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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Parcheggi (FAQ)

(30 marzo 2015 - 3 faq)

 

1) Gli spazi di manovra si considerano solo nel caso di autorimesse o anche per i parcheggi esterni ? [#30]

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, tutte le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Ne consegue che anche per i parcheggi in superficie si fa riferimento alle dimensioni minime dell’articolo 16.

 

2) Alla luce della nuova disciplina urbanistica entrata in vigore il 14 agosto 2013 (recate con d.P.P. n. 13-115/Leg di data 26 luglio 2013 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 1553 e 1554 di data 26 luglio 2013, e n. 1637 di data 2 agosto 2013), che ha modificato le norme in materia di spazi di parcheggio, si applicano ancora le disposizioni dei PRG che prevedono che almeno un quarto dello standard a parcheggio destinato a spazio comune sia direttamente accessibile dall’esterno del lotto di pertinenza ? [#105]

NO.   L’art. 4 dell’Allegato 3 “Spazi a parcheggio” della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, come modificato nel mese di agosto 2013, non prevede più l’obbligo di collocare parte dello standard a parcheggio, quale spazio comune, in area accessibile dall’esterno del lotto di pertinenza. Le nuove disposizioni prevedono invece che il Consiglio comunale con proprio provvedimento possa stabilire quantità di parcheggio ad uso condominiale (non assegnate ai singoli proprietari delle unità immobiliari) ulteriori rispetto allo standard previsto. Ai sensi inoltre dell’art. 17 “Norme finali” del medesimo Allegato, le disposizioni provinciali sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati.

[faq aggiunta il 6 febbraio 2014]

 

3) E’ possibile la realizzazione di parcheggi interrati in deroga nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente ? [#115]    [NEW]

SI. Ai sensi dell’articolo 99 della legge urbanistica provinciale costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione con ricostruzione dell’edificio. La deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010, l’allegato 3 “Spazi di parcheggio” disciplina, in particolare agli articoli 2 e 3, la determinazione delle quantità minime degli spazi di parcheggio, equiparando, a questi fini, le ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione alle nuove costruzioni. La deliberazione non affronta, e correttamente posto che è materia riservata alla fonte legislativa, la possibilità del rilascio della deroga per la realizzazione delle quantità minime di parcheggi. E’ il regolamento di attuazione della legge provinciale urbanistica, all’articolo 46, che dispone che il rilascio della deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo presuppone che detti parcheggi siano al servizio di edifici con destinazione residenziale esistenti alla data del 7 aprile 1989.

Conseguentemente, ed in ragione del fatto che nessuna preclusione è positivamente individuata dal legislatore provinciale, il rilascio della deroga per la realizzazione dei posti auto interrati può essere ottenuto anche nel caso di edifici – comunque esistenti alla data del 1989 - oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione ancorchè equiparati, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 ma ai soli fini della determinazione delle quantità minime di posti auto a quelli di “nuova costruzione”.

[faq aggiunta il 30 marzo 2015]

 

 
 
 
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