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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 4010 di data 7 maggio 2010

"Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari). Pubblicazione ed entrata in vigore."

Trento,        07 maggio 2010

Prot. n.        4010/10 - 13-I-PGM

Oggetto:      Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari). Pubblicazione ed entrata in vigore.

 

            Facendo seguito alla circolare di data 9 marzo 2010, prot. n. 2047/10-13-I-PGM, riguardante le deliberazioni approvate dalla Giunta provinciale nella seduta del 26 febbraio 2010, si comunica che il regolamento in materia di interventi nelle aree agricole, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 398, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 aprile 2010. Il regolamento medesimo è stato promulgato con decreto del Presidente della Provincia n. 8-40/Leg. di data 8 marzo 2010 e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione il 4 maggio 2010, con la conseguente entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo corrispondente al 19 maggio 2010.

            Si ricorda che con il regolamento citato viene data attuazione agli articoli richiamati di seguito della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell’apicoltura), definendo:

a)     i casi e le condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall’articolo 62, commi 3 e 6, della legge urbanistica provinciale;

b)     la disciplina per la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni nelle aree agricole, secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008;

c)     l’individuazione delle opere di bonifica agraria e di sistemazione del terreno non soggette a titolo edilizio, secondo quanto previsto dall’articolo 97, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 1 del 2008;

d)     le condizioni ed i criteri per l’installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, secondo quanto previsto dall’articolo 98 della legge provinciale n. 1 del 2008;

e)     la disciplina per la realizzazione degli apiari, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 2008.

            In particolare, per quanto concerne i casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa, l’articolo 2 del regolamento individua due fattispecie:

a) subentro per cessazione dell’attività del precedente conduttore, se si verificano tutte le condizioni puntualmente elencate dalla disposizione relativa;

b) imprese agricole che richiedono la presenza di almeno due operatori a titolo principale, se l’impresa risulta iscritta alla sezione prima dell’archivio delle imprese agricole e richiede una capacità di lavoro pari ad almeno 5.000 ore all’anno.

            Restano comunque ferme le altre condizioni previste dall’articolo 37, comma 4, lettera a), delle norme di attuazione del PUP richieste per la realizzazione delle abitazioni nelle aree agricole, e cioè:

-        i fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze non possono superare i 400 metri cubi di volume residenziale;

-        il richiedente deve svolgere l’attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;

-        carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali;

-        funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda agricola;

-        preventiva autorizzazione da parte del comitato per gli interventi nelle aree agricole di cui all’articolo 62 della legge provinciale n. 1 del 2008.

            Per quanto concerne la realizzazione di foresterie da adibire ad alloggio dei lavoratori stagionali, il comma 2 dell’articolo 2 ammette a tal fine l’utilizzazione di edifici esistenti nelle aree agricole con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall’uso agricolo, indicando le condizioni ed i limiti dimensionali dei locali.

            L’articolo 3 reca la disciplina in materia di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, di cui all’articolo 62, comma 7, della legge provinciale n. 1 del 2008. In particolare sono stabilite le dimensioni massime dei manufatti in relazione al tipo di attività praticata ed il lotto minimo. La realizzazione dei piccoli manufatti non è ammessa nelle aree a pascolo.

            L’articolo precisa che i manufatti sono realizzati mediante l’utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in conformità a quanto previsto da eventuali manuali tipologici o da specifiche disposizioni in materia degli strumenti urbanistici. Le condizioni e i limiti stabiliti dal regolamento prevalgono rispetto ad eventuali disposizioni degli strumenti urbanistici delle comunità e dei comuni che individuano criteri e condizioni per la realizzazione dei manufatti meno restrittivi. La destinazione d’uso dei manufatti non può essere mutata e a tal fine la loro realizzazione è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura. Le legnaie costruite nelle vicinanze delle abitazioni e che costituiscono loro pertinenze non rientrano tra i manufatti disciplinati dal regolamento.

            L’articolo 4 disciplina le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, non soggette a titolo edilizio, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, lettera d) della legge urbanistica provinciale. Sono considerate tali quelle finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modifiche modeste dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all’area considerata fra materiale asportato e riportato. E’ escluso l’asporto e l’apporto di diverso o nuovo materiale rispetto all'area interessata. L’articolo provvede ad elencare a titolo ricognitivo gli interventi più ricorrenti nella pratica agricola che si considerano bonifiche agrarie e sistemazioni del terreno ai sensi del medesimo articolo. Gli interventi che non rispettano i limiti dimensionali e le modalità di realizzazione previsti dal comma 2 dell’articolo sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 105, comma 1, della legge urbanistica provinciale. Si precisa, tuttavia, che fino all’approvazione dei regolamenti attuativi della legge provinciale n. 1 del 2008 riguardanti la disciplina edilizia, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 in materia di riparto degli interventi soggetti a concessione edilizia e DIA e le relative indicazioni attuative di cui alla Parte seconda, punto 1., della circolare del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 28 marzo 2001, prot. n. 2017.

            L’articolo 5 concerne la disciplina in materia di installazione di tunnel e serre a scopo agronomico, fornendo la definizione puntuale di “serra propriamente detta”, di “tunnel permanente” e di “tunnel temporaneo”. Le serre ed i tunnel permanenti sono soggetti a denuncia di inizio di attività e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mentre i tunnel temporanei, non comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non sono soggetti a denuncia d'inizio di attività e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento per la loro realizzazione. L’articolo disciplina altresì le condizioni per la realizzazione di tunnel permanenti e temporanei anche in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile.

            Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti e temporanei devono essere completamente rimossi. Se il comune accerta il mancato rispetto dell’obbligo di rimozione dei tunnel, ordina, previa diffida, la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il comune può provvedere d’ufficio a spese degli inadempienti.

            L’articolo 6 reca la disciplina attuativa della legge provinciale n. 2 del 2008 in materia di manufatti per l’esercizio dell’apicoltura, precisando che gli apiari non necessitano di norma di specifici manufatti atti a contenere gli alveari. Eventuali eccezioni sono autorizzate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole in casi particolari ed adeguatamente motivati. Per i limiti dimensionali e la collocazione territoriale e paesaggistica degli apiari si applicano i criteri dimensionali e tipologici generali previste dall’articolo 3 del regolamento per i piccoli manufatti. Il comitato per gli interventi nelle aree agricole può autorizzare eventuali deroghe ai limiti dimensionali, tenuto conto delle attrezzature a disposizione dell’azienda. La localizzazione degli apiari sugli appositi sostegni, in assenza di strutture edilizie di protezione, non richiede specifica previsione urbanistica.

            Si precisa che le disposizioni recate dal regolamento sono direttamente applicabili, anche in deroga ad eventuali disposizioni dei piani regolatori generali o dei regolamenti edilizi in contrasto con le stesse, alle domande di concessione e alle DIA presentate dopo il 19 maggio 2010, ivi comprese quelle in materia di piccoli manufatti di cui all’articolo 3, secondo quanto precisato dal comma 5 del medesimo articolo.

Distinti saluti

- Mauro Gilmozzi -

PGM

 
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