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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 
21/07/2020

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: pubblicata nota informativa prot. 430060 di data 21 luglio 2020

"Informativa in merito all’annullamento del comma 3 dell’articolo 46 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale in materia di calcolo del contributo di costruzione per gli interventi di demolizione e ricostruzione."


E' stata pubblicata oggi nella pagina della sezione Normativa urbanistica > Legge provinciale per il governo del territorio 2015 > Circolari e altri documenti, la nota informativa del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 430060 di data 21 luglio 2020 con la quale si informa che:

  • il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 109 di data 1 luglio 2020, non ancora passata in giudicato, ha annullato il comma 3 dell’articolo 46 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61, in materia di calcolo del contributo di costruzione.

  • La norma annullata, il comma 3 dell’articolo 46 (Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologiche-funzionali e degli interventi edilizi) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale disponeva, com’è noto, che se il permesso di costruire o la SCIA riguardano interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione che comportano la demolizione di volumi esistenti e la contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul sedime e su sedime diverso, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo alla superficie utile netta esistente da demolire, calcolato secondo la relativa categoria tipologico funzionale e secondo l’aliquota prevista per gli interventi di recupero.

  • Le Amministrazioni comunali dovranno, quindi, tenere conto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale della norma con particolare riguardo ai procedimenti edilizi in itinere e provvedere a rideterminare il contributo di costruzione se già determinato e restituire ai privati eventuali maggiori somme già versate, laddove ciò risulti possibile in quanto non ancora emesso formalmente il permesso di costruire.

 

 
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