Con l'articolo 41, comma 9 e comma 11, della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018), sono stati leggermente modificati due articoli della L.P. 15/2015 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).:
- comma 9. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:
"c bis) per i soggetti privati che realizzano direttamente interventi che presentano le stesse caratteristiche di quelli realizzabili a carico del fondo da parte di soggetti pubblici, ai sensi del comma 2, lettera b), sotto forma di specifici incentivi, determinati anche in modo forfettario secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4."
- comma 11. Alla fine della lettera y) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inserite le seguenti parole: " è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore; ".
La lettera y) così modificata diventa:
y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio; è inoltre considerato volume tecnico l'ascensore;
La L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 e' stata pubblicata sul B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 52, numero straordinario n. 3, ed e' entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Il testo coordinato della L.P. 15/2015, con le modifiche apportate dalla L.P. 3/2017, é già disponibile nella banca dati del Consiglio provinciale.