Con circolare prot. 440223 di data 21 giugno 2022, l'Assessore all'Urbanistica, ambiente e cooperazione ha fornito alcune precisazioni in merito alla norma contenuta nell'articolo 7, comma 4 della legge provinciale 2 giugno 2022, n. 4 relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili:
- l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni esistenti, se realizzati in appoggio o in aderenza o incassati nel manto di copertura, continua ad essere un opera di edilizia libera e comporta che (tali impianti) non siano computati ai fini delle altezze e delle distanze;
- per gli impianti, invece, collocati nelle aree pertinenziali, sempre riconducibili alle opere di edilizia libera, la norma derogatoria alle altezze e alle distanze verrà a breve superata, allineando anche questa fattispecie agli interventi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che sono tenuti a rispettare le distanze previste dalla disciplina derivante dalla deliberazione n. 2023 del 2010 (distanza di 10 metri dalle costruzioni e 5 metri dai confini).