

(4 febbraio 2014 - 5 faq)

1)  Come si calcola il volume ai fini dell’applicazione dei bonus volumetrici previsti dall’articolo 86 della legge urbanistica nel caso in cui le norme di attuazione del PRG prevedano indici edilizi basati sulla superficie e non sul volume? [#42]

L’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 come modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 dispone espressamente una tabella per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie utile lorda prevedendo altezze diverse a seconda dell’altitudine del Comune interessato. Al fine del calcolo del volume per l’applicazione dei bonus volumetrici si dovrà quindi moltiplicare la superficie utile lorda dell’edificio esistente per l’altezza convenzionale prevista, indipendentemente dal fatto che le norme dello strumento urbanistico comunale prevedano invece una superficie utile netta. Per i comuni che utilizzano l’indice edilizio della superficie lorda in luogo dell’indice volumetrico, ai fini della trasformazione della premialità volumetrica in superficie secondo quanto previsto in calce alla Tabella dell’Allegato, si fa riferimento alla definizione di Superficie utile lorda di cui all’articolo 2, comma 2, lettera j), dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. Per i comuni i cui strumenti urbanistici prevedono un criterio di calcolo degli indici edilizi al netto delle strutture orizzontali (solai e coperture) e verticali (murature perimetrali e vani scala), gli scaglioni e gli incrementi volumetrici previsti dalla tabella sono calcolati sulla base del medesimo criterio di calcolo dell’indice edilizio netto predetto e non si applica lo scomputo di cui all’articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale.

[risposta modificata il 27 settembre 2011]

 

2)  In relazione agli incrementi volumetrici di cui all’articolo 86 della legge urbanistica, tali incrementi sono assoggettati al pagamento del contributo di concessione ed al rispetto degli standard di parcheggio? [#43]

SI, il volume realizzato utilizzando il bonus volumetrico previsto dall’articolo 86 della legge urbanistica è soggetto al pagamento del contributo di concessione, nonché ai fini del calcolo degli spazi di parcamento.

 

3)  Istruzioni in merito alla corretta applicazione della disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 in merito all’articolo 86 (Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile) della legge urbanistica. [#52]

  • Il volume da prendere in considerazione ai fini del calcolo del bonus volumetrico è quello così definito dalle norme d’attuazione dei singoli piani regolatori generali e dovrà quindi essere calcolato in base a quanto stabilito dagli stessi;

  • Nel caso in cui il progetto preveda le misure di incentivazione previste dalla Tabella di cui all’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531/2010 relative alle “Sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione congiunta alla riqualificazione degli edifici (articolo 15 della l.p. 4/2010)”, ai bonus volumetrici previsti dall’articolo 86 si aggiungono, essendo cumulabili, gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010. Si precisa che mentre l’incremento volumetrico previsto dall’articolo 86 si applica sul volume massimo consentito dal piano regolatore generale, l’incremento volumetrico previsto dall’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 si applica sul volume dell’edificio esistente. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.1531/2010 come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegni, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenziali alla parte residenziale. Ne consegue che il calcolo dei volumi deve essere effettuato separatamente in base alle due distinte normative ed il volume complessivo deriva dalla somma dei volumi così determinati.

  • I bonus volumetrici previsti dall’Allegato 2 alla deliberazione n. 1531 del 2010 non possono essere utilizzati per ampliamenti in contrasto con la destinazione di zona. L’Allegato 1 alla predetta deliberazione elenca le ipotesi di deroga agli strumenti urbanistici, fra le quali non è compresa la destinazione di zona. Non è ammessa inoltre alcuna deroga a disposizioni di legge o di regolamento o di provvedimenti attuativi di legge della Giunta provinciale (a titolo esemplificativo: 400 mc per la residenza dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, limite massimo di ampliamento del 10 per cento per gli edifici ricadenti in area a rischio, ecc.);

  • Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011 sono state apportate modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010. In particolare per quanto attiene agli incrementi volumetrici di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b) della l.p. n. 1 del 2008 si è modificato l’elenco delle tipologie di intervento ammesse per le quali è previsto un incremento volumetrico: nello specifico infatti non si parla più di intervento di ristrutturazione edilizia, bensì di riqualificazione energetica complessiva
    La nuova tabella dell’Allegato 2, così modificata dalla deliberazione n. 1427 di data 1 luglio 2011 prevede misure differenziate delle agevolazioni volumetriche in relazione a tre distinte tipologie di intervento:
    1. nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;
    2. sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione;
    3. sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione nell’ambito delle misure di riqualificazione degli edifici esistenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010.

    Per riqualificazione energetica complessiva si intende l’esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell’edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all’Allegato 2 alla deliberazione n. 1531/2010, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell’intero edificio ovvero dell’intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell’articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.

  • Per l’applicazione della Tabella dei bonus volumetrici di cui all’Allegato 2 si evidenzia che la deliberazione n. 1531 del 2010 come modificata dalla deliberazione n. 1427/2011 ha precisato che  per i fini di cui alla deliberazione n. 1531/2010 si fa riferimento alla classe energetica dell’intero edificio ovvero dell’intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegare alla domanda di concessione edilizia o alla SCIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superficie delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell’Allegato 2 alla deliberazione n. 1531/2010. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell'intero edificio. La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l’attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.

 [risposta modificata il 27 settembre 2011, il 6 ottobre 2011 ed il 4 febbraio 2014]

 

4)  Istruzioni in merito alla corretta applicazione della disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 in merito all’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4. [#53]

  • Ferma restando l’applicazione delle misure agli edifici esistenti da almeno 15 anni, la condizione della prevalente destinazione residenziale deve risultare dalla situazione catastale attuale; tale condizione residenziale può essere intervenuta quindi anche dopo la realizzazione dell’edificio o successivamente all’anno 1995;
  • la legittimazione degli edifici o degli interventi eseguiti su di essi deve risultare alla data di presentazione della domanda e quindi può essere intervenuta anche in data successiva alla loro realizzazione;
  • è esclusa l’applicazione delle misure di incentivazione agli interventi di mera ristrutturazione edilizia, in quanto la disposizione prende in considerazione solo gli interventi di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione come definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere f) e g) della legge urbanistica provinciale, ivi compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione - semprechè le demolizioni interessino una parte prevalente dell'edificio ed il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio - in quanto la finalità dell’intervento è l’integrale riqualificazione architettonica, strutturale ed energetica, degli edifici degradati;
  • la possibilità di derogare alle norme urbanistiche può riguardare solo le previsioni dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali e non le disposizioni generali d’attuazione della legge urbanistica e del Piano urbanistico provinciale contenute in regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale.

[risposta modificata il 24 novembre 2011]

 

5) Come deve essere calcolata l’altezza di un edificio nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 ? [#60]

In base all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, per la determinazione dell’altezza di un edificio non si computano, tra l’altro, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86 della legge urbanistica. Ne consegue pertanto, che nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, l’altezza di un edificio deve essere calcolata non computando, nei limiti di quanto stabilito dallo stesso Allegato, le parti oggetto di scomputo. All’altezza andranno quindi sottratte non soltanto le parti riguardanti la copertura dell’edificio, ma anche le opere volte al risparmio energetico interessanti i solai.

 

 
 
 
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