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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Sanzioni / Vigilanza (FAQ)

(6 febbraio 2014 - 9 faq)

 

1) Nell’ipotesi in cui il richiedente presenti domanda di rilascio della concessione edilizia in alternativa alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 105, comma 3 della l.p. n. 1 del 2008, quali sono i provvedimenti sanzionatori da applicare in caso di lavori difformi? [#03]

Le sanzioni da applicare saranno quelle previste dall’articolo 134 della legge urbanistica per le opere eseguite in difformità dalla SCIA, in quanto gli interventi rimangono formalmente soggetti a SCIA, anche ai sensi dell’articolo 134 medesimo. Tale impostazione è coerente con le analoghe disposizioni del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia), ed in particolare con quanto previsto dall’articolo 22, comma 7, del testo unico medesimo.

[faq modificata il 4 febbraio 2014]

 

2) Cosa succede nel caso in cui si presenta la comunicazione per interventi che non rientrano nei casi previsti dalle lettere a bis), c bis) e g) del comma 1 dell’articolo 97 della legge urbanistica? [#09]

Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica, in caso di comunicazione per interventi che non rientrano nelle lettere sopraccitate, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo e saranno quindi soggette alle sanzioni di cui al Capo III del Titolo VI della legge urbanistica.

[faq modificata il 4 febbraio 2014]

 

3)  Nel caso di presentazione di variante in corso d’opera effettuata prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica che non rientri tra le ipotesi contemplate nell’Allegato 5 della  deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, si configura come ipotesi di abuso edilizio? [#22]

La variante in corso d’opera non si configurerà come ipotesi di abuso edilizio qualora il privato dimostri che l’esecuzione delle opere sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica.

 

4)  Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA  e che oggi sono soggetti a mera comunicazione (ad esempio pannelli solari ed opere interne) qual è la sanzione da applicare? [#40]

In tale ipotesi sarà applicabile la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 per gli interventi realizzati in assenza di comunicazione al Comune (Euro 500).

 

5) E’ possibile la riduzione della sanzione pari a 500 euro prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica ? [#57]

NO , l’articolo 136 della legge provinciale prevede la possibilità della riduzione del venticinque per cento esclusivamente per le sanzioni previste dal Titolo VI, nel quale non rientra l’articolo 97.

 


 

 

6) Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA e che oggi sono soggetti a mera comunicazione (ad esempio, pannelli solari ed opere interne) qual è la sanzione che deve essere applicata ? [#61]

In tale ipotesi sarà applicabile la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica per gli interventi realizzati in assenza di comunicazione al Comune (500 Euro).

 

7) Quale sanzione si applica nel caso di variante in corso d’opera ex articolo 107 della legge urbanistica presentata dopo il 1 ottobre 2010 per lavori effettuati precedentemente all’entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 ? [#63]

Nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, la sanzione da applicare per la variante in corso d’opera inoltrata successivamente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 sarà quella prevista dall’articolo 134, comma 6, come disciplinato dall’articolo 107, comma 2.

Nel caso in cui invece non sia stata presentata ancora la dichiarazione di fine lavori non dovrà essere applicata nessuna sanzione indipendentemente dall’epoca in cui tali lavori sono stati realizzati.

 

8) Quali sanzioni si applicano ad interventi oggi considerati “liberi”, ma realizzati in assenza di titolo edilizio prima dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica ? [#67]

Per gli interventi che ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica sono considerati “liberi” non sarà applicabile alcuna sanzione, ancorché realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge in assenza di titolo edilizio. Peraltro, per ritenere “liberi” gli interventi in argomento e conseguentemente non assoggettarli a sanzioni, gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 1 bis del medesimo articolo 97.

Nel caso in cui non risultino rispettati i requisiti previsti, le opere saranno considerate realizzate in assenza di titolo edilizio e quindi soggette alle sanzioni stabilite dal Titolo VI della legge urbanistica.

 

9) Quali provvedimenti sanzionatori trovano applicazione in caso di intervento di ristrutturazione realizzato in assenza od in difformità al titolo edilizio presentato ? [#110]

Per quanto attiene i provvedimenti sanzionatori, a prescindere dal titolo edilizio necessario, saranno sempre applicabili le sanzioni  previste dall’articolo 129 della legge urbanistica per l’assenza o la difformità alla concessione. In tal senso, l’articolo 134 disciplinante le sanzioni per opere eseguite in assenza od in difformità dalla SCIA rinvia espressamente alle sanzioni previste dall’articolo 129 in caso di interventi di ristrutturazione.

[faq aggiunta il 6 febbraio 2014]

 

 
 
 
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