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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Distanze (FAQ)

(14 ottobre 2014 - 6 faq)

1) E’ immediatamente applicabile l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 in materia di distanze? [#10]

L’articolo 13 dell’Allegato 2 sopraccitato dispone che i comuni adeguano i piani regolatori comunali mediante l’adozione delle relative varianti alle disposizioni contenute nell’Allegato medesimo entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso (scadenza 30 settembre 2011), decorsi inutilmente i quali le disposizioni dell’Allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale.
Con deliberazione n. 1858 di data 26 agosto 2011 è stata apportata una modifica al secondo periodo dell’articolo 13, comma 1 del citato Allegato. In particolare è stato precisato che se il Comune intende mantenere una disciplina più restrittiva rispetto a quella recata dall’Allegato 2, già prevista dal Piano regolatore generale, con deliberazione del consiglio comunale adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro il predetto termine del 30 settembre 2011, decorso inutilmente il quale si applica il primo periodo dell’articolo 13, comma 1.

[risposta modificata il 27 settembre 2011]

 

2) Nel caso di edifici che si fronteggiano in aree con disciplina urbanistica diversa, quale distanza deve essere osservata, quella riferita all’altezza massima della zona in cui ricade l’edificio ovvero quella dell’altezza maggiore prevista dalle norme del PRG per le due aree ?[#33]

Deve essere osservata la distanza riferita all’altezza maggiore prevista dalle norme del PRG per le due aree, anche se riferita all’area diversa da quella in cui ricade l’edificio da realizzare. Infatti, se l’edificio da realizzare fronteggia un’area con una disciplina urbanistica diversa che prevede un’altezza massima maggiore, deve essere assicurata una distanza dall’edificio ragguagliata a quest’ultima altezza, per non penalizzare le future possibilità edificatorie dell’area in cui è riconosciuta l’altezza maggiore.

 

3)   Negli insediamenti storici e nelle aree edificate di cui alle zone A e B del d.m. 1444 del 1968 per gli interventi di sopraelevazione, nel rispetto del sedime, degli edifici esistenti è possibile derogare alle disposizioni del codice civile in materia di distanze? [#38]

SI, per gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010 nel rispetto del sedime, qualora ammessi dallo strumento urbanistico, è possibile derogare alla distanza fissata dal codice civile in virtù del consenso del proprietario finitimo.

Tale possibilità sarà peraltro ammessa esclusivamente a seguito dell’adeguamento delle norme di attuazione del PRG alle disposizioni in materia di distanze fissate dalla citata deliberazione della Giunta provinciale (Allegato 2).

 

4)   Devo osservare le distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale per la realizzazione di gazebo o di depositi per attrezzi da giardino di cui all’articolo 97 della legge urbanistica e all’articolo 22 del relativo regolamento di attuazione? [#45]

L'articolo 21 del Regolamento di attuazione dispone per tali tipologie di opere il rispetto dei diritti di terzi. Ne consegue che dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di distanze previste dal Codice Civile.

[risposta sostituita il 10 settembre 2012]

 

5) L’articolo 4 dell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023, relativo alle distanze tra edifici nelle aree destinate ad insediamenti produttivi stabilisce che in tali aree, in presenza di unità abitative, si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del medesimo Allegato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di unità abitative realizzate all’interno dell’edificio produttivo? [#77]

NO, la previsione dell’articolo 4 dell’Allegato 2 alla deliberazione provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, relativo alle unità abitative nelle aree produttive, è riferita alle sole unità abitative di edifici esistenti con destinazione residenziale strutturalmente distinti ed autonomi rispetto agli edifici con destinazione produttiva.   Nel caso in cui, invece, le unità immobiliari siano presenti o realizzate all’interno degli edifici utilizzati dalle imprese produttive, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, si applicano le distanze previste per gli edifici produttivi, considerato che la citata disposizione del PUP richiede che comunque il volume destinato all’attività produttiva deve essere prevalente rispetto a quello destinato a residenza.

[faq aggiunta il 15 maggio 2012]

 


 

 

6) Nelle zone “A” per i nuovi edifici e nelle zone “B” per i nuovi edifici e per l’ampliamento laterale di edifici esistenti si applica la distanza di 5 metri dai confini misurata in ogni punto ed in tutte le direzioni e quindi pari alla metà della distanza tra edifici (10 metri) ? [#112]

Nelle zone “A” e “B” relativamente alle fattispecie indicate, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10 metri ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, commi 4 e 5 e dell’articolo 5, comma 1, lettera a) primo periodo dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e s.m..

Ne consegue che, per quanto riguarda la distanza dai confini, la stessa deve essere pari alla metà della distanza prevista tra gli edifici, con un minimo di 5 metri, anche nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedono altezze superiori.

[faq aggiunta il 14 ottobre 2014] nuova faq

 

 
 
 
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