"Commissione edilizia – ulteriori chiarimenti"
Trento, 7 giugno 2010.
Prot. n. 4884/10 - 13-I-PGM
Oggetto: Commissione edilizia – ulteriori chiarimenti
Si fa seguito alla nota dell’Assessore all’Urbanistica, enti locali e personale di data 26 maggio 2010, prot. n. 4586/10 – 13 – I PGM, con la quale si sono fornite indicazioni in merito alle modalità di nomina delle commissioni edilizie conseguente al rinnovo dei consigli comunali, per fornire ulteriori precisazioni.
Con riferimento a quanto contenuto alla lettera b) del penultimo capoverso della citata nota dell’Assessore, in tale capoverso si chiariva che i nuovi Consigli comunali avrebbero dovuto adottare urgentemente i provvedimenti relativi alla soppressione della commissione edilizia, o costituzione della stessa. In tale ultima ipotesi il Consiglio comunale avrebbe dovuto stabilire urgentemente, sin dalle prime sedute successiva alla sua elezione, i nuovi criteri di nomina e di formazione della Commissione stessa, mediante una modifica del regolamento edilizio, in coerenza con le nuove disposizioni della legge provinciale n. 1 del 2008 e s.m..
Veniva anche precisato che “in pendenza dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento edilizio, gli organi comunali competenti potranno procedere alla costituzione della commissione edilizia nel rispetto delle nuove disposizioni, considerato che il comma 4 ter dell’articolo 149 della l.p. 1/2008 prevede espressamente che il rinnovo possa avvenire anche in assenza di adeguamento dei regolamenti edilizi e quindi anche in pendenza di eventuali modifiche già deliberate ma non ancora entrate in vigore”.
Pur riconoscendo che la disposizione di cui all’articolo 149, comma 4 ter, della legge provinciale in argomento ammette la possibilità per i comuni di costituire le nuove commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 36, comma 1, lettera i), anche in assenza dell’adeguamento dei regolamenti edilizi, si ritiene opportuno chiarire che con quanto asserito nel periodo di cui alla lettera b) della precedente nota e sopra riportato, si intendeva evidenziare quanto segue.
Considerato che l’articolo 36 soprarichiamato stabilisce, alla lettera i), solo le condizioni per la determinazione da parte dei regolamenti edilizi dell’ordinamento delle commissioni edilizie, precisando in particolare il numero massimo dei componenti, i casi di esclusione, nonchè gli incarichi che i liberi professionisti, eventualmente nominati, possono assumere, si ritiene opportuno consigliare le Amministrazioni comunali a deliberare, nella prima seduta successiva alla elezione del consiglio comunale, i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della commissione edilizia, al fine di consentire alla Giunta comunale, organo competente alla nomina stessa, di provvedere, nel rispetto di tali indirizzi, alla designazione dei componenti dell’organo tecnico-consultivo, e ciò in attesa del recepimento dei medesimi criteri nel regolamento edilizio comunale.
Quanto sopra anche nell’ottica di evitare eventuali opposizioni o vertenze in ordine alla nomina in argomento.
Considerato inoltre che gli argomenti in ordine ai quali la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni richiedono soprattutto una conoscenza specifica della materia urbanistico-edilizia e di tutela paesaggistico-ambientale, pur rimanendo ferma la discrezionalità del comune nella scelta dei componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 36 della l.p. 1/2008, si suggerisce di assicurare la presenza di soggetti esperti e competenti in tali materie. Con l’occasione si precisa che ai fini della scelta degli esperti predetti si prescinde dall’albo di cui all’articolo 12 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 in quanto le relative disposizioni non sono più applicabili essendo divenute incompatibili con la nuova disciplina della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 sia in materia di commissioni edilizie comunali che di commissioni per la pianificazione e il paesaggio delle comunità, ai sensi degli articoli 36 e 8 della medesima l.p. 1/2008.
Per quanto concerne la previsione delle incompatibilità dei liberi professionisti prevista dall’articolo 36, comma 1, lettera i), numero 2), della l.p. 1/2008, si precisa che la stessa vale in tutti i casi in cui sussista una qualche forma di collaborazione fra il professionista nominato menbro della commissione e gli altri componenti dello studio, quali la condivisione dei locali dello studio e del personale di supporto e segreteria, indipendentemente dalla presenza di partite IVA separate.
In merito, infine, alla previsione di cui agli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 riguardante la partecipazione di diritto dei comandanti dei vigili del fuoco alle commissioni edilizie, si precisa che la disposizione va osservata, in assenza di una norma provinciale espressa che ne escluda la sua applicazione. Si valuterà in seguito se proporre una disposizione legislativa provinciale che chiarisca le modalità di applicazione delle norma regionale.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -
DG/ET/PGM