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Provincia Autonoma di Trento - Urbanistica

 
 
 
 

Circolare dell'Assessore all'Urbanistica prot. 2049 del 9 marzo 2010

"Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 [Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)]."

Trento,      9 marzo 2010

Prot. n.     2049 / 10   -13-I-PGM

Oggetto:    Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 “Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)”.

 

            Con la presente nota si comunica che il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 concernente “Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)”.

            La nuova legge è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione il giorno 4 marzo 2010 con la conseguente entrata in vigore il giorno successivo 5 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 41 della legge medesima.

            La nuova legge provinciale affronta tre temi fondamentali:

-        la semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie;

-        il riconoscimento di premi ("bonus volumetrici") in presenza di elevate prestazioni energetiche degli edifici;

-        una misura straordinaria di rilancio della riqualificazione architettonica dei vecchi edifici.

            Con la presente circolare si evidenziano i contenuti principali relativi ai predetti temi; nell’allegato tecnico alla circolare sono inoltre descritti i contenuti dei singoli articoli della legge con la precisazione di quali norme sono direttamente applicabili e quali richiedono provvedimenti attuativi.

Semplificazione delle procedure

            L'elemento qualificante riguarda il diritto del cittadino. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di concessione edilizia il Comune deve verificare la sua completezza. Se entro tale termine non viene comunicata agli interessati l’inammissibilità, la domanda deve essere evasa entro 60 giorni (in caso di progetti di particolare complessità il termine è elevato a 90 giorni). Se entro questi termini il Comune non si pronuncia, il cittadino può diffidare l’amministrazione comunale a rilasciare la concessione entro 20 giorni e, scaduti senza esito anche questi, iniziare i lavori grazie alla norma del silenzio-assenso.

            Inoltre, in presenza di una domanda di concessione edilizia accompagnata dalla relazione tecnica del progettista (sostituiva delle valutazioni istruttorie dell'Ufficio tecnico comunale) i termini per l'acquisizione della concessione sono dimezzati da 60 a 30 giorni.

            Altra semplificazione importante è la definizione da parte della Giunta provinciale di una modulistica uniforme per tutto il territorio provinciale per la presentazione delle domande di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività (DIA). In tale modulistica saranno precisati tutti gli atti e i documenti da presentare all'atto della domanda e rispettivamente del rilascio del titolo edilizio richiesto, nonché delle ulteriori fasi fino alla fine lavori.

            La nuova legge estende inoltre gli interventi liberi, cioè le tipologie di opere per le quali non serve presentare domanda di concessione o DIA. Fra queste opere rientrano, per esempio, la manutenzione straordinaria a certe condizioni, l'eliminazione di barriere architettoniche, le pavimentazioni e le finiture esterne di arredo degli edifici, quali gazebo, casette da giardino e barbecue.

            Fra le novità spicca anche la disciplina sull'autocertificazione per l'agibilità degli edifici. Infine è prevista la possibilità di dare immediata applicazione in tutti i comuni di standard minimi introdotti dai provvedimenti attuativi della legge urbanistica, anche in attesa dell’adeguamento dei piani regolatori generali.

I bonus volumetrici per l’edilizia sostenibile

            Uno degli elementi strutturali introdotti dalla nuova legge riguarda l'accelerazione della attuazione delle norme in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile previste originariamente dalla legge urbanistica provinciale 1/2008, mettendo in capo alla Giunta provinciale la definizione degli standard minimi di incentivazione volumetrica e conseguentemente delle deroghe ai parametri edilizi contenuti in piani regolatori, regolamenti o altre norme di carattere amministrativo.

            In particolare viene modificata l'impostazione dell'attuale articolo 86, prevedendo che la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, definisca indici edilizi e "bonus" volumetrici o scomputi dei contributi di concessione per la realizzazione di interventi che garantiscano il raggiungimento delle prestazioni previste dal nuovo regolamento in materia di certificazioni energetiche.

            In primo luogo saranno scontati dalla determinazione dei volumi gli ingombri che derivano dall'esecuzione di opere per il risparmio energetico (cappotti, solai, rivestimenti, ecc...). Tali scomputi saranno immediatamente applicabili ad avvenuta approvazione della nuova legge. Per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche più elevate di quelle obbligatorie (oltre la classe B), sarà riconosciuto un incremento volumetrico in misura proporzionale al livello di prestazione energetica dell'edificio, entro un tetto massimo che sarà stabilito dalla Giunta provinciale. In alternativa all'incremento volumetrico, l'interessato potrà chiedere un corrispondente sconto sui contributi di concessione.

La riqualificazione architettonica

            La legge prevede una misura straordinaria per il solo anno 2010 di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti. Per gli edifici residenziali di almeno 15 anni, che non ricadono negli insediamenti storici o fra i beni ambientali e/o culturali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, riconoscendo un incremento della volumetria esistente nella misura del 15 per cento. L' aumento si somma all'incremento volumetrico ottenibile con gli interventi in materia di risparmio energetico sopra citati.

            Un ulteriore beneficio volumetrico del 10 per cento viene attribuito qualora l'intervento di riqualificazione architettonica assicuri l'assegnazione di alloggi in affitto a canone moderato. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di intervento alla Provincia entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge agli uffici territoriali del Servizio Urbanistica. Gli sportelli territoriali trasmetteranno copia del progetto al Comune interessato e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Il Comune dovrà pronunciarsi entro 60 giorni, previa pubblicità all'albo comunale, mentre il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio si esprimerà entro i successivi trenta giorni. Il Comune renderà un parere vincolante sotto il profilo urbanistico, il Servizio provinciale si esprimerà dal lato architettonico, anche rilasciando l'autorizzazione paesaggistica. In sequenza la Giunta provinciale approverà l'elenco dei progetti esaminati da Comuni e Servizio, riconoscendo, conseguentemente, tutte le agevolazioni sopra descritte, posto che la delibera ha effetto di variante urbanistica. La norma prevede anche misure di messa in mora dell'amministrazione comunale in caso di inerzia.

            Per i progetti che rientrano nella procedura straordinaria di riqualificazione architettonica è previsto il dimezzamento, da 60 a 30 giorni, dei termini per l'ottenimento della concessione edilizia, secondo le nuove modalità di cui sopra.

            Per questa misura si provvederà successivamente a fornire più dettagliate indicazioni applicative.

Progetto di valorizzazione a fini turistici delle baite

            La legge reca inoltre una particolare disciplina che punta alla valorizzazione del patrimonio di edilizia tradizionale esistente. Si tratta di un progetto innovativo e sperimentale volto al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione delle baite o ca’ da mont ubicate in determinate zone marginali, attraverso l’utilizzo di sistemi e tecnologie innovative in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili. Ciò per destinare tali manufatti ad un uso turistico rivolto ad un target di clientela di livello elevato.          La Provincia assumerà comunque un ruolo centrale di regia e di garanzia per l’attuazione di questo progetto.

            La disposizione prevede sia la possibilità che la Provincia realizzi gli interventi in via diretta oppure avvalendosi di una propria società, sia che la gestione degli immobili venga affidata ad un soggetto privato, o ad una società pubblica o ancora ad una società a partecipazione mista. E’ prevista inoltre la possibilità di concedere un contributo a copertura parziale delle spese di ristrutturazione, sia nel caso di intervento effettuato direttamente dalla Provincia, sia nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai privati proprietari. Dopo una prima fase di sperimentazione con la realizzazione di alcuni prototipi nelle aree prescelte, si darà il via, attraverso procedure di bando, all’individuazione di una trentina di baite per ogni area prescelta. Saranno ristrutturate secondo tecniche di sostenibilità per poi essere immesse sul mercato da gestori turistici privati che saranno individuati con procedure di evidenza pubblica.

Ulteriori disposizioni in materia di urbanistica

            La legge contiene, infine, una serie di ulteriori disposizioni in materia di urbanistica i cui contenuti sono descritti nell’allegato alla presente circolare nel quale è illustrato il contenuto dei singoli articoli della legge.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

PGM/


 

ALLEGATO

Legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4
Illustrazione dei contenuti dei singoli articoli della legge

            La nuova legge provinciale si articola in 8 Capi. Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto dei diversi articoli con la precisazione, ove necessaria, di quali disposizioni trovano immediata applicazione e quali richiedono, invece, provvedimenti attuativi.

Capo I

Promozione dell’edilizia sostenibile

            L’articolo 1 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche ai fini del calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei criteri indicati dall’articolo medesimo.

            Per l’applicazione delle misure previste dal comma 3 è richiesta l’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui sopra. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti, qualora le stesse risultino più favorevoli.

            In attesa dell’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale è immediatamente applicabile il comma 3 ter - senza la necessità di adeguamento dei regolamenti edilizi e dei PRG - che prevede lo scomputo dagli indici edilizi delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore. Sono fatte le disposizioni più favorevole degli strumenti urbanistici comunali.

Capo II

Semplificazioni

   L’articolo 2 introduce la possibilità di approvare i piani territoriali della comunità anche per stralci tematici, in modo tale da consentire la rapida attivazione delle competenze urbanistiche delle comunità di valle, senza attendere necessariamente il completamento di tutti i contenuti del piano. In tal caso l’adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia che definisce i temi prioritari da trattare. Rimane ferma la necessità della preventiva definizione da parte della comunità, nell’ambito dell’accordo-quadro di programma, dei criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 6 dell’articolo 22, nonché l’individuazione delle fasi temporali previste per il completamento del PTC.

              L’articolo 3 precisa quali tipi di varianti ai piani regolatori generali non sono computate ai fini del limite di 3 varianti in un biennio, rinviando al regolamento l’individuazione delle varianti non sostanziali. Nella fase transitoria è prevista anche l’applicazione del divieto di adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo dei consigli comunali: ciò a decorrere dal 1 luglio 2010 e quindi per rinnovo dei consigli comunali successivo a tale data. In attesa dell’approvazione del regolamento attuativo della legge urbanistica si richiamano le indicazioni fornite con la circolare dell’Assessore all’Urbanistica ed enti locali di data 10 giugno 2009, prot. n. 5274/09-13-I-PGM.

              L’articolo 4 introduce la possibilità di adeguare le previsioni del piano regolatore generale senza ricorrere ad una formale variante al piano nel caso di cambi colturali di aree boscate in aree agricole autorizzate dalla competente autorità forestale. In tal caso le aree relative sono sottoposte alla disciplina delle aree agricole di pregio del Piano urbanistico provinciale. La disposizione, non richiedendo disposizioni particolari di attuazione, è direttamente applicabile.

              L’articolo 5 precisa che per le aree produttive di progetto il piano attuativo richiesto dall’articolo 33, comma 8, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale può essere costituito anche da un piano guida, per semplificarne i contenuti e le procedure. La disposizione, non richiedendo disposizioni particolari di attuazione, è direttamente applicabile.

              L’articolo 6 consente di applicare la compensazione urbanistica, anche in assenza di una disciplina del piano regolatore generale in materia di perequazione, nel caso di immobili assoggettati dal PRG a riqualificazione urbanistica e ambientale o a delocalizzazione se presenti in aree ad elevata pericolosità. La disposizione, non richiedendo disposizioni particolari di attuazione, è direttamente applicabile.

              L’articolo 7 regola la verifica della compatibilità delle previsioni dei piani regolatori generali concernenti nuovi insediamenti industriali insalubri. Al riguardo i comuni provvedono in sede di redazione dei PRG a chiedere il relativo parere agli uffici competenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La disposizione è direttamente applicabile.

            L’articolo 8 si propone di semplificare le procedure edilizie individuando nuovi interventi edilizi liberi, non soggetti nemmeno a DIA. In particolare sono liberalizzati i seguenti interventi, attualmente soggetti a DIA:

a)     le opere di manutenzione straordinaria, purchè non interessanti parti strutturali degli edifici; sono libere anche le opere esterne purché in presenza di piani colore o manuali tipologici comunali;

b)     l’eliminazione di barriere architettoniche senza realizzazione di volumi e modifiche della sagoma dell’edificio;

c)     le pavimentazioni e sistemazioni delle pertinenze di edifici (gazebo, casette da gioco, pergolati, barbecue, cataste di legna, tende da sole, ecc.)

La manutenzione straordinaria e i pannelli solari sono soggetti a comunicazione al comune. Le disposizioni di questo articolo richiedono per la loro applicazione il regolamento di attuazione della disciplina edilizia della l.p. n. 1 del 2008.

             L’articolo 9 è diretto ad assicurare l’utilizzo da parte di tutti i comuni della stessa modulistica  e documentazione per il rilascio dei titoli edilizi.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 richiedono per la loro applicazione la deliberazione della Giunta provinciale di individuazione della documentazione.

              L’articolo 10 introduce una semplificazione dei tempi per il rilascio della concessione edilizia prevedendo:

-         il silenzio assenso, dopo la diffida al comune di rilasciare la concessione, quando il termine di 60 giorni, elevabile a 90 per progetti di particolare complessità, sia scaduto;

-         la possibilità di sospendere una sola volta il termine per il rilascio della concessione ai fini di integrazione della documentazione;

-         la possibilità di auto-certificare la conformità urbanistica, in analogia a quanto previsto per la DIA, con effetto di silenzio assenso ad avvenuta scadenza del termine per il rilascio della concessione, che è ridotto della metà.

            L’articolo 11 introduce una disciplina provinciale in materia di certificato di agibilità che sostituisce quella statale, privilegiando l’autocertificazione dei tecnici privati rispetto al rilascio di certificazioni amministrative da parte dei comuni. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 8 dell’articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti.

              L’articolo 12 contiene delle disposizioni di coordinamento con le modifiche previste dall’articolo 8, precisando che mentre le opere di eliminazione delle barriere architettoniche con la realizzazione di volumi e modifiche della sagoma dell’edificio sono soggette a DIA, le altre sono libere.

              L’articolo 13 applica anche alla DIA il principio di uniformità previsto per tutti i comuni in materia di modulistica e documentazione della concessione

              L’articolo 14 prevede che per assicurare standard minimi uniformi, i provvedimenti attuativi della legge urbanistica approvati dalla Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere direttamente applicabili anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Capo III

Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale di edifici esistenti

            L’articolo 15 introduce misure di riqualificazione a carattere straordinario, con riferimento al patrimonio edilizio esistente da almeno 15 anni, dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, nonché delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture. In particolare sono consentiti:

a)     interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con un incremento della volumetria del 15 per cento, oltre a bonus volumetrici previsti per il risparmio energetico;

b)     un ulteriore incremento della volumetria esistente del 10 per cento per gli interventi di realizzazioni di alloggi a canone moderato;

            Sono esclusi dagli interventi gli edifici assoggettati alla disciplina in materia di insediamenti storici, di beni ambientali, beni culturali e di patrimonio edilizio montano.

I soggetti interessati devono presentare alla Provincia, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (5 marzo 2011), apposita domanda di riqualificazione insediativa. Le domande vanno presentate presso le sedi periferiche del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale).

La disposizione è direttamente applicabile, in quanto la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 15 non è obbligatoria e non condiziona l’applicazione immediata dell’articolo. Per la sua applicazione saranno fornite con apposita circolare specifiche indicazioni.

Capo IV                                                                                                                                                  

Disposizioni di adeguamento e coordinamento in materia di urbanistica

            L’articolo 16 chiarisce che la disciplina sulle distanze deve essere inserita nel piano regolatore e non nel regolamento edilizio, anche a fini di maggior controllo e trasparenza. La disposizione è direttamente applicabile.

Vengono inoltre introdotte delle condizioni per la costituzione della commissione edilizia, intese a snellirne la composizione per rendere più efficiente la sua operatività. In particolare il numero di componenti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a 5, mentre per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti non può essere superiore a 7. La costituzione delle commissioni edilizie nel rispetto delle nuove disposizioni deve avvenire in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011.

            L’articolo 17 chiarisce le procedure in materia di deroghe urbanistiche ai piani dei parchi, prevedendo che le funzioni del consiglio comunale sono svolte dal comitato di gestione del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. La disposizione è direttamente applicabile in quanto non richiede specifiche disposizioni attuative.

            L’articolo 18 aggiorna la disciplina in materia di comparti edificatori anche ai fini dell’applicazione delle procedure espropriative per l’attuazione dei piani attuativi in presenza dell’accordo dei proprietari che rappresentano almeno il 60 per cento degli indici edilizi. La disposizione è direttamente applicabile, in quanto non richiede specifiche disposizioni attuative.

            L’articolo 19 coordina le norme sui piani attuativi con la nuova disciplina sui comparti edificatori.

            L’articolo 20 specifica che all’attuazione delle previsioni del piano regolatore generale si può provvedere anche mediante un piano attuativo a fini generali che articola le direttive e criteri stabiliti dal PRG per la trasformazione di determinate parti del territorio comunale. La disposizione è direttamente applicabile, in quanto non richiede specifiche disposizioni attuative.

            L’articolo 21 reca disposizioni di coordinamento con la modifica prevista dall’articolo 20, precisando che gli effetti derivanti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, che prevedono norme di dettaglio per la pianificazione delle aree interessate, non si applicano al piano attuativo a fini generali.

            L’articolo 22 prevede il coordinamento con le modifiche previste dagli articoli 18 e 19 in materia di piani attuativi ed esproprio delle aree dei proprietari che non partecipano all’attuazione del piano.

              L’articolo 23 precisa che la Giunta provinciale può prevedere standard da osservare nella redazione dei PRG in materia di parchi giochi, giardini e piccoli orti.

              L’articolo 24 prevede che in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche possono essere apposte prescrizioni anche sulla base, ove ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente. Tale disciplina è applicabile anche nelle varie fasi della trattazione dei ricorsi alla Giunta provinciale. La disposizione è direttamente applicabile.

              L’articolo 25 precisa che la valutazione paesaggistica dei progetti di opere soggette a VIA è di competenza della CUP. Analoga previsione è contenuta nell’articolo 34 riguardante le norme transitorie; ne consegue che la disposizione è direttamente applicabile.

              L’articolo 26 introduce la possibilità di conferire riconoscimenti di carattere non economico per progetti di particolare qualità architettonica e urbanistica.

              L’articolo 27 prevede che i comuni possono intervenire con oneri a proprio carico anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l'intervento sia di limitata entità rispetto all'iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.

            L’articolo 28 prevede di assoggettare a concessione edilizia gli interventi di maggiore complessità riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici. Le disposizioni di questo articolo richiedono per la loro applicazione il regolamento di attuazione della disciplina edilizia della l.p. n. 1 del 2008.

            L’articolo 29 precisa le procedure di autorizzazione per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti da eventi calamitosi, prevedendo che si applica il procedimento delle deroghe urbanistiche e la relativa autorizzazione del Consiglio comunale.

              L’articolo 30 semplifica l’attività di controllo della Provincia, riconducendola più propriamente, nel rispetto delle competenze comunali in materia di vigilanza sull’attività edilizia, nell’ambito dei poteri generali ispettivi di cui agli articoli 139 e 140. Le disposizioni sono direttamente applicabili.

              L’articolo 31 precisa le modalità di pagamento delle spese per la determinazione delle sanzioni pecuniarie dovute per le violazioni edilizie. La disposizione è direttamente applicabile.

            L’articolo 32 semplifica le procedure per la stipulazione dell’accordo quadro di programma fra il Comune di Trento e gli altri comuni del territorio previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.p. n. 3 del 2006, nonché per la successiva redazione del piano territoriale della comunità. In particolare l’articolo prevede che:

a)     in seguito ala stipulazione dell’accordo quadro di programma, il Comune di Trento procede alla formazione del Piano territoriale della comunità limitatamente al proprio territorio e al successivo adeguamento del PRG;

b)     gli altri comuni provvedono all’adeguamento dei propri PRG ai contenuti dell’accordo quadro di programma;

c)     la commissione edilizia del Comune di Trento svolge le funzioni attribuite alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC); la convenzione fra i comuni interessati può attribuire alla commissione edilizia di Trento, integrata da un rappresentate degli altri comuni interessati, la medesima funzione della CPC. In caso contrario, negli altri comuni le funzioni della CPC sono svolte dalla CUP e dalla relativa sottocommissione.

     L’articolo 33 introduce anche per il Comune di Rovereto un regime speciale per l’approvazione del piano territoriale della comunità ed in merito alle competenze della commissione edilizia. In particolare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 21 della l.p. n. 1 del 2008, i contenuti del PTC previsti dal comma 3, lettere i), j) e k), del medesimo articolo sono disciplinati dal piano regolatore generale del Comune di Rovereto, con riguardo al proprio territorio, sulla base di specifici indirizzi e criteri contenuti nell'accordo-quadro di programma. L'accordo-quadro di programma, previo assenso della Giunta provinciale, può prevedere che siano demandati al piano regolatore generale del Comune di Rovereto ulteriori contenuti del PTC previsti dall'articolo 21. La CPC, con il parere riguardante il PRG del Comune di Rovereto, si pronuncia anche sulla coerenza tra il piano medesimo e gli specifici indirizzi e criteri previsti dall'accordo-quadro di programma. La commissione edilizia del Comune di Rovereto assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, limitatamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio e di edilizia.

              L’articolo 34 precisa alcune questioni connesse al regime transitorio in materia di gestione della tutela del paesaggio applicabile in attesa dell’approvazione dei piani territoriali della comunità, prevedendo:

- l’estensione della possibilità di ricorso alla Giunta provinciale in materia di tutela del paesaggio anche avverso i provvedimenti degli organi competenti attualmente non espressamente contemplati dalla norma vigente, in attesa della costituzione delle nuove commissioni delle comunità;

- la disciplina transitoria delle competenze esercitabili dalle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC), che consente la loro nomina ed operatività anche in attesa dell’approvazione del piano della comunità, quale ulteriore stimolo per l’avvio della riforma istituzionale ed urbanistica;

- una disciplina transitoria in materia di deroghe urbanistiche, ai sensi della quale, fino alla nomina della CPC competente, l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:

a)     se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;

b)     del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a).

Fino all'attuazione della legge n. 1 del 2008 in materia di deroghe, la disciplina di cui sopra si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991 che alla data di entrata in vigore della legge non sono già state autorizzate dal Consiglio comunale.

              L’articolo 35 intende chiarire i contenuti della disciplina delle aree a verde pubblico richiedendo esplicitamente il preventivo accordo con il comune per qualsiasi intervento edilizio, mediante piano attuativo o concessione edilizia convenzionata. La disposizione è direttamente applicabile.

              L’articolo 36 precisa che per gli edifici classificati come edifici del patrimonio edilizio tradizione di montagna, ai sensi dell’articolo 61 della legge urbanistica provinciale, il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi. La disposizione è direttamente applicabile.

            L’articolo 37 disciplina un progetto innovativo e sperimentale finalizzato al recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente attraverso l’utilizzo di sistemi e tecnologie innovative in materia di informazione e comunicazione, di edilizia sostenibile e di energie rinnovabili, al fine di destinarlo ad un uso turistico. I criteri, le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi, unitamente alle aree geografiche ove gli stessi potranno essere effettuati, saranno individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La disposizione si propone principalmente di ampliare l’offerta ricettiva nei territori con potenzialità turistiche inespresse, assicurando un presidio ambientale dei luoghi, coniugare l’esigenza di recuperare il patrimonio edilizio tradizionale nelle zone montane con la sperimentazione e l’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative. La disposizione prevede la possibilità, per la Provincia, di realizzare gli interventi in via diretta oppure avvalendosi di una propria società. La gestione degli immobili a fini turistici verrà affidata ad una società privata o ad una società mista. Si prevede inoltre la possibilità di concedere un contributo a copertura parziale delle spese di ristrutturazione, sia nel caso di intervento effettuato direttamente dalla Provincia, sia nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai privati proprietari.

Capo V - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) concernente misure per la promozione dei giovani progettisti

            L’articolo 38 dispone che, nell’affidamento dell’attività di progettazione delle opere pubbliche ai sensi della legge provinciale in materia, si debba prevedere la presenza di progettisti abilitati da meno di 10 anni, per promuovere l’attività dei giovani progettisti.

Capo VI

Inserimento dell'articolo 32 bis nella legge provinciale 4 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)

            L’articolo 39 dispone che, in attesa della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle superfici di vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle strutture di vendita al dettaglio equiparate non può superare i limiti massimi di superficie di vendita al dettaglio previsti per l'apertura di ciascuna grande struttura di vendita (1.500 mq per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e 3.000 mq per gli altri comuni). La norma non si applica per l'insediamento di esercizi commerciali in complessi edilizi per i quali siano già stati ottenuti, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, i provvedimenti edilizi abilitativi richiesti per il predetto insediamento, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d'uso.

Capo VII

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

            L’articolo 40 reca delle disposizioni di coordinamento fra la l.p. n. 5 del 1998 e le disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di localizzazione dei centri di raccolta materiali comunali o sovracomunale.

Capo VIII

Disposizione finale

            L’articolo 41 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 
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