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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

FAQ - elenco completo

(ultimo aggiornamento 11 aprile 2011 - presenti 75 faq)

 

1) Quali provvedimenti sanzionatori devono essere applicati nel caso di interventi edilizi abusivi accertati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica provinciale (1 ottobre 2010)?

In caso di interventi abusivi accertati prima della data di entrata in vigore della legge urbanistica dovranno essere applicati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla Capo III della legge urbanistica.

 

2) In caso di richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica quali sanzioni si applicano?

L’articolo 61, comma 2, del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.) prevede che per le domande di concessione e le dichiarazioni di inizio attività presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991, dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali vigenti. Nel caso specifico dovranno quindi applicarsi le sanzioni previste dall’articolo 129 della l.p. n. 22 del 1991.

 

3) Nell’ipotesi in cui il richiedente presenti domanda di rilascio della concessione edilizia in alternativa alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 3 della l.p. n. 1 del 2008, quali sono i provvedimenti sanzionatori da applicare in caso di lavori difformi?

Le sanzioni da applicare saranno quelle previste dall’articolo 134 della legge urbanistica per le opere eseguite in difformità dalla DIA, in quanto gli interventi rimangono formalmente soggetti a DIA, anche ai sensi dell’articolo 134 medesimo. Tale impostazione è coerente con le analoghe disposizioni del d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia), ed in particolare con quanto previsto dall’articolo 22, comma 7, del testo unico medesimo.

 

4) Con l’entrata in vigore della nuova legge urbanistica permangono tuttora le competenze del Sindaco in materia di tutela paesaggistico ambientale di cui all’articolo 99 della l.p. n. 22 del 1991?

SI, l’articolo 148, comma 6 bis, della legge urbanistica prevede che fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinate dalla legge provinciale n. 22 del 1991. Fino a tale data si applicano quindi le competenze del sindaco di cui all’articolo 99, con esclusione dei pannelli solari, che sono soggetti alla disciplina del Capo VIII del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg).
[risposta corretta il 26.10.2010]

 

5) Nei casi in cui la normativa richiede in materia edilizia il parere della CPC, in attesa della nomina di quest’ultima, qual è l’organo competente ad esprimersi (vedi articolo 8, comma 2, lettera c), articolo 43, comma 1, articolo 110, comma 2 ed articolo 128, comma 3, lettera d)?

Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, il rilascio dei pareri della commissione medesima spetta alla Commissione edilizia comunale competente per territorio ovvero, se il Comune non ha costituito la Commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia, anche in analogia a quanto disposto dall’articolo 148, comma 6 nonies, lettera b), della legge urbanistica provinciale.

 

6) Quale titolo edilizio abilitativo è necessario per gli interventi di bonifica agraria?

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera d) della legge urbanistica sono libere, nel senso che non richiedono alcun titolo edilizio, le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell’attività agricola, come precisato dal regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che comportano la trasformazione di un’area originariamente boscata e di quegli interventi che non rispettano i limiti dimensionali e le modalità di realizzazione previsti dall’articolo 4, comma 2, del d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg., recante disposizioni regolamentari di attuazione della legge urbanistica provinciale in materia di interventi nelle aree agricole. Per entrambi gli ultimi interventi è necessaria la presentazione di una denuncia di inizio attività.

 

7) Quali sono le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi edilizi per le opere da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica?

L’articolo 104, comma 4, della legge urbanistica prevede che per le opere da destinare all’esercizio dell’attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia (legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10), il rilascio della concessione edilizia e della presentazione della DIA è subordinato all’accertamento dell’iscrizione del richiedente nell’elenco provinciale degli idonei all’esercizio dell’attività agrituristica. Tale condizione trova applicazione per interventi ricadenti all’interno di qualsiasi destinazione di zona e anche per gli interventi che prevedono la presentazione della DIA, quali ad esempio il mutamento di destinazione d’uso.

 

8) E’ necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi di cui all’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica?

Per quanto attiene gli interventi di cui all’articolo 97, comma 1 (cd. interventi liberi) non è richiesta l’autorizzazione ai fini della tutela del paesaggio. Fanno eccezione gli interventi di installazione di pannelli solari o fotovoltaici ed i relativi impianti per i quali è prevista una specifica disciplina contenuta nel Capo VIII del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg) e le opere di manutenzione straordinaria di cui al secondo paragrafo della lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 97 della legge urbanistica.

 

9) Cosa succede nel caso in cui si presenta la comunicazione per interventi che non rientrano nei casi previsti dalle lettere a bis) e g) del comma 1 dell’articolo 97 della legge urbanistica?

Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica, in caso di comunicazione per interventi che non rientrano nelle lettere sopraccitate, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo e saranno quindi soggette alle sanzioni di cui al Capo III della legge urbanistica.

 

10) E’ immediatamente applicabile l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 in materia di distanze?

L’articolo 13 dell’Allegato 2 sopraccitato dispone che i comuni adeguano i piani regolatori comunali mediante l’adozione delle relative varianti alle disposizioni contenute nell’Allegato medesimo entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso (scadenza 1 ottobre 2011), decorsi inutilmente i quali le disposizioni dell’Allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale. Sono fatte salve eventuali norme più restrittive previste dagli strumenti di pianificazione territoriale.


 

 

11) In alternativa alla presentazione della comunicazione è possibile presentare la denuncia di inizio attività?

Per le opere per le quali, ai sensi della legge urbanistica è prevista la sola comunicazione non risulta possibile presentare denuncia di inizio attività, in quanto la legge non prevede un’alternatività come tra la denuncia di inizio attività e la concessione edilizia, ai sensi dell’articolo 105, comma 3. Infatti, in questo ultimo caso, l’alternatività fa riferimento a titoli edilizi, mentre nel caso di opere soggette a comunicazione quest’ultima non può essere considerata alla stregua di un titolo edilizio abilitativo.

 

12) Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia previsto dalla legge urbanistica provinciale quando deve essere comunicato l’avvio del procedimento?

La nuova procedura introdotta dall’articolo 102 della l.p. n. 1 del 2008 prevede che entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione edilizia il comune verifica la completezza della documentazione essenziale e qualora sia carente ne comunica l’inammissibilità. Si ritiene al riguardo che la comunicazione di non ammissibilità possa essere adempiuta tramite l’invio di una semplice nota dell’Amministrazione. Il giudizio di ammissibilità va considerato alla stregua di un requisito di procedibilità e pertanto l’avvio del procedimento deve essere comunicato decorsi i primi dieci giorni ovvero all’esito del giudizio di ammissibilità.

 

13) Le nuove domande di concessione edilizia disciplinate dall’articolo 102 della legge urbanistica sono soggette all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria?

La nuova disciplina urbanistico-edilizia non introduce alcuna novità in materia fiscale. Pertanto si continuano ad applicare le disposizioni vigenti relativamente all’imposta di bollo in materia di diritti di segreteria.

 

14) Nel caso di manutenzione straordinaria, per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 457 del 1978 è sufficiente la presentazione della comunicazione prevista dall’articolo 97, comma 1?

SI, è sufficiente la mera comunicazione in quanto non è il titolo edilizio che qualifica gli interventi previsti dalla predetta legge n. 457 del 1978 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, ma le caratteristiche dell’intervento come descritte dalla legge medesima, non essendo prevista dalla legge urbanistica l’alternatività fra comunicazione e DIA, diversamente da quanto disposto dall’articolo 105, comma 3, della legge urbanistica per quanto riguarda le opere soggette a DIA per le quali è sempre possibile chiedere il rilascio della concessione edilizia.

 

15) Qualora non venga presentata l’autorizzazione paesaggistica tra la documentazione essenziale si può dichiarare la domanda inammissibile oppure si applica l’articolo 101, comma 4, della legge urbanistica ed il Comune acquisisce d’ufficio l’autorizzazione?

Se l’interessato non ha prodotto l’autorizzazione, il comune richiede l’atto all’organo competente; in tal caso, i termini del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell’atto da parte del comune.

 

16) Da quando si applicano le nuove disposizioni introdotte dalla legge urbanistica in materia di contributo di concessione (ad.es. nuovi criteri di calcolo dell’aumento delle unità immobiliari)?

Il comma 2 dell’articolo 61 "Disposizioni transitorie" del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg) prevede che per le domande di concessione e le dichiarazioni di inizio attività presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991, dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali vigenti. Pertanto, anche i nuovi criteri di computo del contributo di concessione si applicano alle domande di concessione edilizia e DIA presentate a partire dal 1 ottobre 2010.

 

17) La dichiarazione di inammissibilità ai sensi del primo comma dell’articolo 102 della legge urbanistica comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione edilizia?

SI, la domanda deve essere ripresentata completa degli elaborati mancanti.

 

18) La procedura in materia di rilascio della concessione edilizia di cui all’articolo 102 vale anche per la concessione edilizia in deroga?

NO, i termini procedimentali sono stabiliti dall’articolo 40 del regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.). Solamente nel caso del rilascio della concessione edilizia in deroga ai sensi dell’articolo 113 (realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga) della legge urbanistica si osservano i termini dettati dall’articolo 102.

 

19) Nel caso di presentazione di DIA può essere presentata la ricevuta di pagamento del contributo di concessione determinato in via preventiva da parte del richiedente?

NO, il comma 5 dell’articolo 106 della legge urbanistica introduce una nuova modalità di pagamento di contributo di concessione in caso di DIA: il comune determina l’ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando il termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, il comune fissa, mediante diffida, un nuovo termine per il pagamento, decorso inutilmente il quale, viene sospesa l’efficacia della denuncia di inizio di attività fino alla regolarizzazione del pagamento.

 

20) Le disposizioni di cui all’articolo 38 del regolamento di attuazione della legge urbanistica e dell’articolo 4 dell’Allegato 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 in materia di alloggi da realizzare nelle aree produttive sono direttamente applicabili anche in deroga al PRG vigenti e adottati?

NO, le richiamate disposizioni attuano l’articolo 33, comma 6, delle norme di attuazione del PUP, che prevede espressamente che la disciplina urbanistica delle aree produttive è definita dai PRG. Ne consegue che, mentre gli articoli 1 e 2, dell’Allegato 6 della deliberazione n. 2023 del 2010 sono direttamente applicabili in quanto contengono norme procedurali ovvero disposizioni interpretative, gli articoli 3 e 4 della delibera medesima e l’articolo 38 del regolamento costituiscono criteri ed indirizzi, immediatamente applicabili per il pianificatore locale ma non rispetto alle norme vigenti, di cui i PRG devono tenere conto ai fini dell’adeguamento ai predetti principi. A tal fine, in sede di prima variante al PRG, con esclusione delle sole varianti puntuali per opere pubbliche, i comuni dovranno provvedere all’adeguamento delle norme del PRG in materia di aree produttive. Restano ferme nel frattempo le disposizioni eventualmente già previste dal PRG in materia di foresterie ai sensi della Variante 2000 al PUP del 1987.


 

 

21)  La richiesta del parere della Commissione edilizia sospende i termini del procedimento ex articolo 102?

NO, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, Allegato 1, precisa che i termini in esame non vengono sospesi.

 

22)  Nel caso di presentazione di variante in corso d’opera effettuata prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica che non rientri tra le ipotesi contemplate nell’Allegato 5 della  deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, si configura come ipotesi di abuso edilizio?

La variante in corso d’opera non si configurerà come ipotesi di abuso edilizio qualora il privato dimostri che l’esecuzione delle opere sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore della nuova legge urbanistica.

 

23) Nel caso di interventi liberi ex articolo 97, comma 1, della legge urbanistica, quali sono le norme da osservare? Quali sono le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei requisiti previsti?

Gli interventi devono osservare tutte le condizioni previste dall’articolo 97, ivi comprese quelle di cui al comma 1 bis.
Ne consegue che, ad esempio, dovrà essere presentato il DURC, in quanto richiesto, dovranno essere osservate le dimensioni minime dei vani prescritte dalle norme igienico sanitarie del regolamento edilizio, per le pavimentazioni l’indice di permeabilità prescritto, le vasche di raccolta e i locali tombati, nonché eventuali prescrizioni sulle modalità di esecuzione delle opere e sull’uso dei materiali previste dal PRG, dal regolamento edilizio e da manuali tipologici (indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica), anche se non è richiesto né il titolo edilizio né l’autorizzazione paesaggistica.
Resta fermo altresì l’obbligo della presentazione delle variazioni catastali, in quanto richieste. Nel caso in cui sia richiesta la comunicazione (manutenzione straordinaria e pannelli solari pertinenziali di cui all’articolo 31 del Regolamento) l’interessato dovrà dichiarare nella comunicazione medesima il rispetto delle predette condizioni.
In caso di mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti, gli interventi si configurano come opere realizzate in assenza di titolo edilizio. Di conseguenza si applicano le sanzioni di cui al Capo III della legge urbanistica.
[risposta corretta il 4.11.2010]

 

24)  Cosa si intende per "edifici esistenti" per i fini di cui al comma 8 dell’articolo 103bis ?

Per i fini di cui al comma 8 dell’articolo 103 bis, si considerano edifici esistenti, così come previsto dall’Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 3 settembre 2010, quelli completati e tali da potersi considerare agibili alla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (5 marzo 2010).

 

25)  Nel caso di realizzazione di un ampliamento di un edificio esistente, quale fattispecie di agibilità si configura, anche in relazione all’uso della relativa modulistica?

L’ampliamento viene considerato quale nuovo volume edilizio-urbanistico e pertanto deve essere trattato alla stregua di una nuova costruzione. Dovrà pertanto essere utilizzato il modello "Domanda di agibilità nuove costruzioni".

 

26)  Nel caso in cui venga realizzata un’opera precaria ai sensi dell’articolo 97, comma 2, qualora sia interessata una fascia di rispetto (ad esempio fascia di rispetto stradale) è necessario richiedere il parere dell’ente preposto?

SI, anche qualora l’opera rivesta carattere precario non si può prescindere dall’osservanza della disciplina dettata in materia di fasce di rispetto.

 

27)   Nel caso di presentazione di variante alla concessione edilizia, ai fini del giudizio di ammissibilità, quale documentazione deve essere prodotta ai sensi del quadro sinottico: solamente quella che interessa la parte oggetto di variante oppure tutti gli elaborati progettuali essenziali relativi alla categoria di intervento (es. nel caso di una modifica relativa solamente al manto di copertura si dovranno presentare nuovamente anche le piante relative allo stato di fatto, etc.?)

Dovrà prodursi la documentazione relativa alla parte di intervento oggetto della variante e pertanto l’analisi documentale da parte dell’Amministrazione comunale si limiterà a tale documentazione. L’analisi documentale relativa ai progetti di variante dovrà necessariamente limitarsi all’esame delle tavole integrative riferite alla parte di intervento che subisce delle variazioni. Non si applicano pertanto la procedura e la distinzione fra documentazione essenziale e ulteriore propria della domanda iniziale per il rilascio della concessione. Restano fermi i principi generali concernenti la sospensione del procedimento ed il comma 11 dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010.

 

28)   Nel caso in cui venga presentata una variante relativa ad una DIA formatasi ante entrata in vigore della nuova legge urbanistica per una manutenzione straordinaria oggi soggetta a mera comunicazione ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera a bis) come ci si comporta ?

Ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dall’articolo 61, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge urbanistica (d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg), per le domande di concessione edilizia e DIA presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni, ancorché abrogate della l.p. n. 22 del 1991. Nel caso in cui però venga presentata una variante, si applica la nuova procedura dettata dalla l.p. n. 1 del 2008. Pertanto, qualora si sia in presenza di un intervento, seppur in variante, di manutenzione straordinaria "libera", la mera comunicazione tiene luogo alla DIA.

 

29)   Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2023, Allegato 3, in materia di parcheggi, l’articolo 5, comma 2, prevede la possibilità di soddisfare lo standard di parcheggi imposto ex lege anche tramite un titolo di possesso diverso dalla proprietà. A riguardo può essere considerato legittimo anche un titolo a carattere obbligatorio, quale ad esempio la locazione od il comodato, ed in che termini ?

SI, il Comune ha facoltà di ammettere, sulla base di criteri stabiliti dal regolamento edilizio ovvero previo provvedimento dell’organo comunale competente, titoli di possesso o detenzione dei parcheggi diversi dalla proprietà - l’articolo 59, comma 2, lettera c) richiede infatti genericamente un titolo per l’acquisizione degli spazi di parcheggio - e previa presentazione da parte dell’interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell’attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa della disponibilità del parcheggio a servizio dell’unità cui si riferisce.
In caso in cui il titolo deriva da un contratto di locazione, per assicurare una durata congrua e garanzie in merito alla sua validità e alla certezza dei rapporti giuridici fra le parti, dovrà essere di durata non inferiore ad anni nove, stipulato in forma scritta e trascritto nei registri immobiliari dell’Agenzia del territorio. Rimane comunque ferma la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 6 nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dello standard.

 

30) Gli spazi di manovra si considerano solo nel caso di autorimesse o anche per i parcheggi esterni ?

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010, tutte le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo da consentire il facile, autonomo e funzionale parcamento dei mezzi. Ne consegue che anche per i parcheggi in superficie si fa riferimento alle dimensioni minime dell’articolo 16.


 

 

31)  La manutenzione straordinaria del tetto (es. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture) è da considerarsi intervento libero ai sensi dell’articolo 97 della legge urbanistica e quindi soggetto a comunicazione?

L’intervento in argomento interessando le parti esterne di un edificio è soggetto a titolo edilizio abilitativo nel caso in cui non siano previsti manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni puntuali da parte degli strumenti di pianificazione territoriale concernenti l’uso dei materiali e le tipologie edilizie.

 

32)  Quali sono le modalità di applicazione dell’articolo 117, comma 3, della legge urbanistica provinciale ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione?

L’attuazione del comma 3 dell’articolo 117 richiede delle disposizioni attuative per l’individuazione delle modalità specifiche di applicazione delle norme in materia di edilizia abitativa agevolata alla materia del contributo di concessione. Fino all’approvazione da parte della Giunta provinciale di tali criteri, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 111, commi 2, 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ai sensi dell’articolo 150 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008.
[risposta corretta il 26.10.2010]


 

33) Nel caso di edifici che si fronteggiano in aree con disciplina urbanistica diversa, quale distanza deve essere osservata, quella riferita all’altezza massima della zona in cui ricade l’edificio ovvero quella dell’altezza maggiore prevista dalle norme del PRG per le due aree ?

Deve essere osservata la distanza riferita all’altezza maggiore prevista dalle norme del PRG per le due aree, anche se riferita all’area diversa da quella in cui ricade l’edificio da realizzare. Infatti, se l’edificio da realizzare fronteggia un’area con una disciplina urbanistica diversa che prevede un’altezza massima maggiore, deve essere assicurata una distanza dall’edificio ragguagliata a quest’ultima altezza, per non penalizzare le future possibilità edificatorie dell’area in cui è riconosciuta l’altezza maggiore.

 

34) Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale e dell’articolo 22 del regolamento di attuazione, le casette da gioco, i piccoli depositi per attrezzi da giardino, i gazebo e altri elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici sono ammessi anche nelle aree non destinate specificatamente ad insediamento (aree agricole, a pascolo, a bosco, ecc.) ?

NO, tali opere sono considerate libere in quanto pertinenze di edifici localizzabili in aree specificatamente destinate ad insediamento. Nelle aree in cui non è ammessa in via ordinaria la residenza, i predetti interventi sono realizzabili solo se espressamente ammessi dalla disposizioni di zona e sono soggetti a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, se richiesta. Nelle aree agricole sono ammessi solo quali pertinenze di edifici residenziali dell’imprenditore agricolo a titolo principale, fermo restando che per i piccoli manufatti da realizzare nelle aree agricole si applica il relativo regolamento (articolo 3 del d.p.p. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.) e che i depositi attrezzi sono soggetti all’autorizzazione del Comitato per gli interventi nelle aree agricole.

 

35) L’autorizzazione temporanea all’uso di una residenza ordinaria come residenza per vacanze di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere rilasciata a soggetti diversi in caso di vendite successive?

L’autorizzazione può essere rilasciata dal comune solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, essendo una deroga al principio generale del vincolo a residenza ordinaria. Ne consegue che, di norma, non dovrebbe essere ammessa più di una volta, anche in caso di vendita dell’immobile interessato. Il comune deve conseguentemente tenere un registro delle autorizzazioni rilasciate per la stessa unità immobiliare, in modo tale da verificare il numero delle richieste presentate e le relative motivazioni.

 

36)   Quali sono le opere di pavimentazione previste dall’articolo 97, comma 1, lettera a quater) della legge urbanistica ?

Le opere di pavimentazione previste dall’articolo 97 sono esclusivamente quelle interessanti le aree pertinenziali di edifici esistenti. Non sono quindi ricomprese in tale fattispecie le opere di pavimentazione di aree non pertinenziali. Ugualmente non si configurano quali interventi “liberi” le pavimentazioni che comportano per la loro realizzazione una modifica del livello naturale del terreno.

 

37)   Le opere interne alle costruzioni si configurano quali interventi di manutenzione straordinaria ?

Le opere interne alle costruzioni si considerano opere di manutenzione straordinaria, a meno che non comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o la modificazione della destinazione d’uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari.

 

38)   Negli insediamenti storici e nelle aree edificate di cui alle zone A e B del d.m. 1444 del 1968 per gli interventi di sopraelevazione, nel rispetto del sedime, degli edifici esistenti è possibile derogare alle disposizioni del codice civile in materia di distanze?

SI, per gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010 nel rispetto del sedime, qualora ammessi dallo strumento urbanistico, è possibile derogare alla distanza fissata dal codice civile in virtù del consenso del proprietario finitimo.

Tale possibilità sarà peraltro ammessa esclusivamente a seguito dell’adeguamento delle norme di attuazione del PRG alle disposizioni in materia di distanze fissate dalla citata deliberazione della Giunta provinciale (Allegato 2).

 

39)   Considerato che la legge urbanistica attribuisce in molte sue disposizioni (ad esempio Titolo VI “Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni) la competenza al Comune, come deve essere inteso tale termine ?

La legge urbanistica ha inteso fare un generico rinvio alle competenze del Comune. Spetterà quindi ai regolamenti comunali individuare gli organi o i soggetti ai quali attribuire le varie competenze.


 

 

40)  Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA  e che oggi sono soggetti a mera comunicazione (ad esempio pannelli solari ed opere interne) qual è la sanzione da applicare?

In tale ipotesi sarà applicabile la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 per gli interventi realizzati in assenza di comunicazione al Comune (Euro 500).

 

41)  Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA in difformità da quelli previsti nel titolo, interventi che oggi, singolarmente considerati, sarebbero soggetti alla comunicazione al comune, quale sanzione deve essere applicata?

Se gli interventi sono privi di autonoma funzionalità e non sono materialmente scindibili dall’opera principale, la sanzione da applicarsi sarà quella prevista per la realizzazione di interventi in difformità alla DIA ai sensi dell’articolo 134 della legge urbanistica, in quanto tali interventi devono essere considerati come modifica al titolo edilizio, non essendo scindibili.
(cfr. domanda n. 56)

 

42)  Come si calcola il volume ai fini dell’applicazione dei bonus volumetrici previsti dall’articolo 86 della legge urbanistica nel caso in cui le norme di attuazione del PRG prevedano indici edilizi basati sulla superficie e non sul volume?

L’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 dispone espressamente una tabella per la trasformazione della premialità volumetrica in superficie lorda residenziale (SUR), prevedendo altezze diverse a seconda dell’altitudine del Comune interessato. Al fine del calcolo del volume per l’applicazione dei bonus volumetrici si dovrà quindi moltiplicare la superficie utile lorda dell’edificio esistente per l’altezza convenzionale prevista, indipendentemente dal fatto che le norme dello strumento urbanistico comunale prevedano invece una superficie utile netta.

 

43)  In relazione agli incrementi volumetrici di cui all’articolo 86 della legge urbanistica, tali incrementi sono assoggettati al pagamento del contributo di concessione ed al rispetto degli standard di parcheggio?

SI, il volume realizzato utilizzando il bonus volumetrico previsto dall’articolo 86 della legge urbanistica è soggetto al pagamento del contributo di concessione, nonché ai fini del calcolo degli spazi di parcamento.

 

44)   E’ necessaria l’autorizzazione paesaggistica o il parere del Comitato per gli interventi in aree agricole (o eventuali altre autorizzazioni previste dalla legge urbanistica) nel caso di realizzazione di “opere precarie” ai sensi dell’articolo 97, comma 2, della legge urbanistica?

NO, la realizzazione delle opere precarie previste dall’articolo 97, comma 2 della legge urbanistica e dall’articolo 20 del regolamento d’attuazione non necessitano di autorizzazione di tutela paesaggistica, né di eventuali altre autorizzazioni previste dalla legge urbanistica. Tali opere peraltro sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale.

 

45)   Devo osservare le distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale per la realizzazione di gazebo o di depositi per attrezzi da giardino di cui all’articolo 97 della legge urbanistica e all’articolo 22 del relativo regolamento di attuazione?

SI, per tali interventi devono  essere osservate esclusivamente le distanze dai confini di proprietà per i manufatti accessori di cui all’articolo 8, comma 5, dell’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 (metri 1, 50 salvo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato) mantenendo sempre una distanza non inferiore a tre metri dagli edifici. L’articolo 21 del regolamento di attuazione dispone infatti per tali tipologie di opere il rispetto dei diritti di terzi.

 

46)   E’ necessaria l’autorizzazione paesaggistica per i piani attuativi che interessano aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale?

SI, l’articolo 70, comma 2. della legge urbanistica prevede espressamente la necessità di munirsi di autorizzazione paesaggistica anche nel caso di piani attuativi previsti dalla legge in parola compresi i piani guida. Peraltro l’articolo 68, comma 2, della stessa legge dispone che si prescinde dall’autorizzazione paesaggistica per le opere previste nei piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio, ai sensi del menzionato articolo 70, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici. Ne consegue che se l’autorità competente in materia di tutela in sede di valutazione del piano riconosce che il piano medesimo soddisfa i requisiti sopra elencati nessuna autorizzazione dovrà essere richiesta per tale aspetto in ordine alla realizzazione delle opere in esso previste.

 

47)   Quali sono i manuali tipologici ai quali fa riferimento il comma 2 dell’articolo 68 “Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica”, della legge urbanistica?

La norma si riferisce ai manuali tipologici da approvare nell’ambito dei piani territoriali delle comunità (PTC) ai sensi dell’articolo 21, comma 4, ovvero ad eventuali manuali tipologici approvati nell’ambito dei piani regolatori generali in adeguamento agli indirizzi ed ai criteri stabiliti dal piano territoriale della Comunità ai sensi del medesimo articolo 21. Ne consegue che la disposizione non può essere applicata con riferimento a manuali tipologici vigenti, approvati ai sensi del previgente ordinamento urbanistico.

 

48)  E’ necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi di manutenzione straordinaria interessanti le parti esterne di un edificio nel rispetto di manuali tipologici, piani colore ed altre disposizioni puntuali concernenti l’uso dei materiali e le tipologie edilizie?

No, nell’ipotesi in cui vengano realizzate opere di manutenzione straordinaria in osservanza a quanto richiesto dall’articolo 97, comma 1, lettera a bis) secondo paragrafo, l’intervento sarà soggetto a preventiva comunicazione al Comune e non necessiterà di autorizzazione paesaggistico-ambientale.

Rimane peraltro ferma la necessità di richiedere autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio abilitativo nel caso in cui vengano realizzati interventi che interessano gli elementi strutturali dell’edificio.

 

49)   Ai sensi dell’articolo 2”Criteri generali per l’individuazione degli interventi edilizi rilevanti” del Regolamento di attuazione della legge urbanistica qual è l’organo competente ad esprimersi in merito alla qualità architettonica dell’intervento?

In attesa dell’individuazione da parte dei piani territoriali delle Comunità degli interventi edilizi di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico-architettonico, non ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio non è richiesto il parere sulla qualità architettonica. Una volta individuati tali interventi, la competenza ad esprimersi in merito agli interventi proposti per l’aspetto di cui sopra,  spetterà alla CPC.


 

 

50)  Nel caso di rettifica delle previsioni del PRG (errori materiali) ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e 2, della legge urbanistica chi provvede alla pubblicazione del provvedimento nel B.U.R.?

Ai sensi della nuova disposizione la competenza all’approvazione  e pubblicazione del provvedimento di rettifica spetta all’Amministrazione comunale, la quale dovrà provvedere a darne  comunicazione alla Provincia prima della sua pubblicazione. E’ peraltro auspicabile prima dell’approvazione del provvedimento una preventiva verifica in ordine al contenuto dello stesso con il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Ufficio Pianificazione urbanistica).

 

51)  Quale titolo edilizio abilitativo necessita per la realizzazione di una tettoia?

Le tettoie, intese come costruzioni aperte su almeno due lati, sempreché non diano luogo, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a) della legge urbanistica, a nuovi volumi edilizi o superfici utili ai sensi dei PRG o dei Regolamenti edilizi, sono soggette a DIA.

 

52)  Istruzioni in merito alla corretta applicazione della disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 in merito all’articolo 86 (Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile) della legge urbanistica.

  • Il volume da prendere in considerazione ai fini del calcolo del bonus volumetrico è quello così definito dalle norme d’attuazione dei singoli piani regolatori generali e dovrà quindi essere calcolato in base a quanto stabilito dagli stessi;
  • nel caso in cui il progetto preveda le misure di incentivazione previste dalla Tabella di cui all’Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531/2010 relative alle “Sostituzioni edilizie e demolizioni con ricostruzione congiunta alla riqualificazione degli edifici (articolo 15 della l.p. 4/2010)”, ai bonus volumetrici previsti dall’articolo 86 si aggiungono, essendo cumulabili, gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010. Si precisa che mentre l’incremento volumetrico previsto dall’articolo 86 si applica sul volume massimo consentito dal piano regolatore generale, l’incremento volumetrico previsto dall’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 si applica sul volume dell’edificio esistente. Ne consegue che il calcolo dei volumi deve essere effettuato separatamente in base alle due distinte normative ed il volume complessivo deriva dalla somma dei volumi così determinati.
  • i bonus volumetrici previsti dall’Allegato 2 alla deliberazione n. 1531 del 2010 non possono essere utilizzati per ampliamenti in contrasto con la destinazione di zona. L’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale elenca le ipotesi di deroga agli strumenti urbanistici, fra le quali non è compresa la destinazione di zona. Non è ammessa inoltre alcuna deroga a disposizioni di legge o di regolamento o di provvedimenti attuativi di legge della Giunta provinciale (a titolo esemplificativo: 400 mc per la residenza dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 37 delle norme di attuazione del PUP, limite massimo di ampliamento del 10 per cento per gli edifici ricadenti in area a rischio, ecc.);
  • i bonus non sono ammessi in caso di interventi di ristrutturazione parziale, ivi compresi gli ampliamenti e le sopraelevazioni eventualmente ammessi dai piani regolatori generali, in quanto la deliberazione n. 1531 richiede espressamente che l’intervento di ristrutturazione deve interessare l’intero edificio, essendo esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari;
  • per l’applicazione della Tabella dei bonus volumetrici di cui all’Allegato 2 si evidenzia che la deliberazione n. 1531 del 2010 ha precisato che si fa riferimento alla classe energetica dell’edificio e non delle singole unità immobiliari.

 

53)  Istruzioni in merito alla corretta applicazione della disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 in merito all’articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4.

  • Ferma restando l’applicazione delle misure agli edifici esistenti da almeno 15 anni, la condizione della prevalente destinazione residenziale deve risultare dalla situazione catastale attuale; tale condizione residenziale può essere intervenuta quindi anche dopo la realizzazione dell’edificio o successivamente all’anno 1995;
  • la legittimazione degli edifici o degli interventi eseguiti su di essi deve risultare alla data di presentazione della domanda e quindi può essere intervenuta anche in data successiva alla loro realizzazione;
  • è esclusa l’applicazione delle misure di incentivazione agli interventi di mera ristrutturazione edilizia, in quanto la disposizione prende in considerazione solo gli interventi di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione in quanto la finalità dell’intervento è l’integrale riqualificazione architettonica, strutturale ed energetica, degli edifici degradati;
  • la possibilità di derogare alle norme urbanistiche può riguardare solo le previsioni dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali e non le disposizioni generali d’attuazione della legge urbanistica e del Piano urbanistico provinciale contenute in regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale.

 

**** NUOVE FAQ AGGIUNTE IN DATA 11 APRILE 2011 ****

 

54) Per gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge urbanistica è previsto un procedimento specifico di adozione?

NO , tali accordi intervengono nell’ambito del procedimento volto all’adozione di una variante al PRG costituendo parte integrante della deliberazione di adozione della medesima, non necessitando di un procedimento urbanistico ad hoc. Gli accordi di pianificazione disciplinati dal citato articolo consentono al Comune, solo in casi particolari ed adeguatamente motivati finalizzati ad attuare progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, di recepire mediante una variante puntuale al piano regolatore generale il contenuto dei predetti accordi. Si ricorda che la norma individua la stipula dell’accordo come atto che precede la procedura di variante, nella quale l’accordo si innesta. Pertanto, dato il contenuto di atto pianificatorio propria degli accordi previsti dall’articolo 30 si ravvisa l’opportunità di una valutazione dell’accordo da parte degli organi politici comunali, preventiva alla stipula del medesimo.

 

55) La trasformazione d’uso a fini abitativi di volumi che, pur appartenenti alla categoria residenziale, non erano in origine abitabili, quale ad esempio la trasformazione di soffitta in locali abitabili, senza aumento di unità immobiliari, per ampliare l’alloggio esistente, a quale titolo edilizio è soggetta?

L’intervento in argomento è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica in quanto si configura come ipotesi di trasformazione dell’utilizzo di locali accessori alla residenza in locali abitabili. Restano fermi i criteri per il pagamento del contributo di concessione.

 

56) Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA in difformità da quelli previsti nel titolo, interventi che oggi, singolarmente considerati, sarebbero soggetti alla comunicazione al comune, quale sanzione deve essere applicata?

Se gli interventi sono privi di autonoma funzionalità e non sono materialmente scindibili dall’opera principale, la sanzione da applicarsi sarà quella prevista per la realizzazione di interventi in difformità alla DIA ai sensi dell’articolo 134 della legge urbanistica, in quanto tali interventi devono essere considerati come modifica al titolo edilizio, non essendo scindibili.

 

57) E’ possibile la riduzione della sanzione pari a 500 euro prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica?

NO , l’articolo 136 della legge provinciale prevede la possibilità della riduzione del venticinque per cento esclusivamente per le sanzioni previste dal Titolo VI, nel quale non rientra l’articolo 97.

 

58) Chi è tenuto a dimostrare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, ecc., ai sensi dell’articolo 97, comma 1 bis) della legge urbanistica nel caso di lavori realizzati all’interno di un’unità immobiliare (per esempio, demolizione o realizzazione tramezze, impiantistica, ecc.)?

L’articolo 97, comma 1 bis, prevede espressamente che le opere di manutenzione straordinaria di cui al comma1, lettera a bis dello stesso articolo devono essere realizzate nel rispetto delle norme esistenti in materia. La violazione delle stesse comporta che tali opere siano considerate come realizzate in assenza di titolo. Spetta al soggetto richiedente operare nel rispetto delle regole citate.

 

59) Quale titolo edilizio è necessario per l’installazione delle linee vita di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991?

L’installazione delle linee vita non è soggetta al rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo.

 

60) Come deve essere calcolata l’altezza di un edificio nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010?.

In base all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, per la determinazione dell’altezza di un edificio non si computano, tra l’altro, le opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 86 della legge urbanistica. Ne consegue pertanto, che nel caso di applicazione degli scomputi di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010, l’altezza di un edificio deve essere calcolata non computando, nei limiti di quanto stabilito dallo stesso Allegato, le parti oggetto di scomputo. All’altezza andranno quindi sottratte non soltanto le parti riguardanti la copertura dell’edificio, ma anche le opere volte al risparmio energetico interessanti i solai.

 


 

 

61) Nel caso di realizzazione abusiva, prima del 1 ottobre 2010, di interventi che erano soggetti a DIA e che oggi sono soggetti a mera comunicazione (ad esempio, pannelli solari ed opere interne) qual è la sanzione che deve essere applicata?

In tale ipotesi sarà applicabile la sanzione prevista dal comma 3 bis dell’articolo 97 della legge urbanistica per gli interventi realizzati in assenza di comunicazione al Comune (500 Euro).

 

62) E necessario apporre la marca da bollo sul modello di comunicazione al Comune per la realizzazione di determinati interventi?

NO , non è necessaria l’apposizione della marca da bollo sul modello di comunicazione al comune, in quanto la comunicazione al comune non si configura come istanza presentata all’amministrazione.

 

63) Quale sanzione si applica nel caso di variante in corso d’opera ex articolo 107 della legge urbanistica presentata dopo il 1 ottobre 2010 per lavori effettuati precedentemente all’entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008?

Nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, la sanzione da applicare per la variante in corso d’opera inoltrata successivamente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008 sarà quella prevista dall’articolo 134, comma 6, come disciplinato dall’articolo 107, comma 2.

Nel caso in cui invece non sia stata presentata ancora la dichiarazione di fine lavori non dovrà essere applicata nessuna sanzione indipendentemente dall’epoca in cui tali lavori sono stati realizzati.

 

64) Le opere esterne su edifici classificabili come manutenzione straordinaria che non comportano modifiche all’aspetto esterno dell’edificio in quanto consistono nella sostituzione di elementi con altri della stessa forma, tipologia e colore (ad esempio serramenti, poggioli, tinteggiatura, ecc.) necessitano di comunicazione ovvero di denuncia di inizio attività?

Qualora non sussistano espressi manuali tipologici, nel caso in cui vengano realizzate opere di manutenzione straordinaria che interessano elementi esterni dell’edificio, le stesse saranno soggette a denuncia di inizio attività, anche nell’ipotesi in cui si sostituiscano elementi con altri della stessa forma, tipologia e colore.

 

65) A quali adempimenti è tenuto il Comune nell’ipotesi in cui richiede per conto del privato ai sensi del comma 4 dell’articolo 101 della legge urbanistica l’autorizzazione paesaggistica all’autorità competente?

L’Amministrazione comunale sarà tenuta a richiedere all’interessato tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda all’autorità in materia di tutela del paesaggio comprensiva anche dell’imposta di bollo. La domanda viene inoltrata dal Comune per conto del privato.

 

66) L’intervento di sostituzione di caldaia o la sostituzione di un impianto a gasolio con un impianto a metano è da considerarsi come manutenzione straordinaria?

SI , gli interventi di cui sopra si configurano come manutenzione straordinaria e come tali sono soggetti a comunicazione ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera a bis.

 

67) Quali sanzioni si applicano ad interventi oggi considerati “liberi”, ma realizzati in assenza di titolo edilizio prima dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica?

Per gli interventi che ai sensi dell’articolo 97, comma 1, della legge urbanistica sono considerati “liberi” non sarà applicabile alcuna sanzione, ancorché realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge in assenza di titolo edilizio. Peraltro, per ritenere “liberi” gli interventi in argomento e conseguentemente non assoggettarli a sanzioni, gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto dei requisiti fissati dal comma 1 bis del medesimo articolo 97.

Nel caso in cui non risultino rispettati i requisiti previsti, le opere saranno considerate realizzate in assenza di titolo edilizio e quindi soggette alle sanzioni stabilite dal Titolo VI della legge urbanistica.

 

68 ) Quale titolo edilizio è necessario per lavori relativi a movimenti terra, riempimenti e sbancamenti, modifiche del terreno o realizzazione di terrapieni artificiali?

Qualora gli interventi soprariportati siano connessi ad un normale esercizio dell'attività agricola si dovrà far riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.P. 8-40/Leg di data 8 marzo 2010.

Nel caso invece in cui tali interventi non siano connessi all’attività agricola questi saranno soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica, ad esclusione di quelli riconducibili alla fattispecie prevista dall'articolo 100, comma 1. lettera e) della medesima legge.

 

69) La realizzazione o il rifacimento di recinzioni oppure muri di sostegno e contenimento di altezza inferiore ai 3 metripossono rientrare tra gli interventi liberi ai sensi della lettera a-quater), comma 1, dell’articolo 97 della l.p. 1/2008 quali opere di finitura degli spazi esterni?

NO . L’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente n. 18-50/Leg. di data 13/07/2010 (Regolamento attuativo della l.p. 1/2008) indica espressamente quali sono le opere di finitura degli spazi esterni e tra queste non sono previste le opere sopraindicate. E’ pertanto necessario presentare una DIA ai sensi dell'articolo 105, comma 1 sia nel caso di recinzioni che per i muri di contenimento e di sostegno sotto i tre metri di altezza. Per quelli superiori a tre metri è richiesta la  concessione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera e).

 

70) Per gli interventi diversi dalle nuove costruzioni e recuperi che interessino parti strutturali dell’edificio oppure che comportino un cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, contemplati espressamente dall’articolo 103bis della l.p. 1/2008 quali adempimenti sono necessari ai fini dell’agibilità?

Nel caso di interventi non espressamente indicati dall’articolo 103bis della l.p. 1/2008 (ad es. aumento delle unità immobiliari oppure risanamento conservativo che non incida sulle parti strutturali) la norma non prevede l’obbligo di richiedere l’agibilità (ai sensi del comma 2 per le nuove costruzioni) o attestare l’agibilità (per gli interventi di recupero e cambio d’uso ai sensi del medesimo comma 2); pertanto non è stata predisposta alcuna modulistica relativa a tale fattispecie. Rimane comunque fermo l’obbligo, per tutte le tipologie di intervento, di presentare entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori la certificazione di conformità delle opere al progetto approvato di cui al comma 1 dell’articolo citato.

 


 

 


71) Nel caso di agibilità per le opere pubbliche, ai sensi del comma 5 dell’articolo 103-bis della l.p. 1/2008 cosa si intende per “soggetto competente”?

Nel caso di opere pubbliche il soggetto competente, che attesta l’agibilità mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3, corrisponde al soggetto che rappresenta l’ente richiedente. Tale soggetto potrebbe coincidere, ma non necessariamente, anche con il tecnico abilitato alla certificazione (si pensi ad esempio al caso del Dirigente del servizio-ufficio preposto alla realizzazione di opere pubbliche che potrebbe essere abilitato alla progettazione).

Nell’ipotesi in cui tale soggetto non coincida con il tecnico abilitato alla certificazione, tale certificazione sarà sottoscritta anche dal tecnico abilitato (ad esempio Direttore dei Lavori).

 

72) Nel caso di aumento delle unità immobiliari ai fini del calcolo del contributo di concessione secondo i criteri dettati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2191 del 24 settembre 2010, cosa si intende per volume/superficie utile esistente?

Per volume esistente/superficie utile esistente ai sensi delle deliberazione della Giunta provinciale n. 2191/2010 ed ai fini del calcolo del contributo di concessione da versare nel caso di aumento di unità immobiliari si intende il volume/superficie oggetto dell’intervento, con esclusione dei volumi/superfici esentabili ai sensi dell’articolo 117 della l.p. 1/2008.

 

73) Quale titolo edilizio abilitativo è necessario per la posa in opera di cartelli ovvero di insegne pubblicitarie?

La posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari (insegne) al di fuori dei centri abitati non necessita di alcun titolo edilizio abilitativo in quanto intervento che non comporta una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. In tali aree peraltro, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera d), sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica-ambientale. Per quanto riguarda invece la realizzazione di tali interventi all'interno dei centri abitati vale quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

 

74) Per le opere pubbliche che rientrano nel novero degli interventi previsti dall’articolo 97 della l.p. n. 1 del 2008 quale adempimenti procedurali sono richiesti in capo alle Amministrazioni che realizzano le opere?

Per le opere pubbliche che rientrano nell’elenco di cui all’articolo 97 della legge urbanistica provinciale, la verifica di conformità di cui agli articoli 108, 109 e 110 della medesima legge provinciale, ancorché non esplicitamente prevista si intende soddisfatta con il deposito, in allegato alla deliberazione di approvazione del progetto, di una dichiarazione a firma del progettista dell’opera o del responsabile tecnico dell’ufficio competente che attesta il rispetto delle medesime condizioni previste dall’articolo 97 comma 1bis, (primo periodo) della l.p. n. 1 del 2008.

 

75) Ai fini del calcolo del contributo di concessione, nel caso di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia è possibile scomputare il volume e/o superficie dell’edificio preesistente ?

Considerato che il Decreto del Presidente della provincia 18 -50/Leg di data 13 luglio 2010 ha innovato la disciplina relativa al contributo di concessione prevedendo all’articolo 47, comma 1, lettera c) che tra gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico sono ricompresi anche quelli di demolizione con ricostruzione e/o sostituzione edilizia nel caso in cui prevedano un aumento delle unità immobiliari ovvero un cambio di destinazione d’uso ai sensi della lettera d) del medesimo articolo, ne deriva che sarà possibile scomputare il volume e/o la superficie dell’edificio preesistente solamente qualora l’intervento previsto non comporti un aumento del carico urbanistico. Infatti, con l’entrata in vigore del regolamento attuativo sopra citato le disposizioni dei regolamenti comunali relativi al contributo di concessione non trovano più applicazione per le parti disciplinati dal D.P.P. 18-50/Leg.

 

 
 
 
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