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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 
07/12/2021

EDILIZIA SOSTENIBILE: pubblicata circolare Assessore Urbanistica prot. 884630 di data 07 dicembre 2021

"deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 3 dicembre 2021 recante l’aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1."


E' stata pubblicata oggi nella pagina della sezione Normativa urbanistica > Legge urbanistica provinciale 2008 > Circolari generali, la circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. n. 884630 di data 07 dicembre 2021 con la quale si comunicano le novità introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 di data 3 dicembre 2021 recante “Aggiornamento delle premialità e degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1. Sostituzione del testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n.1531 del 25 giugno 2010 con le modifiche apportate con le deliberazioni n. 1427 del 1 luglio 2011, n. 1858 del 26 agosto 2011 e n. 2712 del 20 dicembre 2013”.

Nel documento allegato alla circolare, si fornisce un primo commento esplicativo delle principali novità introdotte dalla precitata deliberazione.

 

Si fa presente che la deliberazione n. 2091 approvata dalla Giunta provinciale il 3 dicembre 2021, trova applicazione a partire dal 31 dicembre 2021.

Dalla stessa data cessano di trovare applicazione le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531/2010 e s.m. (per la parte ancora vigente).

Tuttavia le disposizioni dettate dall'articolo 86 vigente prima dell'entrata in vigore della l.p. 28 dicembre 2020, n. 15, e dalla deliberazione attuativa 1531/2010 (per la parte relativa all'edilizia sostenibile) continuano ad applicarsi anche DOPO il 31 dicembre 2021, con riguardo:

  1. ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 dicembre 2021;
  2. ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;
  3. ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 dicembre 2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge;

La precedente normativa applicabile alle suddette fattispecie è ancora disponibile in questa pagina:

 

 
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