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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Febbraio 2014 - 15 NUOVE FAQ

(pubblicate il 6 febbraio 2014)

---- queste FAQ sono state pubblicate nelle pagine relative agli specifici argomenti ----

 

 

1) La dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace se non viene allegato l’attestato di certificazione energetica (ACE) ? [#97]

SI .   Per le pratiche presentate dal 14 luglio 2010 (data di entrata in vigore della Giunta provinciale n. 1429 di data 17 giugno 2010 “Applicazione dell’obbligo di certificazione energetica di cui al comma 3 dell’articolo 13 delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale urbanistica, emanate con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.”) che abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’art. 5 del d.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. è obbligatorio allegare l’ACE (attestato di certificazione energetica) e precisamente per:

  1. edifici di nuova costruzione;
  2. sostituzione edilizia;
  3. demolizione e ricostruzione;
  4. ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
  5. ristrutturazione dell'intero edificio.

Ai sensi dell’art. 84, comma 2, della legge provinciale urbanistica infatti “il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di ultimazione lavori; in caso di mancata trasmissione la dichiarazione di fine lavori è inefficace.

 

2) La dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace se non viene allegato l’elaborato tecnico relativo alle norme di sicurezza del lavori al fine di prevenire gli infortuni da cadute dall’alto (art. 91ter della legge provinciale n. 22 del 1991) ? [#98]

SI.   Ai sensi del comma 4, lettera b), dell’articolo 91 ter della l.p. 22 del 1991, in vigore dal 28 dicembre 2012, il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità.

 

3) E’ possibile depositare una SCIA senza l’indicazione dei dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori ? [#99]

SI, ma in questo caso è possibile solamente il mero deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), senza la possibilità di dar corso ai lavori, in quanto l’efficacia della stessa è sospesa ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n.  81 del 2008. Ne consegue che qualora i lavori progettati non siano realizzati “in economia” dovranno essere indicati tutti i dati necessari delle ditte o dei lavoratori autonomi che intervengono ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC. In difetto le opere realizzate sono considerate abusive.

 

4) Le nuove disposizioni urbanistiche entrate in vigore il 14 agosto 2013 (recate con d.P.P. n. 13-115/Leg. del 26 luglio 2013 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 1553 e 1554 di data 26 luglio 2013 e n. 1637 di data 2 agosto 2013) che hanno modificato la disciplina urbanistica in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia, contributo di concessione, parcheggi pertinenziali, ecc. si applicano a tutte le domande di concessione non ancora rilasciate alla data del 14 agosto 2013, ivi compresi i procedimenti pendenti in sanatoria e di deroga urbanistica ? [#100]

SI, la norma transitoria si riferisce a tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Sarà dunque necessario ripercorrere l’istruttoria tecnica per le verifiche riferite al computo del contributo di concessione e dello standard di parcheggio.

 

5) Nel caso in cui si demolisca e ricostruisca con il medesimo ingombro planivolumetrico un edificio soggetto ad intervento di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione introdotta con la legge finanziaria provinciale 2013, quando è necessario acquisire il parere preventivo della CEC e quando invece quello della CPC ? [#101]

E’ richiesto il parere della CPC nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici, prevedano soluzioni architettoniche e tipologiche diverse rispetto a quelle previste dal PRG. Questo vale anche per gli edifici ricadenti in aree non soggette a tutela paesaggistica. In tutti gli altri casi, l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal PRG, è soggetto al parere preventivo della CEC.

 


 

 

6) Alla luce della nuova definizione di SUL (Superficie Utile Lorda), nei casi in cui si sia in presenza di un intervento di  ristrutturazione edilizia che preveda la demolizione e ricostruzione fedele di un edificio a fini residenziali, si può considerare acquisita la SUL preesistente, tenuto conto dell’eventuale cambio di destinazione d’uso, ai fini della determinazione del contributo di concessione ? [#102]

SI.   Nulla è cambiato nelle modalità di calcolo del contributo di concessione nel caso di demolizione con ricostruzione, se non l’applicazione del criterio della SUL in metri quadrati, anziché del volume in metri cubi. Andrà dunque applicato, ai fini della determinazione dell’aumento del carico urbanistico, l’articolo 47 del regolamento d’attuazione della l.p. 1 del 2008. Rimane comunque fermo che non si considera acquisita la SUL preesistente, con la conseguente necessità di corrispondere per intero il contributo dovuto, nell’ipotesi in cui il volume esistente da demolire risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d’uso.

 

7) E’ possibile presentare legittimamente una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 della l.p 1 del 2008 anche se sono scaduti i termini di validità del titolo edilizio ? [#103]

SI, purché i lavori siano stati realizzati in vigenza di un titolo abilitativo edilizio in corso di validità, circostanza che deve essere suffragata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La SCIA avente ad oggetto la variante in corso d’opera deve essere presentata al Comune prima della dichiarazione di ultimazione lavori. Se non viene presentata nei termini previsti si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1.500 stabilita dal comma 6 dell’articolo 134 della legge urbanistica.

 

8) Ai fini del computo del contributo di concessione, stante la nuova definizione di SUL recata dall’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, le tettoie, a prescindere dalla destinazione, costituiscono SUL e dunque sono soggette a pagamento ? [#104]

SI, la definizione di SUL non contempla tra le esclusioni le tettoie, ma si riferisce alla somma delle superfici di tutti i piani con esclusione degli interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l’abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche se rientranti - purché aperti su almeno un lato, nonché dei vani scala esterni aperti. Ne consegue che la realizzazione di una tettoia determina un aumento di carico urbanistico con relativo calcolo del contributo secondo la categoria di appartenenza.

 

9) Alla luce della nuova disciplina urbanistica entrata in vigore il 14 agosto 2013 (recate con d.P.P. n. 13-115/Leg di data 26 luglio 2013 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 1553 e 1554 di data 26 luglio 2013, e n. 1637 di data 2 agosto 2013), che ha modificato le norme in materia di spazi di parcheggio, si applicano ancora le disposizioni dei PRG che prevedono che almeno un quarto dello standard a parcheggio destinato a spazio comune sia direttamente accessibile dall’esterno del lotto di pertinenza ? [#105]

NO.   L’art. 4 dell’Allegato 3 “Spazi a parcheggio” della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, come modificato nel mese di agosto 2013, non prevede più l’obbligo di collocare parte dello standard a parcheggio, quale spazio comune, in area accessibile dall’esterno del lotto di pertinenza. Le nuove disposizioni prevedono invece che il Consiglio comunale con proprio provvedimento possa stabilire quantità di parcheggio ad uso condominiale (non assegnate ai singoli proprietari delle unità immobiliari) ulteriori rispetto allo standard previsto. Ai sensi inoltre dell’art. 17 “Norme finali” del medesimo Allegato, le disposizioni provinciali sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati.

 

10) Gli interventi elencati nell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono soggetti a SCIA anche qualora costituiscano variante ad una concessione edilizia ? [#106]

NO.   La norma prevede che siano assoggettate a SCIA solamente le varianti a concessioni edilizie che prevedono variazioni nel limite del 10 per cento delle misure di progetto (comma 1, lettera i) dell’articolo 105), mentre per tutti gli altri interventi elencati al comma 1 sarà necessario presentare apposita variante alla concessione edilizia.

 


 

 

11) Qual è il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica a seguito delle modifiche relative ai termini di validità della concessione edilizia introdotte all’articolo 103 della legge urbanistica provinciale con l’articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 ? [#107]

Le novità introdotte in materia di allungamento dei termini di validità della concessione edilizia non hanno comportato modifiche in merito ai termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica che pertanto rimangono quelli fissati dall’articolo 70, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in base al quale i lavori devono essere iniziati entro tre anni dall’autorizzazione ovvero entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione.

 

12) A quali titoli edilizi e con quale decorrenza è applicabile la nuova disposizione contenuta all’articolo 70, comma 18, della legge finanziaria 2013 che ha apportato modifiche all’articolo 128 della legge urbanistica provinciale relativamente all’introduzione del limite del 2 per cento delle misure progettuali ai fini dell’individuazione degli abusi edilizi ? [#108]

La modifica in esame trova applicazione dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina avvenuta il 27 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione o della denuncia d’inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, così come previsto dall’articolo 70, comma 23, della legge provinciale n. 25 del 2012, modificato con l’articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 2013. Inoltre, si precisa che per la “tolleranza” del 2 per cento delle misure progettuali riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta non è richiesta la conformità alle norme urbanistiche.

 

13) A quale titolo edilizio è soggetto l’intervento di ristrutturazione edilizia a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2013 ? [#109]

L’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi della nuova lettera e), del comma 1, dell’articolo 99 della legge urbanistica richiede il rilascio della concessione edilizia solamente qualora l’intervento riguardi più unità immobiliari ad eccezione del caso in cui lo stesso sia soggetto a tutela del paesaggio ovvero ad autorizzazione dei competenti organi in materia di beni culturali. In tutti gli altri casi è richiesta la presentazione della SCIA anche nell’ipotesi in cui l’intervento si configuri come sostituzione edilizia.

 

14) Quali provvedimenti sanzionatori trovano applicazione in caso di intervento di ristrutturazione realizzato in assenza od in difformità al titolo edilizio presentato ? [#110]

Per quanto attiene i provvedimenti sanzionatori, a prescindere dal titolo edilizio necessario, saranno sempre applicabili le sanzioni  previste dall’articolo 129 della legge urbanistica per l’assenza o la difformità alla concessione. In tal senso, l’articolo 134 disciplinante le sanzioni per opere eseguite in assenza od in difformità dalla SCIA rinvia espressamente alle sanzioni previste dall’articolo 129 in caso di interventi di ristrutturazione.

 

15) Quando decade la salvaguardia del PRG e delle relative varianti (articolo 35 della legge urbanistica provinciale) ? [#111]

Le misure di salvaguardia che scattano dall’adozione del PRG o delle relative varianti e che producono la sospensione delle determinazioni sulle domande di concessione edilizia o sulle SCIA in contrasto con le previsioni adottate non possono protrarsi oltre i tre anni dalla data di adozione del piano o della variante scaduti i quali riprende vigore l’obbligo del Comune di concludere il procedimento instaurato con la presentazione della domanda di concessione edilizia o della SCIA con riferimento allo strumento urbanistico in vigore.  Mentre non è legittima la protrazione oltre i tre anni delle misure di salvaguardia applicate sulle domande di concessione edilizia e sulle SCIA, è facoltà del Comune proseguire l’iter di approvazione del piano o della variante dopo la scadenza del termine triennale di applicabilità di tale misura.

 

 
 
 
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