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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Concessione edilizia / SCIA / Agibilità (FAQ)

(12 gennaio 2015 - 28 faq)

1) Quali sono le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi edilizi per le opere da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica? [#07]

L’articolo 104, comma 4, della legge urbanistica prevede che per le opere da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia (legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10), il rilascio della concessione edilizia e della presentazione della DIA è subordinato all’accertamento dell’iscrizione del richiedente nell’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica. Tale condizione trova applicazione per interventi ricadenti all’interno di qualsiasi destinazione di zona e anche per gli interventi che prevedono la presentazione della DIA, quali ad esempio il mutamento di destinazione d’uso.

 

2) Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia previsto dalla legge urbanistica provinciale quando deve essere comunicato l’avvio del procedimento? [#12]

La nuova procedura introdotta dall’articolo 102 della l.p. n. 1 del 2008 prevede che entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione edilizia il comune verifica la completezza della documentazione essenziale e qualora sia carente ne comunica l’inammissibilità. Si ritiene al riguardo che la comunicazione di non ammissibilità possa essere adempiuta tramite l’invio di una semplice nota dell’Amministrazione. Il giudizio di ammissibilità va considerato alla stregua di un requisito di procedibilità e pertanto l’avvio del procedimento deve essere comunicato decorsi i primi dieci giorni ovvero all’esito del giudizio di ammissibilità.

 

3) Qualora non venga presentata l’autorizzazione paesaggistica tra la documentazione essenziale si può dichiarare la domanda inammissibile oppure si applica l’articolo 101, comma 4, della legge urbanistica ed il Comune acquisisce d’ufficio l’autorizzazione? [#15]

Se l’interessato non ha prodotto l’autorizzazione, il comune richiede l’atto all’organo competente; in tal caso, i termini del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell’atto da parte del comune.

 

4) La dichiarazione di inammissibilità ai sensi del primo comma dell’articolo 102 della legge urbanistica comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione edilizia? [#17]

SI, la domanda deve essere ripresentata completa degli elaborati mancanti.

 

5) La procedura in materia di rilascio della concessione edilizia di cui all’articolo 102 vale anche per la concessione edilizia in deroga? [#18]

NO, i termini procedimentali sono stabiliti dall’articolo 40 del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.). Solamente nel caso del rilascio della concessione edilizia in deroga ai sensi dell’articolo 113 (realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga) della legge urbanistica si osservano i termini dettati dall’articolo 102.

 


 

 

6)  La richiesta del parere della Commissione edilizia sospende i termini del procedimento ex articolo 102? [#21]

NO, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, Allegato 1, come modificata con deliberazione n. 1553 di data 26 luglio 2013, precisa che i termini in esame non vengono sospesi.

[risposta modificata il 4 febbraio 2014]

 

7)  Cosa si intende per "edifici esistenti" per i fini di cui al comma 8 dell’articolo 103bis ? [#24]

Per i fini di cui al comma 8 dell’articolo 103 bis, si considerano edifici esistenti, così come previsto dall’Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, quelli completati e tali da potersi considerare agibili alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (5 marzo 2010).

 

8)  Nel caso di realizzazione di un ampliamento di un edificio esistente, quale fattispecie di agibilità si configura, anche in relazione all’uso della relativa modulistica? [#25]

L’ampliamento viene considerato quale nuovo volume edilizio-urbanistico e pertanto deve essere trattato alla stregua di una nuova costruzione. Dovrà pertanto essere utilizzato il modello "Domanda di agibilità nuove costruzioni".

 

9) La trasformazione d’uso a fini abitativi di volumi che, pur appartenenti alla categoria residenziale, non erano in origine abitabili, quale ad esempio la trasformazione di soffitta in locali abitabili, senza aumento di unità immobiliari, per ampliare l’alloggio esistente, a quale titolo edilizio è soggetta? [#55]

L’intervento in argomento è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica in quanto si configura come ipotesi di trasformazione dell’utilizzo di locali accessori alla residenza in locali abitabili. Restano fermi i criteri per il pagamento del contributo di concessione.

 

10) Chi è tenuto a dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, ecc., ai sensi dell’articolo 97, comma 1 bis) della legge urbanistica nel caso di lavori realizzati all’interno di un’unità immobiliare (per esempio, demolizione o realizzazione tramezze, impiantistica, ecc.)? [#58]

L’articolo 97, comma 1 bis, prevede espressamente che le opere di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lettera "a bis" dello stesso articolo devono essere realizzate nel rispetto delle norme esistenti in materia. La violazione delle stesse comporta che tali opere siano considerate come realizzate in assenza di titolo. Spetta al soggetto richiedente operare nel rispetto delle regole citate.

 


 

 

11) Quale titolo edilizio è necessario per l’installazione delle linee vita di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 ? [#59]

L’installazione delle linee vita non è soggetta al rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo.

 

12) A quali adempimenti è tenuto il Comune nell’ipotesi in cui richiede per conto del privato ai sensi del comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica l’autorizzazione paesaggistica all’autorità competente ? [#65]

L’Amministrazione comunale sarà tenuta a richiedere all’interessato tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda all’autorità in materia di tutela del paesaggio comprensiva anche dell’imposta di bollo. La domanda viene inoltrata dal Comune per conto del privato.

 

13) Per gli interventi diversi dalle nuove costruzioni e recuperi che interessino parti strutturali dell’edificio oppure che comportino un cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, contemplati espressamente dall’articolo 103 bis della l.p. 1/2008 quali adempimenti sono necessari ai fini dell’agibilità ? [#70]

Nel caso di interventi non espressamente indicati dall’articolo 103 bis della l.p. 1/2008 (ad es. aumento delle unità immobiliari oppure risanamento conservativo che non incida sulle parti strutturali) la norma non prevede l’obbligo di richiedere l’agibilità (ai sensi del comma 2 per le nuove costruzioni) o attestare l’agibilità (per gli interventi di recupero e cambio d’uso ai sensi del medesimo comma 2); pertanto non è stata predisposta alcuna modulistica relativa a tale fattispecie. Rimane comunque fermo l’obbligo, per tutte le tipologie di intervento, di presentare entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori la certificazione di conformità delle opere al progetto approvato di cui al comma 1 dell’articolo citato.

 

14) Nel caso di agibilità per le opere pubbliche, ai sensi del comma 5 dell’articolo 103-bis della l.p. 1/2008 cosa si intende per “soggetto competente” ? [#71]

Nel caso di opere pubbliche il soggetto competente, che attesta l’agibilità mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3, corrisponde al soggetto che rappresenta l’ente richiedente. Tale soggetto potrebbe coincidere, ma non necessariamente, anche con il tecnico abilitato alla certificazione (si pensi ad esempio al caso del Dirigente del servizio-ufficio preposto alla realizzazione di opere pubbliche che potrebbe essere abilitato alla progettazione).

Nell’ipotesi in cui tale soggetto non coincida con il tecnico abilitato alla certificazione, tale certificazione sarà sottoscritta anche dal tecnico abilitato (ad esempio Direttore dei Lavori).

 

15) A quali concessioni edilizie si applicano le nuove previsioni contenute nella legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 concernenti i termini di validità delle stesse? [#93]

Con legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) entrata in vigore il 2 giugno 2012,  giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, è stata apportata una modifica all’articolo 103, comma 3, ”Caratteristiche e validità della concessione” della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) prevedendo l’allungamento del periodo di validità della concessione edilizia da tre a cinque anni ed il periodo per l’inizio dei lavori da uno a due anni dal rilascio.

La modifica apportata dalla nuova normativa all’articolo 103, comma 3, della legge urbanistica provinciale trova applicazione nei confronti delle concessioni edilizie rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.p. n. 10 del 2012 (2 giugno 2012).

Con il comma 21 dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 é stato introdotto all'articolo 149 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 il comma 4 ter.
Tale comma dispone che la modifica introdotta dalla legge n. 10 del 2012 all'articolo 103, comma 3 della legge urbanistica provinciale, si applica anche alle concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 10 medesima se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dal rilascio della concessione, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non é ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione.

[faq aggiunta il 19 giugno 2012 e modificata il 4 febbraio 2014]

 


 

 

16) Per quali interventi edilizi è prevista l’applicazione delle linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all’interno degli edifici ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 27 agosto 2012 , in base al punto 2bis dell’Allegato 2 Modello 4 V002 “Documentazione Tecnica – Elaborati parte integrante della domanda di concessione/DIA” ? [#96]

Ai sensi del punto 2 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 27 agosto 2012, l’adeguamento alle linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all’interno degli edifici risulta obbligatorio nei seguenti casi:

  • interventi di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (sono esclusi gli ampliamenti per volumi tecnici e gli interventi di isolazione degli edifici per il risparmio energetico);
  • interventi di ristrutturazione edilizia per quanto riguarda la parte interessata;
  • interventi di sostituzione edilizia e di demolizione con ricostruzione.

Per quanto attiene agli interventi diversi da quelli di cui sopra, le linee guida contenute nella citata deliberazione della Giunta provinciale costituiscono solamente un quadro di riferimento tecnico per interventi volontari al fine di agevolare una successiva posa di cavi in fibra.

[faq aggiunta il 29 novembre 2012]

 

[le FAQ dalla n. 17 (#97) alla n. 26 (#109) sono state aggiunte il 6 febbraio 2014]

 

17) La dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace se non viene allegato l’attestato di certificazione energetica (ACE) ? [#97]

SI .   Per le pratiche presentate dal 14 luglio 2010 (data di entrata in vigore della Giunta provinciale n. 1429 di data 17 giugno 2010 “Applicazione dell’obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell’articolo 13 delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale urbanistica, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.”) che abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’art. 5 del d.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. è obbligatorio allegare l’ACE (attestato di certificazione energetica) e precisamente per:

  1. edifici di nuova costruzione;
  2. sostituzione edilizia;
  3. demolizione e ricostruzione;
  4. ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
  5. ristrutturazione dell'intero edificio.

Ai sensi dell’art. 84, comma 2, della legge provinciale urbanistica infatti “il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

 

18) La dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace se non viene allegato l’elaborato tecnico relativo alle norme di sicurezza del lavori al fine di prevenire gli infortuni da cadute dall’alto (art. 91ter della legge provinciale n. 22 del 1991) ? [#98]

SI.   Ai sensi del comma 4, lettera b), dell’articolo 91 ter della l.p. 22 del 1991, in vigore dal 28 dicembre 2012, il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità.

 

19) E’ possibile depositare una SCIA senza l’indicazione dei dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori ? [#99]

SI, ma in questo caso è possibile solamente il mero deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza la possibilità di dar corso ai lavori, in quanto l’efficacia della stessa è sospesa ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n.  81 del 2008. Ne consegue che qualora i lavori progettati non siano realizzati “in economia” dovranno essere indicati tutti i dati necessari delle ditte o dei lavoratori autonomi che intervengono ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC. In difetto le opere realizzate sono considerate abusive.

 

20) Le nuove disposizioni urbanistiche entrate in vigore il 14 agosto 2013 (recate con d.P.P. n. 13-115/Leg. del 26 luglio 2013 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 1553 e 1554 di data 26 luglio 2013 e n. 1637 di data 2 agosto 2013) che hanno modificato la disciplina urbanistica in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia, contributo di concessione, parcheggi pertinenziali, ecc. si applicano a tutte le domande di concessione non ancora rilasciate alla data del 14 agosto 2013, ivi compresi i procedimenti pendenti in sanatoria e di deroga urbanistica ? [#100]

SI, la norma transitoria si riferisce a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Sarà dunque necessario ripercorrere l’istruttoria tecnica per le verifiche riferite al computo del contributo di concessione e dello standard di parcheggio.

 


 

 

21) Nel caso in cui si demolisca e ricostruisca con il medesimo ingombro planivolumetrico un edificio soggetto ad intervento di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione introdotta con la legge finanziaria provinciale 2013, quando è necessario acquisire il parere preventivo della CEC e quando invece quello della CPC ? [#101]

E’ richiesto il parere della CPC nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici, prevedano soluzioni architettoniche e tipologiche diverse rispetto a quelle previste dal PRG. Questo vale anche per gli edifici ricadenti in aree non soggette a tutela paesaggistica. In tutti gli altri casi, l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal PRG, è soggetto al parere preventivo della CEC.

 

22) E’ possibile presentare legittimamente una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 della l.p 1 del 2008 anche se sono scaduti i termini di validità del titolo edilizio ? [#103]

SI, purché i lavori siano stati realizzati in vigenza di un titolo abilitativo edilizio in corso di validità, circostanza che deve essere suffragata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La SCIA avente ad oggetto la variante in corso d’opera deve essere presentata al Comune prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Se non viene presentata nei termini previsti si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1.500 stabilita dal comma 6 dell’articolo 134 della legge urbanistica.

 

23) Gli interventi elencati nell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono soggetti a SCIA anche qualora costituiscano variante ad una concessione edilizia ?[#106]

NO.   La norma prevede che siano assoggettate a SCIA solamente le varianti a concessioni edilizie che prevedono variazioni nel limite del 10 per cento delle misure di progetto (comma 1, lettera i) dell’articolo 105), mentre per tutti gli altri interventi elencati al comma 1 sarà necessario presentare apposita variante alla concessione edilizia.

 

24) Qual è il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica a seguito delle modifiche relative ai termini di validità della concessione edilizia introdotte all’articolo 103 della legge urbanistica provinciale con l’articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 ? [#107]

Le novità introdotte in materia di allungamento dei termini di validità della concessione edilizia non hanno comportato modifiche in merito ai termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica che pertanto rimangono quelli fissati dall’articolo 70, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in base al quale i lavori devono essere iniziati entro tre anni dall’autorizzazione ovvero entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione.

 

25) A quali titoli edilizi e con quale decorrenza è applicabile la nuova disposizione contenuta all’articolo 70, comma 18, della legge finanziaria 2013 che ha apportato modifiche all’articolo 128 della legge urbanistica provinciale relativamente all’introduzione del limite del 2 per cento delle misure progettuali ai fini dell’individuazione degli abusi edilizi ? [#108]

La modifica in esame trova applicazione dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina avvenuta il 27 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione o della denuncia d’inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, così come previsto dall’articolo 70, comma 23, della legge provinciale n. 25 del 2012, modificato con l’articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 2013. Inoltre, si precisa che per la “tolleranza” del 2 per cento delle misure progettuali riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta non è richiesta la conformità alle norme urbanistiche.

 


 

 

26) A quale titolo edilizio è soggetto l’intervento di ristrutturazione edilizia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2013 ? [#109]

L’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della nuova lettera e), del comma 1, dell’articolo 99 della legge urbanistica richiede il rilascio della concessione edilizia solamente qualora l’intervento riguardi più unità immobiliari ad eccezione del caso in cui lo stesso sia soggetto a tutela del paesaggio ovvero ad autorizzazione dei competenti organi in materia di beni culturali. In tutti gli altri casi è richiesta la presentazione della SCIA anche nell’ipotesi in cui l’intervento si configuri come sostituzione edilizia.

 

27) Per la realizzazione di tubazioni interrate è richiesto il titolo edilizio e la preventiva autorizzazione paesaggistica ? [#113]

NO, per tale tipologia di intervento non è richiesto il titolo edilizio in quanto tali opere rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 97, lettera c bis) della legge urbanistica provinciale , posto che si configurano come allacciamenti dei servizi all’utenza diretta, sottoservizi ed impianti a rete in genere. Parimenti ai sensi dell’articolo 68, comma 2, lettera b) non sarà necessario richiedere nemmeno l’autorizzazione paesaggistica.

Fanno eccezione gli interventi riconducibili alla posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non, ai sensi del comma 1 dell’articolo 68. Rientrano in tale fattispecie la realizzazione di metanodotti, gasdotti ovvero elettrodotti, ecc. con potenza superiore a 30.000 volt.

[faq aggiunta il 16 dicembre 2014]

 

28) La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 97, comma 1, lettera d bis) della legge urbanistica, cioè le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive e quelle volte alla realizzazione di bonifiche agrarie, necessitano del rilascio di un titolo edilizio abilitativo ? [#114]    [UPDATE]

SI', fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione volto a fissare le condizioni ed i limiti per la loro realizzazione, le opere di cui all’articolo 97, lettera d bis), necessitano della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si precisa, inoltre, che per la realizzazione delle stesse – fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della norma urbanistica previsto dall’articolo 68, comma 3 della legge urbanistica provinciale – è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

[faq aggiunta il 16 dicembre 2014 e modificata il 12 gennaio 2015]

 

 
 
 
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